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Art. 391 Codice di Procedura Civile — Sezione Lavoro Civile

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Altri anni per Art. 391 Codice di Procedura Civile

Estinzione del processo: rinuncia e accettazione
Una società di trasporti aveva impugnato una sentenza della Corte d'Appello. Successivamente, la stessa società ha presentato una rinuncia al ricorso, che è stata formalmente accettata dalla controparte. Di conseguenza, la Corte di Cassazione, applicando le norme procedurali pertinenti, ha dichiarato l'estinzione del processo, chiudendo così definitivamente la lite.
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Estinzione del processo per rinuncia: analisi sentenza
Il caso analizza una decisione della Corte di Cassazione che dichiara l'estinzione del processo a seguito della rinuncia al ricorso da parte di una società di trasporti e della contestuale accettazione della controparte. La Corte, applicando gli articoli 390 e 391 del Codice di Procedura Civile, ha terminato il giudizio senza entrare nel merito della questione, evidenziando come l'accordo tra le parti possa concludere una controversia legale anche in fase di legittimità.
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Rinuncia al ricorso: estinzione del processo
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione di un processo a seguito della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente e della successiva accettazione da parte del controricorrente. La decisione si basa sull'applicazione degli articoli 390 e 391 del Codice di procedura civile, che disciplinano tale istituto procedurale, chiudendo il contenzioso senza una pronuncia nel merito.
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Rinuncia al ricorso: quando si estingue il processo
Con la sentenza n. 34455 del 24/12/2019, la Cassazione Civile, Sezione Lavoro, analizza gli effetti della rinuncia al ricorso. Nel caso specifico, un direttore sanitario aveva impugnato la revoca del suo incarico. Giunto in Cassazione, ha presentato una rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, un'azienda sanitaria. La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c., chiarendo che tale esito non comporta il raddoppio del contributo unificato, previsto solo in caso di rigetto o inammissibilità.
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Progressione economica supplenti: sì alla parità
Con la sentenza n. 7658/2019, la Cass. Civ., Sez. Lavoro, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell'Istruzione. Il caso riguardava il diritto alla progressione economica supplenti, negata a un'assistente amministrativa con contratti a termine. La Corte ha preso atto della rinuncia del Ministero, basata sull'ormai consolidato orientamento che vieta la discriminazione retributiva tra personale di ruolo e precario, in linea con la direttiva UE 1999/70/CE.
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