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Art. 390 Codice di Procedura Civile — Sezione Quinta Civile

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Altri anni per Art. 390 Codice di Procedura Civile

Pace fiscale e cessata materia del contendere: vince l’accordo
Una società e i suoi soci impugnavano gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate per costi indeducibili e presunta distribuzione di utili. Durante il giudizio di Cassazione, l'amministrazione annullava in autotutela gli atti verso i soci, mentre la società aderiva alla definizione agevolata. Le parti firmavano un verbale impegnandosi a rinunciare al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, ponendo le spese a carico di chi le ha anticipate.
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Rinuncia al ricorso tributario: la pace fiscale estingue la lite
Un'azienda attiva nel commercio di tartufi ha impugnato un avviso di accertamento IVA relativo ad acquisti da raccoglitori occasionali. Dopo aver presentato ricorso in Cassazione contestando l'indetraibilità dell'imposta, la società ha deciso di aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti. Di conseguenza, ha depositato una formale rinuncia al ricorso tributario prima dell'udienza. La Suprema Corte ha preso atto della volontà della contribuente e ha dichiarato l'estinzione del giudizio, disponendo la compensazione delle spese tra le parti ed escludendo il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso: stop alla lite fiscale senza tasse doppie
Il Contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA. Successivamente, ha presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione dopo aver aderito alla definizione agevolata. L'Amministrazione Finanziaria ha accettato la rinuncia, concordando sulla compensazione delle spese di lite. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso. I giudici hanno inoltre chiarito che, in caso di estinzione del processo per rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato, normalmente previsto per la parte che perde il ricorso. Il giudizio si chiude così senza vincitori né vinti, con spese compensate.
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Rottamazione delle cartelle: la pace fiscale estingue la lite
Una società di trasporti ha impugnato l'atto di recupero dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica emesso dall'Agenzia delle Dogane. Durante il giudizio di Cassazione, la contribuente ha aderito alla rottamazione delle cartelle (definizione agevolata), pagando il dovuto e rinunciando al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Anche se la rinuncia non ha seguito tutte le formalità di notifica, l'adesione alla sanatoria estingue la lite. Le spese di giudizio sono state compensate per non penalizzare la scelta agevolativa della contribuente, ed è stato escluso il pagamento del doppio contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’azienda vince sull’IVA
Una concessionaria pubblica ha notificato a un'autocarrozzeria diversi avvisi di accertamento per la tariffa di igiene ambientale. Dopo alterne vicende nei gradi precedenti, la Commissione Tributaria Regionale ha escluso l'applicazione dell'IVA sulle somme pretese. La concessionaria ha proposto ricorso in Cassazione ma, prima dell'udienza, ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla controparte. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia, confermando la definitività della sentenza d'appello favorevole al contribuente e disponendo la compensazione delle spese di lite.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla tassa rifiuti
Una società di gestione dei rifiuti ha richiesto a un'autocarrozzeria il pagamento della tariffa di igiene ambientale per gli anni dal 2006 al 2009. Dopo alterne vicende nei primi gradi di giudizio, la controversia è giunta davanti alla Corte di Cassazione. Tuttavia, prima dell'udienza, la società di gestione ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dall'autocarrozzeria. I giudici di legittimità hanno dichiarato l'estinzione del processo. Di conseguenza, la sentenza d'appello, favorevole all'autocarrozzeria per l'esclusione della tassa sulle aree di produzione di rifiuti speciali, è passata in giudicato diventando definitiva. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
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Estinzione del giudizio: rinuncia valida con rate insolute
Una società riceveva un avviso di accertamento per maggiore IVA su operazioni ritenute fittizie dall'Agenzia delle Entrate. Durante la causa in Cassazione, la società chiedeva l'estinzione del giudizio avendo aderito alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali. Tuttavia, l'ufficio finanziario rilevava che solo una cartella era stata saldata, mentre l'altra era decaduta per mancato pagamento delle rate. Nonostante la mancata sanatoria totale del debito, la società manifestava comunque la volontà di rinunciare al giudizio. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia, compensando le spese di lite tra le parti, escludendo però la cessazione della materia del contendere a causa del pagamento solo parziale del debito originario.
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Rinuncia al ricorso: niente raddoppio del contributo unificato
Un contribuente ha presentato ricorso per revocazione contro una decisione sfavorevole in materia di IVA. Successivamente, ha depositato una formale rinuncia al ricorso per poter aderire alla definizione agevolata delle liti tributarie. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio. I giudici hanno chiarito che la rinuncia al ricorso non comporta l'obbligo di pagare il raddoppio del contributo unificato. Questa sanzione si applica infatti solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non può essere estesa per analogia alla rinuncia volontaria.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: inammissibile ma senza sanzioni
Il Contribuente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi esattoriali e ha presentato un atto di rinuncia al ricorso per cassazione. Tuttavia, l'atto non è stato notificato alla controparte come richiesto dalla legge. La Corte di Cassazione ha stabilito che la mancanza di notifica impedisce l'estinzione formale del processo, ma determina comunque l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, compensato le spese e stabilito che non è dovuto il doppio contributo unificato, poiché l'inammissibilità è sopravvenuta a causa dell'adesione alla sanatoria fiscale.
