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Art. 391 Codice di Procedura Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 391 Codice di Procedura Civile

Scatti di anzianità e apprendistato: vittoria per i dipendenti
Alcuni dipendenti hanno fatto causa a un'azienda di trasporti per ottenere il riconoscimento del periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici dello stipendio. La Corte d'Appello ha dato ragione ai lavoratori, dichiarando nulle le clausole del contratto collettivo che escludevano tale computo. L'azienda ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, ma ha successivamente depositato una formale rinuncia al ricorso, accettata dai lavoratori. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo. Questa decisione conferma nei fatti la vittoria dei lavoratori, che vedono riconosciuto il diritto al computo dell'apprendistato per scatti di anzianità.
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Responsabilità solidale negli appalti: sanzioni al committente
L'INPS ha richiesto a un'azienda committente il pagamento dei contributi previdenziali non versati da una cooperativa appaltatrice, incluse le sanzioni civili per il periodo precedente al 2012. La Corte d'Appello aveva escluso la responsabilità per le sanzioni, ritenendo applicabile la legge del 2012 che limita la solidarietà. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che la legge del 2012 non è retroattiva. Di conseguenza, per i debiti sorti prima di tale data, opera la piena responsabilità solidale negli appalti, che estende l'obbligo del committente anche alle sanzioni civili, in quanto accessorie al debito principale. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’accordo spegne lo scontro
Una stazione appaltante pubblica si opponeva al decreto ingiuntivo ottenuto da un'impresa per il pagamento del terzo stato di avanzamento lavori (SAL), contestando l'effettiva esecuzione delle opere dopo la sospensione del cantiere per cause naturali. La Corte d'Appello riteneva il SAL un atto pubblico facente piena prova. La stazione appaltante proponeva ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima della decisione di merito, le parti hanno depositato un atto di rinuncia e accettazione. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese di giudizio.
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Computo dell’apprendistato per scatti di anzianità: la svolta
Alcuni dipendenti hanno richiesto il riconoscimento dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di stipendio. La Corte d'Appello ha dichiarato la nullità delle clausole del contratto collettivo che escludevano tale calcolo. L'Azienda ha proposto ricorso in Cassazione ma, successivamente, ha depositato formale rinuncia al ricorso, accettata dai lavoratori. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo. Di conseguenza, la decisione precedente favorevole ai lavoratori diventa definitiva, confermando il diritto al computo dell'apprendistato per scatti di anzianità.
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Rinuncia al ricorso: l’ente pubblico cede e gli eredi vincono
Un proprietario terriero chiedeva il risarcimento dei danni a un'Unione Montana per la revoca di fondi europei destinati all'arboricoltura. Il Tribunale e la Corte d'Appello accoglievano la domanda risarcitoria. L'Unione Montana proponeva quindi ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio, l'ente pubblico ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, accettato dagli eredi del proprietario terriero nel frattempo deceduto. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, compensando le spese di lite.
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Rinuncia al ricorso: dazi doganali estinti con accordo estero
Un esportatore ha impugnato una cartella di pagamento per IVA e dazi doganali legata all'esportazione di perle in Austria. Dopo la conferma della pretesa nei primi gradi di giudizio, il contribuente ha raggiunto un accordo transattivo con le autorità doganali austriache, saldando il debito. Di conseguenza, ha presentato formale rinuncia al ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, non avendo più interesse alla prosecuzione della causa. La Suprema Corte ha preso atto della volontà del contribuente e ha dichiarato l'estinzione del giudizio, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Multa per eccesso di velocità: l’accordo ferma il processo
Un automobilista ha impugnato cinque verbali per una multa per eccesso di velocità rilevata tramite un dispositivo elettronico. Il Giudice di Pace ha inizialmente accolto l'opposizione, ma il Tribunale ha ribaltato la decisione, ritenendo legittimo il posizionamento dell'apparecchio poiché l'incrocio segnalato era in realtà una strada privata. L'automobilista ha proposto ricorso in Cassazione contestando la visibilità del dispositivo e la qualificazione della strada. Tuttavia, prima della decisione finale, il ricorrente ha depositato formale rinuncia al ricorso, accettata dal Comune resistente. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Multa per eccesso di velocità: la rinuncia estingue il giudizio
Un'automobilista ha impugnato sei verbali per una multa per eccesso di velocità rilevata tramite autovelox su una strada provinciale. L'automobilista contestava la distanza del dispositivo dal segnale di limite di velocità e la presenza di un'intersezione con una via privata. Dopo alterne decisioni nei primi due gradi di giudizio, la controversia è giunta dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, prima della decisione di merito, l'automobilista ha presentato formale rinuncia al ricorso, accettata dal Comune con accordo per la compensazione delle spese. La Suprema Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità, senza alcuna condanna alle spese o al versamento del raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: niente doppia tassa
Un'impresa aveva fatto causa al Ministero per ottenere somme legate a un appalto. Dopo una sentenza d'appello sfavorevole, l'impresa ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, le parti hanno firmato un accordo transattivo e hanno depositato la rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo e ha stabilito che, in caso di rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato. Questa tassa aggiuntiva ha infatti natura sanzionatoria e mira a scoraggiare ricorsi pretestuosi, quindi si applica solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come il rigetto o l'inammissibilità del ricorso, e non quando le parti trovano un accordo e rinunciano volontariamente al giudizio.
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Rinuncia al ricorso: il Consorzio cede e il lavoratore vince
Un ente pubblico economico ha impugnato la sentenza d'appello che riconosceva a un lavoratore un rapporto a tempo indeterminato e un risarcimento danni per la nullità del termine apposto ai contratti. Nel corso del giudizio di Cassazione, l'ente ha presentato formale rinuncia al ricorso, accettata dal lavoratore. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Grazie alla rinuncia al ricorso, il processo si chiude senza condanna alle spese e senza il raddoppio del contributo unificato, confermando di fatto la vittoria del lavoratore ottenuta nei gradi precedenti.
