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Art. 391 Codice di Procedura Civile — Sezione Lavoro Civile

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Altri anni per Art. 391 Codice di Procedura Civile

Rinunzia al ricorso per cassazione: stop alla lite previdenziale
Un lavoratore ha impugnato la richiesta di un ente previdenziale relativa alla restituzione di indennità di disoccupazione percepite in due diversi periodi. Dopo una sentenza d'appello favorevole solo parzialmente, l'interessato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando l'omessa pronuncia sul secondo periodo contestato. Tuttavia, prima dell'udienza, il ricorrente ha depositato una formale rinunzia al ricorso per cassazione firmata personalmente. La Suprema Corte, preso atto della volontà della parte e dell'assenza di costituzione dell'ente intimato, ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi degli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile. La decisione comporta la chiusura definitiva della lite senza una valutazione nel merito dei motivi di ricorso inizialmente presentati.
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Lite o accordo? Gli effetti della rinuncia al ricorso per cassazione
Il caso riguarda un comandante di volo che ha presentato ricorso contro una compagnia aerea in liquidazione per questioni legate alla retribuzione. Durante il giudizio di legittimità, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in sede sindacale. Il ricorrente ha quindi depositato un atto di rinuncia al ricorso per cassazione, accettato dalla controparte. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, rilevando la ritualità dell'atto abdicativo. La decisione conferma che, in presenza di rinuncia accettata, non vi è condanna alle spese né obbligo di versare il doppio contributo unificato. La rinuncia al ricorso per cassazione si conferma uno strumento efficace per chiudere le liti di lavoro in modo tombale.
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Abuso contratti a termine: la rinuncia al ricorso
Una lavoratrice del settore scolastico ha impugnato la sentenza d'appello che, pur riconoscendo l'abuso contratti a termine per reiterate supplenze, aveva negato il risarcimento del danno poiché l'intervenuta immissione in ruolo era stata considerata una sanzione sufficiente. Durante il giudizio di legittimità, la ricorrente ha presentato formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha dunque dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Trasferimento d’azienda: guida alla rinuncia al ricorso
La controversia trae origine dal licenziamento di un dipendente operante nel settore dell'emergenza sanitaria, avvenuto durante un complesso passaggio di gestione tra due società pubbliche. I giudici di merito avevano accertato la sussistenza di un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., dichiarando la nullità del licenziamento e ordinando la reintegra del lavoratore. La società subentrante ha proposto ricorso in Cassazione, ma prima dell'udienza ha depositato un atto di rinuncia a seguito di una conciliazione raggiunta tra le parti. La Suprema Corte ha dunque dichiarato l'estinzione del processo, confermando che la rinuncia è un atto unilaterale che non richiede accettazione per produrre i suoi effetti.
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Estinzione del giudizio: rinuncia e accordo in Cassazione
La Corte di Cassazione ha pronunciato l'ordinanza di estinzione del giudizio in merito a una controversia tra alcune sigle sindacali e un'amministrazione centrale dello Stato. La lite, originata da un ricorso per condotta antisindacale ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, era giunta in sede di legittimità dopo una riforma in appello. Tuttavia, prima della decisione definitiva, le parti hanno depositato una dichiarazione congiunta di rinuncia agli atti e all'azione. Tale accordo ha determinato la cessazione della materia del contendere, portando la Suprema Corte a dichiarare l'estinzione del procedimento senza procedere alla liquidazione delle spese.
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Rinuncia al ricorso: estinzione e costi in Cassazione
In una controversia relativa alla mancata graduazione di incarichi per dirigenti medici e alla conseguente richiesta di risarcimento, l'ente sanitario ricorrente ha presentato formale rinuncia al ricorso. La controparte ha accettato tale rinuncia, portando la Corte di Cassazione a dichiarare l'estinzione del giudizio. La decisione conferma che, in caso di estinzione, non si applica il raddoppio del contributo unificato e non si procede alla liquidazione delle spese di lite se la rinuncia è accettata.
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Rinuncia al ricorso: guida all’estinzione del giudizio
Un'azienda sanitaria ha impugnato una sentenza d'appello relativa al risarcimento danni per mancata graduazione delle funzioni di un dirigente medico. Prima della decisione, la ricorrente ha presentato una formale rinuncia al ricorso, regolarmente accettata dalla controparte. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando che in tale ipotesi non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché l'estinzione non è equiparabile al rigetto o all'inammissibilità del ricorso.
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Estinzione del giudizio: effetti della rinuncia
La Corte di Cassazione ha pronunciato l'estinzione del giudizio in una controversia tra un'azienda sanitaria e un dirigente medico riguardante la mancata graduazione delle funzioni e il relativo risarcimento. La decisione e scaturita dalla rinuncia al ricorso presentata dall'ente pubblico e dalla successiva accettazione della controparte. Poiche l'estinzione del giudizio e avvenuta per accordo tra le parti, la Corte ha stabilito che non vi e luogo a provvedere sulle spese di lite e che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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Estinzione del giudizio: rinuncia e costi
Una struttura sanitaria pubblica ha presentato ricorso contro un dirigente medico per questioni legate alla mancata graduazione e al relativo risarcimento. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato una formale rinuncia al ricorso, regolarmente accettata dalla controparte. La Corte di Cassazione ha dunque dichiarato l'estinzione del giudizio, specificando che in tale ipotesi non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché la chiusura anticipata per rinuncia non rientra nelle casistiche sanzionatorie previste dalla legge.
