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Art. 390 Codice di Procedura Civile — Sezione Quinta Civile

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Altri anni per Art. 390 Codice di Procedura Civile

Definizione agevolata: il fisco si ferma e cancella la causa
Una commerciante ha impugnato un avviso di accertamento per maggiore IVA e sanzioni. Durante il giudizio di Cassazione, la contribuente ha aderito alla definizione agevolata (cosiddetta rottamazione delle cartelle), impegnandosi a rinunciare alla causa e pagando le somme dovute. Sia la contribuente sia l'Agenzia delle Entrate hanno quindi chiesto l'estinzione del processo. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia, stabilendo che l'adesione alla definizione agevolata estingue la lite e che non occorre liquidare le spese di giudizio, in quanto i costi del processo pendente sono assorbiti dalla sanatoria stessa.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: niente raddoppio del contributo
Una società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo alla tassa sui rifiuti (TARSU) emesso da una società di riscossione per conto di un Comune. Dopo alterne vicende nei gradi di merito, la contribuente ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, prima dell'udienza, la stessa società ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso per cassazione, accettato dalla controparte, dichiarando di non aver più interesse a proseguire la causa. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio e ha stabilito che, in caso di rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato. Questa misura punitiva si applica infatti solo nei casi di rigetto o inammissibilità del ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
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Rinuncia al ricorso tributario: l’accordo spegne lo scontro
Una Società di Riscossione comunale aveva notificato a una Contribuente alcuni avvisi di accertamento per il pagamento di Tosap e Tarsu su immobili ritenuti pubblici. La Contribuente ha contestato con successo le richieste nei primi gradi di giudizio. La Società di Riscossione ha quindi proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, le parti hanno raggiunto un accordo amichevole per risolvere la controversia. Di conseguenza, la Società di Riscossione ha presentato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso tributario, accettata e firmata anche dalla Contribuente e dal suo difensore. La Corte di Cassazione ha preso atto dell'accordo e ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia, disponendo la compensazione delle spese legali. Con questa decisione, la lite si chiude definitivamente senza vincitori né vinti sul piano giudiziario, ma con un accordo privato vincolante.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’errore che salva le spese
Un'azienda ha impugnato un avviso di rettifica per imposta di registro. Durante il giudizio, l'azienda ha aderito alla definizione agevolata della controversia, la cosiddetta rottamazione, depositando un atto di rinuncia. Tuttavia, l'atto non è stato notificato all'Agenzia delle Entrate. La Corte di Cassazione ha chiarito che la mancata notifica impedisce l'estinzione formale del processo, ma dimostra la perdita di interesse della parte. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Trattandosi di una rinuncia al ricorso per cassazione dovuta a una conciliazione amministrativa, i giudici hanno compensato le spese e hanno escluso il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso tributario: stop alla lite sul terreno ICI
Un contribuente impugna un avviso di accertamento ICI del Comune relativo a un terreno parzialmente edificabile, rivendicandone la natura pertinenziale. Dopo alterne vicende nei primi gradi di giudizio, il Comune propone ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, le parti raggiungono un accordo transattivo privato e depositano un atto di rinuncia congiunta. La Corte di Cassazione, preso atto dell'accordo, dichiara l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso tributario e compensa le spese di lite tra le parti, chiudendo definitivamente la controversia senza entrare nel merito della natura del terreno.
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Rinuncia al ricorso: come l’accordo cancella la lite col Comune
Un Comune ha contestato la natura pertinenziale di un terreno di un contribuente, emettendo un accertamento ICI. Dopo alterne vicende nei primi gradi di giudizio, la controversia è giunta in Cassazione. Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo privato. Di conseguenza, hanno depositato un atto di rinuncia congiunta. La Corte di Cassazione ha preso atto di questa volontà e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, disponendo la compensazione delle spese legali come concordato tra le parti. La vicenda dimostra come l'accordo transattivo possa estinguere definitivamente una lite fiscale pendente.
