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Art. 390 Codice di Procedura Civile — Anno 2023

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Altri anni per Art. 390 Codice di Procedura Civile

Rinuncia al ricorso per cassazione: l’accordo che chiude la lite
Il Ricorrente e la Società Ricorrente hanno proposto ricorso contro una sentenza d'appello. Prima dell'udienza, le parti hanno depositato una formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla Società di Cartolarizzazione controricorrente, concordando la compensazione delle spese. La Corte di Cassazione ha preso atto dell'accordo e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti attive.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: il Ministero si arrende
Il Ministero della Giustizia aveva proposto ricorso in Cassazione contro un provvedimento del Tribunale di Napoli favorevole a un cittadino. Successivamente, l'amministrazione pubblica ha depositato una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La controparte è rimasta inattiva, decidendo di non costituirsi in giudizio. La Corte di Cassazione ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato l'estinzione del processo. Di conseguenza, non è stata emessa alcuna condanna alle spese e non è dovuto alcun pagamento aggiuntivo per il contributo unificato. Il provvedimento del tribunale diventa così definitivo a favore del cittadino.
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Aliud pro alio: se il terreno non è edificabile salta l’accordo
Un promissario acquirente ha richiesto la risoluzione del contratto preliminare di vendita di un terreno, scoprendo che una porzione non era edificabile perché destinata a rispetto ospedaliero. L'acquirente ha invocato l'ipotesi di aliud pro alio, poiché il bene promesso era radicalmente diverso da quello pattuito. La Corte d'Appello ha accolto la domanda di risoluzione. Successivamente, i promittenti venditori hanno proposto ricorso in Cassazione ma hanno poi deciso di rinunciarvi formalmente. La controparte ha accettato la rinuncia. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando in via definitiva la decisione d'appello favorevole all'acquirente, senza procedere alla condanna alle spese di lite.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla lite senza multe.
Una società consorziata ha impugnato una delibera davanti ai giudici di merito. Dopo una decisione sfavorevole in appello, ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, la ricorrente ha depositato una formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dal consorzio. Le parti hanno chiesto l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo, stabilendo che non è dovuto il raddoppio del contributo unificato poiché l'estinzione per rinuncia esclude tale sanzione fiscale.
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Rinuncia al ricorso in Cassazione: revocato il fondo
Il caso nasce dall'impugnazione di un atto costitutivo di fondo patrimoniale da parte di una società creditrice, che ne aveva ottenuto la revoca in appello. Il debitore ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte per contestare la decisione. Tuttavia, prima dell'udienza, il ricorrente ha depositato formale atto di rinuncia, accettato dalla controparte. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del processo. La rinuncia al ricorso in Cassazione ha comportato la fine del giudizio senza alcuna decisione sui motivi di merito e senza alcuna condanna alle spese legali per le parti, confermando l'efficacia della precedente sentenza di revoca del fondo patrimoniale.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: datore cede, lei vince
Una lavoratrice ha ottenuto nei primi due gradi di giudizio il riconoscimento dell'inquadramento superiore e delle relative differenze retributive. Il datore di lavoro ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione per contestare la decisione. Successivamente, lo stesso datore di lavoro ha depositato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, manifestando la mancanza di interesse a proseguire la causa. La Suprema Corte ha preso atto della regolarità della rinuncia e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Di conseguenza, la lavoratrice ha ottenuto la vittoria definitiva, confermando i diritti già riconosciuti nei precedenti gradi di giudizio, senza che si procedesse alla liquidazione delle spese di questa fase poiché la dipendente non si era costituita.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: lite estinta e spese azzerate
Una lavoratrice ha promosso un giudizio contro un'Azienda Sanitaria Locale per ottenere differenze retributive legate al suo inquadramento come dirigente. Dopo i rigetti in primo e secondo grado, la lavoratrice ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, la ricorrente ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione. L'ente sanitario ha accettato la rinuncia, concordando anche sulla compensazione delle spese di lite. La Corte di Cassazione, preso atto dell'accordo tra le parti, ha dichiarato l'estinzione del giudizio senza alcuna pronuncia sulle spese processuali, chiudendo definitivamente la vicenda senza entrare nel merito della pretesa economica originaria.
