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Art. 390 Codice di Procedura Civile — Anno 2023

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Altri anni per Art. 390 Codice di Procedura Civile

Rinuncia al ricorso: stop alla lite e nessun raddoppio tasse
In una controversia locatizia, l'Inquilino ha proposto ricorso per ottenere la restituzione del deposito cauzionale versato al Proprietario. Prima della decisione della Corte, le parti hanno depositato una dichiarazione congiunta di rinuncia al ricorso e di accettazione della stessa. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio. I giudici hanno chiarito che, in caso di rinuncia accettata, non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché tale misura sanzionatoria si applica solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso. Inoltre, non si provvede sulle spese di giudizio.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla lite col Fisco
I Contribuenti, eredi di un professionista associato a uno studio legale, hanno impugnato una sentenza tributaria davanti alla Corte di Cassazione contro l'Agenzia delle Entrate. Successivamente, i Contribuenti hanno depositato un formale atto di rinuncia, sottoscritto personalmente. La Suprema Corte ha preso atto di questa volontà e ha dichiarato l'estinzione del processo. Di conseguenza, il giudizio si è concluso senza una decisione sul merito della controversia tributaria. La Corte ha stabilito la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, stabilendo che ognuna sosterrà i propri costi legali. La rinuncia al ricorso per cassazione ha così determinato la fine definitiva della lite.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop al raddoppio delle tasse
Alcuni ex dipendenti di un'azienda energetica hanno promosso un giudizio per ottenere le riduzioni tariffarie sulla fornitura elettrica previste dal vecchio contratto collettivo. Dopo aver perso nei primi due gradi di giudizio, i lavoratori hanno proposto ricorso in Cassazione, ma hanno successivamente depositato un atto formale di rinuncia al ricorso per cassazione, accettato dall'azienda. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo e ha chiarito che, in caso di rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato. Questa tassa aggiuntiva, infatti, ha natura sanzionatoria e si applica esclusivamente nei casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’errore che chiude la causa
L'Amministrazione Finanziaria ha presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione precedentemente proposto contro un'azienda straniera. Tuttavia, l'atto non rispettava pienamente i requisiti formali previsti dal codice di procedura civile e mancava l'accettazione formale della controparte. La Corte di Cassazione ha chiarito che la rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti, in quanto non ha natura accettizia. Di conseguenza, anche se non si dichiara l'estinzione formale del processo per vizio di forma dell'atto, il ricorso viene dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alle bollette scontate
Un gruppo di ex dipendenti e superstiti ha impugnato la revoca delle agevolazioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica decisa dall'Azienda. La Corte d'Appello aveva ritenuto legittimo il recesso dell'Azienda dall'accordo a tempo indeterminato, escludendo l'esistenza di diritti quesiti. Successivamente, i ricorrenti hanno presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dall'Azienda. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del processo e compensato le spese tra le parti.
