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Art. 391 Codice di Procedura Civile — Anno 2023

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Altri anni per Art. 391 Codice di Procedura Civile

Computo dell’apprendistato: l’azienda rinuncia e i lavoratori vincono
I Lavoratori hanno ottenuto nei gradi di merito il riconoscimento del diritto al computo dell'apprendistato ai fini degli scatti di anzianità, con conseguente nullità delle clausole del contratto collettivo che lo escludevano. L'Azienda ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, ma ha successivamente depositato un formale atto di rinuncia al ricorso, accettato dai dipendenti. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, escludendo la condanna alle spese per via dell'accordo tra le parti. Inoltre, i giudici hanno chiarito che in caso di rinuncia non si applica il raddoppio del contributo unificato, misura sanzionatoria riservata solo ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità della domanda.
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Computo anzianità apprendistato: nullo l’accordo che lo esclude
I Lavoratori hanno chiesto il riconoscimento del primo periodo di apprendistato ai fini degli aumenti dello stipendio. L'Azienda escludeva tale periodo basandosi su un accordo sindacale. I giudici di merito hanno dato ragione ai dipendenti, dichiarando nullo l'accordo. L'Azienda ha fatto ricorso in Cassazione ma ha poi deciso di rinunciare alla causa. I Lavoratori hanno accettato la rinuncia. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo. La vicenda si chiude con la vittoria dei dipendenti che mantengono il diritto al computo anzianità apprendistato per gli scatti di stipendio.
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Computo anzianità apprendistato: l’azienda rinuncia al ricorso
Un'azienda di trasporti ha impugnato la decisione della Corte d'Appello che dichiarava nullo l'accordo sindacale escludente i primi 18 mesi di apprendistato dal calcolo degli scatti di stipendio. Prima della decisione della Cassazione, l'azienda ha rinunciato al ricorso con l'accordo dei dipendenti. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Di conseguenza, i lavoratori ottengono definitivamente il computo anzianità apprendistato e il pagamento delle differenze retributive dovute.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’accordo che chiude la lite
Una società preponente e un suo ex agente si sono scontrati in giudizio in merito a spettanze provvigionali e a un presunto patto di non concorrenza. Dopo alterne vicende nei primi due gradi di giudizio, la società ha proposto ricorso in Cassazione. Prima dell'udienza, tuttavia, le parti hanno raggiunto un accordo amichevole. La società ha quindi presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione, regolarmente accettata dalla controparte, con contestuale accordo per compensare le spese legali. La Suprema Corte ha preso atto di questa volontà e ha dichiarato l'estinzione del processo, senza applicare sanzioni o raddoppi del contributo unificato.
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Computo dell’apprendistato: l’Azienda si arrende ma paga le spese
Alcuni dipendenti hanno chiesto il computo dell'apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità. La Corte d'Appello ha dato loro ragione. L'Azienda ha proposto ricorso in Cassazione, ma successivamente ha depositato un formale atto di rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo. La rinuncia determina il passaggio in giudicato della sentenza d'appello favorevole ai lavoratori. L'Azienda è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in base al principio della soccombenza virtuale, poiché i precedenti giurisprudenziali davano ragione ai dipendenti. L'estinzione esonera l'Azienda dal pagamento del doppio contributo unificato. I lavoratori vincono definitivamente, ottenendo il riconoscimento dell'anzianità e il rimborso delle spese legali.
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Apprendistato e scatti di anzianità: l’Azienda rinuncia e perde
Alcuni lavoratori hanno chiesto il computo dell'apprendistato per gli scatti di anzianità, ottenendo ragione nei primi gradi di giudizio. L'Azienda ha proposto ricorso in Cassazione, ma ha successivamente depositato un atto di rinuncia formale. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo, confermando in via definitiva il diritto dei lavoratori. L'Azienda è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in base al principio della soccombenza virtuale, poiché i precedenti giurisprudenziali davano ragione ai dipendenti. La rinuncia ha evitato all'Azienda il pagamento del doppio contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: vince il lavoratore
L'Azienda ha impugnato la sentenza d'appello che dichiarava nulla la cessione del ramo d'azienda, ordinando il reintegro del Lavoratore. Successivamente, l'Azienda ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, rilevando che la rinuncia è un atto unilaterale ricettizio che non richiede l'accettazione della controparte. Di conseguenza, la decisione precedente favorevole al Lavoratore diventa definitiva e l'Azienda non deve versare il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso: docente chiude la causa senza sanzioni
Una docente precaria della scuola ha fatto causa al Ministero per ottenere differenze retributive legate all'anzianità di servizio. Dopo le sentenze di merito, la lavoratrice ha presentato ricorso in Cassazione, ma successivamente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. Sebbene la rinuncia fosse formalmente imperfetta (irrituale), la Corte di Cassazione ha stabilito che essa dimostra comunque il venir meno dell'interesse a proseguire la causa. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del giudizio sono state interamente compensate tra le parti e non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato, poiché l'inammissibilità non era originaria ma successiva.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: il Fisco cede sul rimborso
L'Azienda Agricola richiede il rimborso dell'IVA per l'anno 2012. L'Amministrazione Finanziaria nega tacitamente il rimborso a causa di un atto impositivo pendente. Successivamente, i giudici di secondo grado accolgono la richiesta dell'Azienda, poiché l'atto impositivo ostativo viene annullato. L'Amministrazione Finanziaria propone ricorso in Cassazione, ma in un secondo momento presenta una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del giudizio. La rinuncia determina il passaggio in giudicato della sentenza favorevole all'Azienda, rendendo definitivo il suo diritto al rimborso dell'imposta. Le spese di giudizio vengono compensate tra le parti.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla lite sulle polizze
Alcuni dipendenti di un ente pubblico di ricerca hanno chiesto l'attivazione di una polizza assicurativa aziendale. Dopo il rigetto nei primi due gradi di giudizio, i lavoratori hanno proposto ricorso. Prima della decisione, i ricorrenti hanno presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dall'ente pubblico con accordo sulla compensazione delle spese. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando che l'accordo tra le parti esclude la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop al debito senza raddoppio tasse