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Rinuncia al ricorso: l’azienda d’olio chiude la lite doganale
Un'azienda importatrice di olio ha impugnato l'atto dell'Amministrazione Doganale che contestava la violazione delle condizioni del regime di perfezionamento attivo (regime doganale agevolato), basandosi su un panel test (esame sensoriale dell'olio) che declassava la qualità del prodotto. Dopo la conferma della legittimità dell'operato dell'ufficio da parte dei giudici di merito, l'azienda ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, l'azienda ha depositato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte di Cassazione ha preso atto di tale volontà, dichiarando l'estinzione del giudizio. Le spese del processo di legittimità sono state interamente compensate tra le parti, escludendo inoltre il raddoppio del contributo unificato a carico della parte rinunciante.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: si chiude la lite sull’olio
Un'azienda importatrice di olio ha impugnato un avviso di pagamento dell'Agenzia delle Dogane relativo al regime di perfezionamento attivo. Dopo i primi gradi di giudizio sfavorevoli, l'azienda ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, l'azienda ha depositato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, non avendo più interesse a proseguire la causa. La Corte di Cassazione ha preso atto della decisione e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Di conseguenza, il processo si è concluso senza una decisione sul merito della contestazione doganale, e i giudici hanno stabilito la compensazione delle spese legali tra le parti, escludendo inoltre il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla lite sulla servitù
I Ricorrenti hanno impugnato la decisione della Corte d'Appello che negava loro i diritti di passaggio carraio e pedonale su un fondo di proprietà della Controricorrente. Successivamente, i Ricorrenti hanno presentato formale atto di rinuncia al ricorso per cassazione, a cui la Controricorrente ha aderito. La Corte di Cassazione, verificata la regolarità dell'atto ai sensi dell'articolo 390 del codice di procedura civile, ha dichiarato l'estinzione del giudizio e ha compensato le spese di lite tra le parti, ponendo fine alla controversia senza entrare nel merito della servitù di passaggio.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’accordo cancella la lite
Una lavoratrice ha proposto ricorso contro la sentenza d'appello favorevole all'azienda. Prima della decisione della Suprema Corte, le parti hanno firmato un accordo transattivo per risolvere amichevolmente la controversia. La lavoratrice ha quindi presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dall'azienda. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo. Grazie all'accordo bilaterale, i giudici non hanno disposto alcuna condanna al pagamento delle spese di giudizio. Inoltre, la Corte ha chiarito che l'estinzione del processo esonera la parte ricorrente dal versamento del raddoppio del contributo unificato, in quanto tale sanzione tributaria non si applica in caso di rinuncia accettata.
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Accordo transattivo nel licenziamento: stop alla causa
Una cooperativa sociale ha impugnato la sentenza d'appello che annullava l'esclusione di un socio e il conseguente licenziamento, ordinando la reintegrazione del lavoratore. Prima della decisione della Cassazione, la cooperativa ha depositato una rinuncia formale al ricorso, avendo raggiunto un accordo transattivo nel licenziamento con il dipendente. La Suprema Corte ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato, poiché la rinuncia non equivale a un rigetto o a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il processo si è concluso senza una decisione sul merito, confermando l'efficacia dell'accordo privato tra le parti.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla lite per mille euro
Un cliente ha ottenuto dal Tribunale la condanna di una ditta di serramenti alla restituzione di mille euro. Successivamente, il cliente ha proposto ricorso in Cassazione, ma ha poi deciso di depositare un formale atto di rinuncia al ricorso per cassazione. La ditta intimata non ha svolto alcuna attività difensiva nel giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo, rendendo definitiva la precedente sentenza di condanna e non disponendo alcuna condanna alle spese poiché la controparte non si è costituita.
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Estinzione del processo per rinuncia: l’accordo cancella la lite
Il Lavoratore, socio di una cooperativa, veniva escluso dalla società e licenziato. La Corte d'Appello dichiarava illegittimi tali provvedimenti, ordinando la reintegra e il risarcimento. L'Azienda proponeva ricorso in Cassazione. Successivamente, le parti raggiungevano un accordo amichevole firmando un verbale di conciliazione in sede sindacale. Di conseguenza, l'Azienda presentava formale rinuncia al ricorso, accettata dal Lavoratore. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia, escludendo la condanna alle spese e il pagamento del doppio contributo unificato, poiché l'estinzione non equivale a un rigetto.
