Un cittadino ha impugnato una sentenza d'appello davanti alla Corte di Cassazione. I controricorrenti hanno resistito in giudizio. A seguito della proposta di inammissibilità per tardività dell'impugnazione, il ricorrente ha depositato la rinuncia formale agli atti del giudizio. Tale atto non è stato notificato alle controparti. I giudici supremi hanno chiarito che la rinuncia al ricorso in Cassazione è efficace anche in assenza di notifica, non necessitando dell'accettazione altrui. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, condannando il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore delle controparti. La decisione ha tuttavia escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di una misura sanzionatoria non applicabile in caso di rinuncia volontaria.
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