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Accertamento sintetico: dalle sei case alla sanatoria finale
L'Agenzia delle Entrate ha emesso due avvisi di accertamento sintetico nei confronti di un contribuente, rilevando una forte sproporzione tra i redditi dichiarati, quasi inesistenti, e il possesso di due auto e sei case. Dopo alterne vicende nei gradi di merito, il contribuente ha fatto ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata, pagando il dovuto e impegnandosi a rinunciare alla causa. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese del processo sono rimaste a carico di chi le ha anticipate, senza ulteriori sanzioni o raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’accordo estingue la lite
Un cittadino ha proposto un regolamento di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro una società per azioni, in relazione a una causa pendente davanti al Tribunale. Successivamente, lo stesso cittadino ha deciso di presentare una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La società per azioni ha accettato tale rinuncia. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia, stabilendo che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese del processo. La controversia si è così conclusa senza una decisione sul merito della giurisdizione.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: si chiude la lite da 600.000€
Una controversia tra una Società Immobiliare e una Società Fiduciaria, che agiva per conto di un privato per la restituzione di un finanziamento di 600.000 euro, si è conclusa davanti alla Corte di Cassazione. Dopo alterne decisioni nei gradi precedenti, con la condanna finale della Società Immobiliare in appello, entrambe le parti hanno proposto ricorso. Prima della decisione della Suprema Corte, le parti hanno depositato un atto formale di rinuncia reciproca. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia al ricorso per cassazione, disponendo la compensazione delle spese di giudizio.
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Rinuncia al ricorso per Cassazione: lite chiusa a zero spese
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito della formale rinuncia al ricorso per Cassazione presentata dalla parte ricorrente. Poiché la controparte ha accettato tale rinuncia, i giudici hanno applicato l'articolo 391 del codice di procedura civile, decidendo di non liquidare le spese del giudizio. Il processo si conclude così senza una decisione sul merito della controversia originaria, determinando la chiusura definitiva del contenzioso tra le parti.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: vince l’agente
Un agente di commercio ha ottenuto un decreto ingiuntivo per costringere l'azienda preponente a consegnargli i documenti contabili necessari a calcolare le sue provvigioni. L'azienda ha impugnato la decisione fino in Cassazione. Tuttavia, prima dell'udienza, l'azienda ha presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dall'ex agente senza richiesta di rimborso delle spese legali. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del processo, confermando che non si applica il raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia accettata. Vince l'agente, in quanto la decisione precedente che gli riconosceva il diritto ai documenti diventa definitiva.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: definitivo il reintegro
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito della formale rinuncia al ricorso per cassazione presentata dall'Azienda Cedente e accettata dal Lavoratore. La vicenda originaria riguardava l'illegittimità del trasferimento di ramo d'azienda tra l'Azienda Cedente e l'Azienda Cessionaria, con conseguente ordine di ripristino del rapporto di lavoro in capo alla prima. A causa dell'estinzione del ricorso principale, la Suprema Corte ha dichiarato l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo proposto dall'Azienda Cessionaria e ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti coinvolte.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’azienda paga le spese
La controversia nasce dal licenziamento collettivo di un dipendente, dichiarato illegittimo dalla Corte d'Appello che ha ordinato la reintegrazione e il risarcimento del danno. Le società datrici di lavoro hanno proposto ricorso in Cassazione per ribaltare la decisione. Tuttavia, durante il giudizio di legittimità, le aziende hanno presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione. Il lavoratore ha preso atto della decisione ma ha richiesto la condanna delle controparti al pagamento delle spese legali sostenute per difendersi. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia e ha condannato le società ricorrenti a rimborsare le spese di giudizio in favore del lavoratore.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’azienda si arrende e paga
Una compagnia aerea ha impugnato la sentenza d'appello che dichiarava illegittimo il licenziamento di un dipendente, ordinandone la reintegrazione e il risarcimento. Nel corso del giudizio di legittimità, la società ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione. Il lavoratore ha accettato la rinuncia, chiedendo però la condanna della controparte al pagamento delle spese legali. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia e ha condannato la società ricorrente a rimborsare le spese di giudizio in favore del lavoratore, escludendo il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla lite sui contratti
Un operaio ha impugnato la successione di contratti a termine stipulati con un Consorzio di bonifica dal 1999 al 2012, chiedendo la conversione in rapporto a tempo indeterminato e il risarcimento dei danni. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, rilevando il divieto legislativo regionale di nuove assunzioni e qualificando il rapporto come mera prestazione di fatto. Il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione ma, prima dell'udienza, ha depositato formale rinuncia agli atti, accettata dalla controparte. La Suprema Corte, preso atto dell'accordo tra le parti, ha dichiarato l'estinzione del giudizio senza alcuna condanna alle spese. La rinuncia al ricorso per cassazione ha così chiuso definitivamente la vicenda processuale.
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Anzianità di servizio apprendistato: l’Azienda rinuncia e perde.
L'Azienda ha impugnato la sentenza d'appello che riconosceva ad alcuni dipendenti il diritto al computo dell'intero periodo di apprendistato per gli scatti di anzianità, dichiarando nulle le clausole contrarie del contratto collettivo. Successivamente, L'Azienda ha presentato formale rinuncia al ricorso, accettata dai lavoratori. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre chiarito che, in caso di rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato, misura sanzionatoria riservata solo al rigetto o all'inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, i lavoratori vedono confermato in via definitiva il proprio diritto all'anzianità di servizio apprendistato fin dal giorno dell'assunzione originaria.
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