Nel corso di una controversia sulla comunione di un bene, La Ricorrente ha presentato formale dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione. La Controricorrente ha accettato la rinuncia, concordando sulla compensazione delle spese. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio e ha stabilito che, in caso di rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato. Questa sanzione economica colpisce solo i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità. Trattandosi di una norma eccezionale e punitiva, essa non può essere estesa per analogia alla rinuncia volontaria, che chiude pacificamente la lite.
Continua »