Il caso nasce da una controversia bancaria in cui gli eredi di una garante venivano condannati a pagare oltre seicentomila euro a un istituto di credito. Uno degli eredi proponeva ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima dell'udienza in camera di consiglio, il ricorrente presentava formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla banca creditrice. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, disponendo la compensazione delle spese legali tra le parti e chiarendo che, trattandosi di estinzione e non di rigetto, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: accordo cancella la revocatoria
Una società di leasing ha promosso un'azione revocatoria contro una società debitrice per rendere inefficace la vendita di alcuni immobili. La domanda è stata accolta nei primi due gradi di giudizio. La società debitrice ha proposto ricorso in Cassazione. Prima della decisione, le parti hanno raggiunto un accordo e presentato un'istanza congiunta. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso per cassazione, ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale sui registri immobiliari e compensando le spese di lite.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’accordo che estingue la lite
Nel caso in esame, Il Ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione contro una sentenza d'appello. Successivamente, lo stesso Ricorrente ha deciso di presentare formale rinuncia al ricorso per cassazione, notificandola ai Controricorrenti. Questi ultimi hanno accettato espressamente la rinuncia. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo. Poiché l'accordo tra le parti era totale e la rinuncia è stata accettata, la Corte non ha dovuto decidere sulle spese di giudizio, che sono rimaste compensate di fatto. La decisione segna la fine del contenzioso senza alcuna condanna economica per le parti coinvolte.
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Lite sul credito: l’estinzione del processo per rinuncia
Un professionista ha proposto opposizione allo stato passivo per ottenere il riconoscimento di un credito derivante da prestazioni professionali svolte a favore di una società prima del suo fallimento. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, spingendo il professionista a ricorrere in Cassazione. Tuttavia, durante il giudizio di legittimità, il ricorrente ha presentato formale rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia, disponendo la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla lite sull’appalto
Una società committente impugna la sentenza d'appello che la condannava a pagare oltre 300.000 euro all'appaltatore per lavori aggiuntivi di costruzione di una pensilina. L'appaltatore propone a sua volta un ricorso incidentale. Successivamente, le parti raggiungono un accordo e presentano una formale rinuncia al ricorso per cassazione principale e incidentale. La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del giudizio e compensa interamente le spese tra le parti. La Corte chiarisce inoltre che, in caso di rinuncia e conseguente estinzione, non è dovuto il pagamento del doppio contributo unificato, sanzione prevista solo per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alle spese per i lavori
Un appaltatore ha richiesto il pagamento del saldo per lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio. Dopo il rigetto nei primi due gradi, ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, l'appaltatore ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla committente. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio, stabilendo che non si applica il raddoppio del contributo unificato né vi è condanna alle spese.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’accordo spegne la lite
Gli Eredi della Lavoratrice hanno ottenuto in appello il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato di quest'ultima presso uno studio professionale, con condanna dei datori al pagamento di oltre quindicimila euro. I Datori di Lavoro hanno impugnato la sentenza. Prima della decisione della Suprema Corte, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo per risolvere bonariamente la controversia. Di conseguenza, i ricorrenti hanno presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalle controparti. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del processo per intervenuta conciliazione, senza provvedere sulle spese di giudizio.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: causa chiusa e zero sanzioni
Due contribuenti hanno impugnato una richiesta di pagamento della tassa sui rifiuti per gli anni dal 2010 al 2014. Dopo alterne vicende nei primi gradi di giudizio, i contribuenti hanno presentato ricorso in Cassazione. Successivamente, hanno deciso di depositare una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha preso atto di questa scelta e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. I giudici hanno inoltre chiarito un aspetto fondamentale sulle spese: in caso di rinuncia, il contribuente non deve pagare il raddoppio del contributo unificato. Questa sanzione si applica infatti solo se il ricorso viene respinto o dichiarato inammissibile, e non può essere estesa per analogia a chi decide di abbandonare spontaneamente la causa.
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Rinuncia al ricorso: il docente precario ferma la Cassazione
Un docente precario ha ottenuto dal Tribunale il riconoscimento di differenze retributive basate sull'anzianità di servizio. La Corte d'Appello ha ridotto la somma, calcolandola solo sui giorni di effettivo lavoro anziché sull'intero anno scolastico. Il docente ha proposto ricorso in Cassazione, ma ha successivamente depositato un atto di rinuncia. La Suprema Corte ha stabilito che la rinuncia al ricorso, anche se non perfettamente regolare sotto il profilo formale, dimostra la perdita di interesse del ricorrente a proseguire la causa. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza applicare sanzioni fiscali aggiuntive e senza condannare il lavoratore al pagamento delle spese di giudizio, poiché il Ministero non si era regolarmente costituito.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: salvi dal raddoppio tasse
Una società ha impugnato gli avvisi di accertamento TARSU-TIA emessi da un Comune e da una società di gestione dei rifiuti. Dopo la decisione sfavorevole nei gradi di merito, la contribuente ha proposto ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo amichevole. Di conseguenza, la società ricorrente ha depositato una formale rinuncia al ricorso per cassazione, regolarmente accettata dalle controparti. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti. I giudici hanno inoltre chiarito che l'estinzione del processo esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, misura prevista solo per i casi di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
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