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Rinuncia al ricorso: l’accordo che spegne la lite sull’ICI
Un Ente Religioso ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI emessi da un Comune per gli anni dal 2004 al 2009. Dopo l'esito negativo nei primi due gradi di giudizio, l'Ente ha proposto ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo per risolvere la controversia. Di conseguenza, l'Ente Religioso ha depositato un formale atto di rinuncia al ricorso, accettato successivamente dal Comune con accordo per la compensazione delle spese legali. La Corte di Cassazione ha preso atto dell'accordo e ha dichiarato l'estinzione del processo, compensando interamente le spese tra le parti.
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Estinzione del processo tributario: l’accordo cancella la lite
L'Azienda ha impugnato la cartella di pagamento TARSU emessa dal Comune per i locali di un centro orafo. Durante il giudizio di Cassazione, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo per risolvere la controversia. Di conseguenza, sia L'Azienda sia Il Comune hanno depositato una formale rinuncia agli atti di causa. La Corte di Cassazione ha preso atto dell'accordo e ha dichiarato l'estinzione del processo tributario, disponendo la compensazione delle spese di lite ed escludendo il raddoppio del contributo unificato. Vince l'accordo amichevole: la lite si chiude senza vincitori né vinti, azzerando le pendenze.
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Definizione agevolata: stop alle liti fiscali anche senza notifica
Una contribuente ha impugnato un avviso di accertamento basato su indici di capacità contributiva, tra cui l'acquisto di una casa di lusso e le spese per una collaboratrice domestica. Dopo alterne vicende nei gradi di merito, la contribuente ha proposto ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio, la stessa ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie e ha dichiarato di voler rinunciare agli atti del giudizio. Sebbene la rinuncia non sia stata regolarmente notificata all'Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'adesione alla definizione agevolata dimostra infatti il venir meno dell'interesse a coltivare la causa. Le spese del giudizio sono state compensate e si è escluso il raddoppio del contributo unificato.
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Definizione agevolata: il pagamento cancella la lite col Fisco
Il Contribuente ha aderito alla procedura di definizione agevolata dei carichi pendenti per risolvere una controversia fiscale con l'Amministrazione Finanziaria. Avendo pagato integralmente gli importi dovuti entro i termini stabiliti dall'Agente della riscossione, la procedura si è perfezionata con successo. Di conseguenza, Il Contribuente ha presentato formale rinuncia al ricorso pendente davanti alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte, preso atto del regolare pagamento e della rinuncia, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, compensando le spese di lite tra le parti.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla lite doganale
Un'azienda importatrice ha impugnato gli avvisi di rettifica dell'Ufficio Doganale relativi a dazi e IVA sull'importazione temporanea di olio d'oliva in regime di perfezionamento attivo. Dopo le decisioni sfavorevoli dei giudici di merito, che hanno confermato le violazioni doganali basandosi sulle controanalisi dell'ufficio, la società ha presentato ricorso in Cassazione. Successivamente, l'importatrice ha depositato una formale rinuncia al ricorso per cassazione, dichiarando il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione della causa. La Suprema Corte ha preso atto di tale volontà e ha dichiarato l'estinzione del giudizio, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti e l'esclusione del raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso: stop alla causa senza raddoppio delle tasse
Un ex dipendente pubblico ha impugnato la decisione relativa alla tassazione della propria previdenza complementare. Prima della decisione della Corte di Cassazione, il contribuente ha presentato una formale rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio. I giudici hanno chiarito che, in caso di rinuncia al ricorso, non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché tale misura sanzionatoria si applica solo in caso di rigetto, inammissibilità o improponibilità dell'impugnazione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
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Definizione agevolata: quando la sanatoria blocca la Cassazione
L'Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso contro la decisione che riduceva le imposte dovute dal Contribuente a seguito di un accertamento induttivo. Nel corso del giudizio, il Contribuente ha presentato rinuncia al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata (la cosiddetta rottamazione delle cartelle). La Corte di Cassazione ha respinto l'eccezione del Contribuente sulla presunta mancanza di procura dell'Avvocatura dello Stato, confermando che i difensori pubblici non necessitano di mandato formale. Tuttavia, a causa della richiesta di definizione agevolata, i giudici hanno rinviato la causa a nuovo ruolo per verificare se la sanatoria riguardi effettivamente l'atto impugnato.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: si chiude senza tasse doppie
Un'azienda contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento per le tasse sui rifiuti emessi da una società di riscossione per conto di un Comune. Dopo aver presentato ricorso in Cassazione, l'azienda ha depositato una formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla controparte con accordo per compensare le spese. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. I giudici hanno chiarito che, in caso di rinuncia accettata, non si applica il raddoppio del contributo unificato. Questa sanzione colpisce solo chi vede respinto il proprio ricorso, mentre la rinuncia estingue il processo senza una decisione di rigetto. Ciascuna parte sostiene le proprie spese legali.