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Rinuncia al ricorso: la banca chiude la lite senza spese
Un Istituto Bancario ha proposto ricorso in Cassazione contro l'Amministrazione Finanziaria per una controversia sui rimborsi IVA degli anni dal 1985 al 1994. Successivamente, l'istituto ha presentato una formale rinuncia al ricorso, espressamente accettata dall'ente impositore. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, stabilendo che non si fa luogo alla condanna alle spese in base al codice di procedura civile.
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Fisco e pace: la rinuncia al ricorso tributario estingue la lite
La Società Contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2013. Dopo il rigetto nei gradi di merito, la società ha proposto ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio, la ricorrente ha depositato un'istanza di rinuncia al ricorso tributario, accettata dall'Amministrazione Finanziaria, probabilmente nell'ambito di una definizione agevolata. La Corte di Cassazione ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato l'estinzione del giudizio, disponendo che le spese restino a carico di chi le ha sostenute.
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Rinuncia al ricorso del Fisco: chi paga le spese legali?
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento contro una società per il recupero dell'IVA all'importazione. Dopo la decisione parzialmente favorevole della Commissione Tributaria Regionale, l'Ufficio ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, l'amministrazione finanziaria ha annullato l'atto in autotutela, recependo un orientamento giurisprudenziale consolidato sull'inversione contabile. Di conseguenza, l'Agenzia ha depositato formale rinuncia al ricorso, accettata dalla società contribuente. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e ha disposto la compensazione delle spese legali tra le parti, escludendo la condanna dell'amministrazione poiché l'annullamento è derivato dal mutamento della giurisprudenza.
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Rinuncia al ricorso: stop alla lite fiscale senza spese legali
Un contribuente impugna un avviso di accertamento per redditi personali e di partecipazione societaria. Dopo il rifiuto dell'Agenzia delle Entrate alla sua richiesta di definizione agevolata, il contribuente ricorre in Cassazione. Prima della decisione, il contribuente presenta una formale rinuncia al ricorso, accettata dall'amministrazione finanziaria. La Corte di Cassazione dichiara quindi l'estinzione del giudizio, disponendo la compensazione delle spese processuali tra le parti.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’accordo spegne la lite
Il Contribuente ha proposto ricorso per revocazione contro una precedente sentenza tributaria. Successivamente, ha depositato un formale atto di rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritto personalmente. L'Amministrazione Finanziaria ha accettato la rinuncia, concordando sulla compensazione delle spese di lite. La Corte di Cassazione, preso atto della regolarità formale dell'atto e del consenso della controparte, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese tra le parti.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla lite sulla barca dei soci
La Società ha impugnato gli avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate contestava l'uso personale di un'imbarcazione da parte dei soci e l'assenza di una reale attività commerciale. Dopo la decisione sfavorevole in appello, la Società ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, la Società ha presentato istanza di rinuncia al ricorso per cassazione, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata dei debiti esattoriali. La Corte di Cassazione ha preso atto della formale rinuncia e ha dichiarato l'estinzione del giudizio, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti ed escludendo il pagamento del doppio contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: si chiude senza spese doppie
Il caso riguarda un contribuente che ha proposto ricorso per revocazione contro un Consorzio di Bonifica. Prima dell'udienza, il ricorrente ha depositato formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo, specificando che tale rinuncia non richiede l'accettazione della controparte per essere efficace. Inoltre, i giudici hanno chiarito che, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché tale sanzione si applica solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione. Le spese di giudizio sono state interamente compensate tra le parti.
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Rinuncia al ricorso: niente raddoppio del contributo unificato
Un contribuente ha proposto ricorso per revocazione contro un ente pubblico di bonifica, ma ha successivamente depositato una formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo. I giudici hanno chiarito che la rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l'accettazione della controparte per essere efficace. Inoltre, la Corte ha stabilito che in questo caso non si applica il raddoppio del contributo unificato. Questa sanzione si applica infatti solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, e non può essere estesa per analogia alla rinuncia volontaria. Le spese del giudizio sono state interamente compensate tra le parti.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alle doppie tasse
Un contribuente propone ricorso per revocazione contro un ente di bonifica. Successivamente, il ricorrente presenta formale rinuncia al ricorso per cassazione, regolarmente notificata alla controparte. La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del processo. I giudici chiariscono che la rinuncia non richiede l'accettazione della controparte per essere efficace, differenziandosi dalle regole dei gradi di merito. Inoltre, la Corte stabilisce che in caso di rinuncia non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché tale sanzione colpisce solo il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione. Le spese di giudizio vengono interamente compensate tra le parti.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alle doppie tasse
Un professionista ha proposto ricorso per la revocazione di una precedente sentenza contro un ente pubblico. Prima dell'udienza, il ricorrente ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo. I giudici hanno chiarito che la rinuncia non richiede l'accettazione della controparte per essere valida e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Inoltre, la Corte ha stabilito che in caso di rinuncia non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché questa sanzione colpisce solo il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione. Le spese di giudizio sono state interamente compensate tra le parti.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alle liti inutili
Una società contribuente ha impugnato un'ordinanza di Cassazione chiedendone la revocazione. Nel frattempo, nel parallelo giudizio di rinvio, i giudici hanno annullato gli avvisi di accertamento originari emessi dall'Agenzia delle Entrate. Venuto meno l'interesse a proseguire, la società ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte, applicando le nuove norme del codice di procedura civile, ha dichiarato l'estinzione del giudizio senza alcuna condanna alle spese, poiché l'amministrazione finanziaria non si era difesa.
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