La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25546/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un debitore esecutato che aveva proposto un'opposizione post vendita contro il precetto di rilascio notificatogli dall'aggiudicatario di un immobile. La Corte ha stabilito che, una volta conclusa la vendita forzata, l'art. 2929 c.c. protegge l'acquirente da vizi precedenti, a meno di collusione. Inoltre, il ricorso è stato respinto perché il ricorrente non ha criticato la specifica ratio decidendi della sentenza di merito e perché le questioni erano già coperte da giudicato. Il ricorrente è stato anche condannato per lite temeraria.
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