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Definizione agevolata: il debito si estingue e la causa si chiude
Una società di persone, ormai cancellata dal registro delle imprese, e i suoi soci ricevevano avvisi di accertamento per maggiori imposte. Successivamente, l'Agente della Riscossione notificava una cartella di pagamento basata su tali accertamenti. Il Socio impugnava l'atto e, durante il giudizio di Cassazione, decideva di aderire alla definizione agevolata (la cosiddetta rottamazione delle cartelle), pagando integralmente le rate previste. La Corte di Cassazione, verificata la regolarità dei pagamenti e la notifica della documentazione all'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Di conseguenza, la controversia si è conclusa senza una decisione sul merito, con le spese di giudizio a carico di chi le ha anticipate.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop al doppio contributo
Il Comune ha impugnato la decisione che annullava un avviso di liquidazione per il canone pubblicitario emesso contro una Società di Pubblicità. Successivamente, il Comune ha presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio e ha compensato le spese legali tra le parti. I giudici hanno chiarito che, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, non si applica il raddoppio del contributo unificato. Questa misura, di natura eccezionale e sanzionatoria, colpisce solo il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso, e non può essere estesa per analogia alla rinuncia volontaria.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop al doppio contributo
Un Comune ha richiesto a una società pubblicitaria il pagamento di tariffe maggiorate per l'installazione di cartelloni pubblicitari. Dopo la decisione favorevole alla società in appello, il Comune ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, l'ente pubblico ha presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo e ha stabilito la compensazione delle spese di giudizio. I giudici hanno chiarito che, in caso di rinuncia volontaria, non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché tale sanzione colpisce solo il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
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Rinuncia al ricorso per transazione: stop alla lite col Comune
Una società di pubblicità e un Comune si scontravano sul rimborso delle somme versate in eccedenza per l'installazione di impianti pubblicitari tra il 2005 e il 2009. Dopo alterne vicende nei primi gradi di giudizio, la controversia è giunta davanti alla Corte di Cassazione. Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo privato per risolvere la lite. Di conseguenza, hanno presentato una formale rinuncia al ricorso per transazione, accettata da entrambi i difensori. La Suprema Corte ha preso atto dell'accordo e ha dichiarato l'estinzione del processo. I giudici hanno inoltre disposto la compensazione delle spese di giudizio e chiarito che, in caso di estinzione per rinuncia, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, in quanto si tratta di una misura eccezionale non applicabile a questa fattispecie.
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Estinzione del giudizio per rinuncia: pace tra Azienda e Comune
L'Azienda pubblicitaria ha impugnato il rifiuto del Comune di rimborsare oltre 134.000 euro versati in eccedenza per il canone di installazione di impianti pubblicitari tra il 2005 e il 2009. Dopo le decisioni dei giudici di merito, la controversia è giunta in Cassazione. Tuttavia, prima dell'udienza, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo privato per risolvere la lite. Di conseguenza, sia L'Azienda sia Il Comune hanno depositato una formale rinuncia ai rispettivi ricorsi, accettata da entrambe le parti. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia, disponendo la compensazione delle spese legali. Grazie a questa pronuncia di estinzione, le parti non dovranno pagare il raddoppio del contributo unificato, previsto invece in caso di rigetto del ricorso.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop definitivo al fermo
Il Contribuente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo della propria vettura per tasse automobilistiche non pagate, sostenendo di aver acquistato il veicolo solo successivamente. Dopo i rigetti nei primi gradi di giudizio, ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, il suo difensore ha presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione. In seguito, il Contribuente ha chiesto la sospensione del processo in attesa di una querela di falso. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, stabilendo che la rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti immediati e non può essere revocata, né richiede l'accettazione della controparte.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’accordo chiude la lite
Una società pubblicitaria ha impugnato l'avviso di liquidazione emesso da un Comune per il canone di installazione di mezzi pubblicitari, ritenendo le tariffe superiori ai limiti di legge. Dopo alterne vicende nei gradi di merito, la controversia è giunta dinanzi alla Corte di Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo per risolvere bonariamente la lite. Di conseguenza, l'amministrazione comunale ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, regolarmente accettata dalla società. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo, disponendo la compensazione delle spese di giudizio ed escludendo il raddoppio del contributo unificato, non trattandosi di una pronuncia di rigetto o inammissibilità.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop a lite e doppie tasse
Una socia impugna l'esclusione da una società per morosità, chiedendo il risarcimento dei danni. Dopo i primi gradi di giudizio, la controversia giunge in Cassazione. Prima della decisione, le parti depositano un atto di rinuncia al ricorso per cassazione, accettato dalla controparte, con richiesta di compensazione delle spese. La Suprema Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Inoltre, chiarisce che in caso di rinuncia non si applica il raddoppio del contributo unificato. Questa sanzione, infatti, colpisce solo il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione e non può essere estesa per analogia.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: niente tassa doppia per il Comune
Un Comune ha proposto ricorso contro una societa pubblicitaria per contestare l'annullamento di un avviso di liquidazione relativo al canone per l'installazione di mezzi pubblicitari. Successivamente, l'ente pubblico ha presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo e ha stabilito che, in caso di rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato. Questa misura, di natura eccezionale e sanzionatoria, colpisce solo il rigetto, l'inammissibilita o l'improcedibilita del ricorso, e non puo essere estesa per analogia alla rinuncia volontaria. Di conseguenza, le spese del giudizio di legittimita sono state compensate tra le parti.