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Estinzione del processo tributario: intesa tra Comune e aeroporto
Una società di gestione aeroportuale ha impugnato l'avviso di accertamento ICI emesso da un Comune per un albergo situato nell'area aeroportuale, concesso in sub-concessione a un terzo. La CTR ha ritenuto legittimo l'accertamento, individuando nella società concessionaria il soggetto passivo d'imposta. La società ha proposto ricorso per Cassazione. Successivamente, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo globale sulla fiscalità locale. Di conseguenza, la società ha rinunciato formalmente al ricorso e il Comune ha accettato la rinuncia. La Corte di Cassazione ha preso atto dell'accordo e ha dichiarato l'estinzione del processo tributario con compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Estinzione del giudizio tributario: il Fisco rinuncia alla lite
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione contro un contribuente. Nel corso del giudizio, è emersa la necessità di dichiarare l'estinzione del giudizio tributario. La Suprema Corte, preso atto della rinuncia o della definizione della controversia, ha dichiarato estinto il processo. Questa decisione comporta la chiusura definitiva della lite senza che i giudici entrino nel merito della pretesa fiscale originaria, con la conseguente cessazione della materia del contendere e la regolazione delle spese di lite secondo le norme vigenti.
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Definizione agevolata: stop della Cassazione per verifiche
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione che riduceva le imposte dovute da un contribuente a seguito di accertamento induttivo. Durante il giudizio di Cassazione, il contribuente ha presentato rinuncia dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per sanare le cartelle esattoriali. La Suprema Corte ha rilevato la necessità di verificare se la cartella pagata corrisponda effettivamente all'avviso di accertamento contestato. Per questo motivo, i giudici hanno rinviato la causa a nuovo ruolo, ordinando alle parti di fornire chiarimenti precisi sul collegamento tra i due atti.
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Rinuncia al ricorso tributario: il Fisco si arrende all’Azienda
L'Azienda, attiva nel settore industriale, beneficiava di un'esenzione sulle accise per l'energia elettrica. L'Agenzia delle Dogane contestava l'esenzione poiché l'Azienda cedeva energia a terzi locatari, emettendo avvisi di recupero. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate emetteva accertamenti IVA. Dopo che la Cassazione ha annullato i presupposti recuperi delle accise, l'Amministrazione finanziaria ha annullato in autotutela gli accertamenti IVA. L'Agenzia delle Entrate ha quindi presentato formale rinuncia al ricorso tributario, accettata dall'Azienda. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop al raddoppio delle tasse
Una società proprietaria di un impianto eolico ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2008 e 2009. Dopo aver proposto ricorso in Cassazione, la contribuente ha pagato le somme richieste dal Fisco e ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione. L'Amministrazione Finanziaria e il Comune coinvolto hanno accettato la rinuncia. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, disponendo la compensazione delle spese tra le parti. I giudici hanno inoltre chiarito che, in caso di estinzione per rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di una misura eccezionale e sanzionatoria non estensibile analogicamente.
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Esenzione IMU edilizia popolare: il nodo dell’uso diretto
Un ente di edilizia popolare ha chiesto il rimborso dell'imposta municipale per l'anno 2012, sostenendo il proprio diritto all'esenzione IMU edilizia popolare in quanto soggetto non commerciale con scopi sociali. Il Comune ha rifiutato il rimborso, evidenziando che gli immobili non erano utilizzati direttamente dall'ente, ma assegnati a terzi. Durante la causa in Cassazione, l'ente ha rinunciato al ricorso poiché la giurisprudenza si è consolidata in senso sfavorevole, confermando la necessità dell'uso diretto per ottenere l'agevolazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo per rinuncia e ha compensato le spese di lite tra le parti, escludendo ulteriori sanzioni o raddoppi del contributo unificato a carico dell'ente rinunciante.
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