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Art. 391 Codice di Procedura Civile — Anno 2019

Altri anni per Art. 391 Codice di Procedura Civile

Consorzio di urbanizzazione: obbligo di adesione
La Corte di Cassazione ha confermato che la clausola inserita in un contratto di compravendita immobiliare, che prevede l'adesione obbligatoria dell'acquirente a un consorzio di urbanizzazione per la gestione delle parti comuni, è pienamente legittima. Secondo la Corte, l'adesione si perfeziona automaticamente con l'acquisto dell'immobile, in base al consenso preventivo espresso dal consorzio nel proprio statuto. Di conseguenza, è stato negato il diritto dei proprietari di recedere dal consorzio per sottrarsi agli obblighi contributivi, equiparando la situazione a quella del condominio, dove non è permesso l'abbandono delle parti comuni.
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Rinuncia al ricorso: estinzione del giudizio in Cassazione
La Corte di Cassazione, con decreto, dichiara l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso presentata dalla parte ricorrente e accettata dalla controparte. Verificata la conformità della rinuncia agli artt. 390 e 391 c.p.c., la Corte stabilisce che, stante l'accettazione, non si deve provvedere sulle spese.
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Rinuncia al ricorso: come si estingue il processo?
Una parte privata, dopo aver presentato ricorso in Cassazione contro un'ordinanza del Tribunale di Verona nei confronti di un fallimento societario, ha deciso di rinunciare all'atto. La Suprema Corte, verificata la conformità della rinuncia al ricorso ai requisiti legali (artt. 390 e 391 c.p.c.), ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Di particolare rilievo è la decisione di non provvedere sulle spese legali, motivata dalla totale assenza di attività difensiva da parte della controparte (il fallimento).
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Estinzione del giudizio: rinuncia e definizione
Una società impugnava un avviso di accertamento per maggiori ricavi. Durante il processo in Cassazione, la società ha aderito a una definizione agevolata dei carichi tributari e ha rinunciato al ricorso. La Corte Suprema, preso atto della rinuncia accettata dall'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Di conseguenza, non ha disposto la condanna alle spese e ha escluso l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, poiché l'estinzione non equivale a una soccombenza.
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Rinuncia al ricorso: niente doppio contributo
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato l'estinzione di un giudizio a seguito della rinuncia al ricorso da parte dell'appellante. La decisione sottolinea un principio fondamentale: in caso di estinzione per rinuncia, non si applica l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come invece avviene in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione. La controparte, non essendosi costituita, non ha ottenuto una pronuncia sulle spese.
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Estinzione processo civile: analisi della rinuncia
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione di un processo civile sorto in materia di diritto del lavoro. La decisione è stata presa in seguito alla formale rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente e alla contestuale accettazione di tale rinuncia da parte del controricorrente. La Corte, verificati i presupposti di legge, ha applicato la normativa sull'estinzione processo civile, chiudendo il giudizio senza entrare nel merito della questione.
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Estinzione del processo: rinuncia e accettazione
Una società di trasporti aveva impugnato una sentenza della Corte d'Appello. Successivamente, la stessa società ha presentato una rinuncia al ricorso, che è stata formalmente accettata dalla controparte. Di conseguenza, la Corte di Cassazione, applicando le norme procedurali pertinenti, ha dichiarato l'estinzione del processo, chiudendo così definitivamente la lite.
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Estinzione del processo per rinuncia: analisi sentenza
Il caso analizza una decisione della Corte di Cassazione che dichiara l'estinzione del processo a seguito della rinuncia al ricorso da parte di una società di trasporti e della contestuale accettazione della controparte. La Corte, applicando gli articoli 390 e 391 del Codice di Procedura Civile, ha terminato il giudizio senza entrare nel merito della questione, evidenziando come l'accordo tra le parti possa concludere una controversia legale anche in fase di legittimità.
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Rinuncia al ricorso: estinzione del processo
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione di un processo a seguito della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente e della successiva accettazione da parte del controricorrente. La decisione si basa sull'applicazione degli articoli 390 e 391 del Codice di procedura civile, che disciplinano tale istituto procedurale, chiudendo il contenzioso senza una pronuncia nel merito.
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Rinuncia al ricorso: quando si estingue il processo
Con la sentenza n. 34455 del 24/12/2019, la Cassazione Civile, Sezione Lavoro, analizza gli effetti della rinuncia al ricorso. Nel caso specifico, un direttore sanitario aveva impugnato la revoca del suo incarico. Giunto in Cassazione, ha presentato una rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, un'azienda sanitaria. La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c., chiarendo che tale esito non comporta il raddoppio del contributo unificato, previsto solo in caso di rigetto o inammissibilità.
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Cessazione materia del contendere e definizione agevolata
La Cass. Civ., Sez. V, n. 34588 del 30/12/2019, chiarisce che l'adesione a una definizione agevolata da parte del contribuente, con relativo pagamento, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente. Nel caso di specie, una società importatrice aveva impugnato un avviso di sanzione dell'Agenzia delle Dogane. Durante il giudizio di Cassazione, avendo aderito alla 'rottamazione', la Corte ha dichiarato estinto il processo, compensando le spese.
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Progressione economica supplenti: sì alla parità
Con la sentenza n. 7658/2019, la Cass. Civ., Sez. Lavoro, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell'Istruzione. Il caso riguardava il diritto alla progressione economica supplenti, negata a un'assistente amministrativa con contratti a termine. La Corte ha preso atto della rinuncia del Ministero, basata sull'ormai consolidato orientamento che vieta la discriminazione retributiva tra personale di ruolo e precario, in linea con la direttiva UE 1999/70/CE.
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