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Rinuncia al ricorso in Cassazione: accordo tra banca e privati
Nel giudizio che vedeva contrapposti un Istituto Bancario e un Ente Religioso insieme ad alcuni Privati, entrambe le parti hanno deciso di porre fine alla controversia. L'Istituto Bancario ha presentato una formale rinuncia al ricorso principale, mentre l'Ente Religioso e i Privati hanno rinunciato al proprio ricorso incidentale. La Corte di Cassazione, preso atto delle dichiarazioni sottoscritte personalmente dalle parti e dai loro difensori, ha dichiarato l'estinzione del processo. Grazie alla firma congiunta dell'atto, che equivale ad accettazione reciproca, la Corte ha escluso la condanna alle spese di giudizio per entrambe le parti, applicando l'articolo 391 del codice di procedura civile. Questo accordo di rinuncia al ricorso in Cassazione ha chiuso definitivamente la lite senza vincitori né vinti.
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Definizione agevolata: il pagamento cancella la lite col Fisco
Il Contribuente ha aderito alla procedura di definizione agevolata dei carichi pendenti per risolvere una controversia fiscale con l'Amministrazione Finanziaria. Avendo pagato integralmente gli importi dovuti entro i termini stabiliti dall'Agente della riscossione, la procedura si è perfezionata con successo. Di conseguenza, Il Contribuente ha presentato formale rinuncia al ricorso pendente davanti alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte, preso atto del regolare pagamento e della rinuncia, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, compensando le spese di lite tra le parti.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’accordo evita le spese
Il Ricorrente ha impugnato davanti alla Corte di Cassazione la sentenza d'appello in materia di servitù. Prima dell'udienza, lo stesso Ricorrente ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione. Il Controricorrente ha aderito a tale rinuncia, concordando la compensazione delle spese di giudizio. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo, confermando che la rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale recettizio che non necessita di accettazione per essere efficace. Grazie all'accordo tra le parti, la Corte non ha emesso alcuna condanna alle spese, dichiarando estinto il giudizio senza addebiti.
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Rinuncia al ricorso: il dipendente rinuncia a 195mila euro
Un lavoratore ha chiesto la condanna di un'azienda sanitaria pubblica al pagamento di oltre 195.000 euro per differenze retributive legate al suo inquadramento come dirigente. Dopo il rigetto della domanda nei primi due gradi di giudizio, il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, il ricorrente ha presentato formale rinuncia al ricorso. L'azienda sanitaria ha accettato la rinuncia, concordando anche sulla compensazione delle spese di lite. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, senza alcuna pronuncia sulle spese di causa.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla lite doganale
Un'azienda importatrice ha impugnato gli avvisi di rettifica dell'Ufficio Doganale relativi a dazi e IVA sull'importazione temporanea di olio d'oliva in regime di perfezionamento attivo. Dopo le decisioni sfavorevoli dei giudici di merito, che hanno confermato le violazioni doganali basandosi sulle controanalisi dell'ufficio, la società ha presentato ricorso in Cassazione. Successivamente, l'importatrice ha depositato una formale rinuncia al ricorso per cassazione, dichiarando il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione della causa. La Suprema Corte ha preso atto di tale volontà e ha dichiarato l'estinzione del giudizio, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti e l'esclusione del raddoppio del contributo unificato.
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Inquadramento professionale OSS: la cooperativa si arrende
Alcuni Operatori Socio Sanitari hanno richiesto l'inquadramento professionale OSS nel livello superiore C2 del contratto collettivo, avendo svolto mansioni complesse come la disinfezione e la cura delle piaghe in collaborazione con gli infermieri. La Corte d'Appello ha accolto la domanda dei lavoratori, condannando la cooperativa datrice di lavoro a pagare le differenze retributive. La cooperativa ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione. Tuttavia, prima della decisione finale, la cooperativa ha depositato una formale rinuncia al ricorso, accettata dai lavoratori. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando di fatto la vittoria dei lavoratori che mantengono il diritto al livello superiore e alle relative differenze di stipendio.
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