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Rinuncia al ricorso: estinzione in Cassazione
Una struttura sanitaria pubblica ha presentato una rinuncia al ricorso in Cassazione relativo a una controversia con un dirigente medico per la mancata graduazione delle funzioni e il conseguente risarcimento. La controparte ha formalmente accettato la rinuncia. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità, stabilendo che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, poiché l'estinzione non è equiparabile al rigetto o all'inammissibilità del ricorso.
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Rinuncia al giudizio: effetti in Cassazione
La Corte di Cassazione ha sancito l'estinzione di un procedimento riguardante un dirigente medico a seguito della rinuncia al giudizio presentata da un'azienda sanitaria. La controversia, originata dalla mancata graduazione delle funzioni e dalla richiesta di risarcimento, si è conclusa senza la necessità di liquidare le spese legali, data l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente. La Corte ha inoltre chiarito che l'estinzione non comporta il raddoppio del contributo unificato.
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Estinzione del giudizio: rinuncia e conciliazione
Una società di servizi e un gruppo di dipendenti hanno affrontato un lungo contenzioso riguardante l'inquadramento professionale e le relative differenze retributive. Dopo una sentenza d'appello che aveva parzialmente accolto le richieste dei lavoratori, entrambe le parti hanno presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, nelle more del giudizio di legittimità, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in sede sindacale. Tale conciliazione ha portato al deposito di atti formali di rinuncia al ricorso principale e incidentale. La Suprema Corte ha dunque dichiarato l'**estinzione del giudizio**, specificando che in tale ipotesi non si applica il raddoppio del contributo unificato, previsto solo per rigetto o inammissibilità.
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Estinzione del giudizio: rinuncia in Cassazione
Una struttura sanitaria pubblica ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza che la condannava al risarcimento danni per la mancata pesatura degli incarichi di un dirigente medico. Tuttavia, prima della decisione, l'ente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, accettato dal lavoratore. La Suprema Corte ha dunque dichiarato l'**estinzione del giudizio**, confermando la validità dell'accordo tra le parti anche in merito alla compensazione delle spese legali.
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Pesatura degli incarichi: estinzione in Cassazione
Un'Azienda Sanitaria ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza che la condannava a risarcire un Dirigente Medico per l'inadempimento degli obblighi relativi alla pesatura degli incarichi. Il medico lamentava la mancata graduazione delle funzioni, necessaria per il calcolo della parte variabile dell'indennità di posizione. Tuttavia, prima della decisione, l'Azienda ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte. La Suprema Corte ha dunque dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando l'accordo tra le parti sulle spese ed escludendo il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso: guida alla chiusura del giudizio
Un dirigente medico veterinario ha agito contro un'azienda sanitaria pubblica per ottenere il risarcimento danni da inadempimento contrattuale relativo a un incarico di alta specializzazione. Dopo una sentenza di rigetto in primo grado e una di accoglimento in appello, l'azienda ha proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima della decisione, l'ente ha presentato formale rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte con accordo sulla compensazione delle spese. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando che in caso di rinuncia non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso: guida all estinzione del processo
La Corte di Cassazione ha dichiarato l estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso presentata da una delle parti. Poiche la rinuncia e stata formalizzata correttamente e accettata dalla controricorrente, la Corte non ha provveduto alla liquidazione delle spese legali. Un aspetto rilevante della decisione riguarda l esenzione dal pagamento del raddoppio del contributo unificato, beneficio che si applica proprio in caso di estinzione del processo per rinuncia.
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Rinuncia al ricorso: estinzione e spese
L'ordinanza n. 28544/2023 della Corte di Cassazione sancisce l'estinzione del giudizio a seguito di una formale rinuncia al ricorso. Poiché la controparte ha accettato tale rinuncia, la Corte ha disposto la non ripetibilità delle spese di lite. Inoltre, la decisione chiarisce che l'estinzione del processo esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato, semplificando la chiusura della lite.
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Estinzione del giudizio: rinuncia e spese legali
Una struttura sanitaria pubblica ha impugnato una sentenza che la condannava a risarcire un dirigente veterinario per il mancato calcolo dell'indennità di posizione. Durante il procedimento in Cassazione, l'ente ha depositato un atto di rinuncia formale accettato dalla controparte. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando l'accordo tra le parti per la compensazione delle spese legali. L'estinzione del giudizio impedisce inoltre l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, chiudendo definitivamente la lite senza ulteriori oneri fiscali per il ricorrente.
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Estinzione del giudizio: rinuncia al ricorso
Un'Azienda Sanitaria Locale ha presentato rinuncia al ricorso in Cassazione in una lite contro un Dirigente Veterinario. La controversia riguardava il risarcimento danni per il mancato adempimento degli obblighi di graduazione e pesatura degli incarichi, necessari per il calcolo dell'indennità di posizione. A seguito dell'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente e dell'accordo sulla compensazione delle spese, la Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Tale provvedimento esclude inoltre il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
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Indennità di posizione: la rinuncia al ricorso
Una Azienda Sanitaria Locale ha impugnato la sentenza che la condannava a risarcire un Dirigente Medico per il mancato versamento della quota variabile dell'indennità di posizione. Il danno derivava dall'omessa graduazione delle funzioni e dalla mancata pesatura degli incarichi dirigenziali. Tuttavia, durante il giudizio di legittimità, l'ente pubblico ha presentato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte. La Corte di Cassazione ha dunque dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando che l'accordo tra le parti esclude la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato.
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