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Agevolazioni tariffarie dipendenti: scontro e rinuncia finale
Un gruppo di ex dipendenti ha contestato la cancellazione delle agevolazioni tariffarie dipendenti sull'energia elettrica, decisa unilateralmente dall'Azienda tramite disdetta di accordi collettivi a tempo indeterminato. La Corte d'Appello ha ritenuto legittimo il recesso dell'Azienda, escludendo l'esistenza di diritti quesiti poiché il beneficio non costituiva un corrispettivo diretto del lavoro svolto. Nel corso del giudizio di Cassazione, i ricorrenti hanno presentato formale rinuncia al ricorso, accettata dall'Azienda. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo, compensando le spese di giudizio.
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Carenza di interesse: la rinuncia informale blocca il ricorso
Un'insegnante ha fatto ricorso per ottenere l'inserimento nelle graduatorie scolastiche per il sostegno. Dopo decisioni sfavorevoli nei gradi precedenti, ha presentato ricorso in Cassazione. Successivamente, l'insegnante ha firmato personalmente una rinuncia al ricorso, trasmessa dal suo avvocato via PEC, senza però la firma di quest'ultimo e senza l'accettazione del Ministero. La Corte di Cassazione ha stabilito che, anche se la rinuncia non è formale, essa dimostra una sopravvenuta carenza di interesse. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse, compensando le spese e stabilendo che non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: niente raddoppio tassa
Un Comune ha notificato a un'Azienda pubblicitaria un avviso di liquidazione per il pagamento di un maggiore importo relativo al canone per l'installazione di mezzi pubblicitari. Dopo la decisione d'appello favorevole all'Azienda, il Comune ha proposto ricorso in Cassazione, ma ha successivamente presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo per rinuncia e ha stabilito che non si applica il raddoppio del contributo unificato. Questa misura sanzionatoria si applica infatti solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, e non può essere estesa per analogia alla rinuncia.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop a tasse e spese
Un dipendente pubblico ha contestato una trattenuta del 2,5% sulla propria busta paga, applicata dall'Amministrazione per garantire la parità di trattamento tra vecchi e nuovi assunti. Dopo il rigetto nei primi due gradi di giudizio, il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione. Prima della decisione, tuttavia, il lavoratore ha presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha preso atto di questa scelta e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Di conseguenza, non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato, poiché l'estinzione non equivale a un rigetto o a una dichiarazione di inammissibilità. Nessuno ha vinto la causa di merito, ma il processo si è concluso senza ulteriori spese per il ricorrente.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: spese sì, raddoppio tasse no
Il Liquidatore di una società ha impugnato la sentenza di fallimento proponendo un regolamento di competenza. Successivamente, ha depositato un atto di rinuncia al ricorso per cassazione che non è stato notificato alla controparte. La Corte di Cassazione ha stabilito che tale atto, pur non rispettando le formalità di legge, rappresenta una chiara manifestazione di volontà che determina un sopravvenuto difetto di interesse. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma escludendo il raddoppio del contributo unificato poiché l'inammissibilità è sopravvenuta e non originaria.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla lite sul debito
I Debitori avevano proposto opposizione contro un decreto ingiuntivo ottenuto dai Creditori. Dopo la sentenza della Corte d'Appello, i Debitori hanno presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima che la Corte si riunisse in camera di consiglio, i Debitori hanno depositato un formale atto di rinuncia al ricorso per cassazione. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia, senza alcuna decisione sulle spese processuali poiché i Creditori non avevano svolto attività difensiva in questa fase.
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