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Art. 390 Codice di Procedura Civile — Anno 2022

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Altri anni per Art. 390 Codice di Procedura Civile

Reiterazione contratti a termine: assunzione e rinuncia
Diversi dipendenti scolastici hanno contestato al Ministero la reiterazione contratti a termine su cattedre vacanti. I lavoratori chiedevano l'assunzione a tempo indeterminato oppure il risarcimento del danno per l'abuso subito. La Corte d'Appello ha respinto le richieste economiche: i docenti avevano già ottenuto la stabilizzazione nei ruoli ministeriali, misura ritenuta pienamente idonea a sanare ogni violazione comunitaria. I lavoratori hanno quindi promosso ricorso per Cassazione. Tuttavia, prima dell'udienza finale, gli stessi dipendenti hanno depositato formale rinuncia all'impugnazione. La Suprema Corte ha preso atto dell'abbandono della causa, dichiarando il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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Reiterazione contratti a termine: abuso e rinuncia al ricorso
Una collaboratrice scolastica ha contestato la reiterazione contratti a termine stipulati con il Ministero dell'Istruzione tra il 2003 e il 2007. La lavoratrice chiedeva l'assunzione a tempo indeterminato e il risarcimento del danno per il precariato subito. I giudici di merito hanno respinto la richiesta risarcitoria, ritenendo che la successiva immissione in ruolo della dipendente avesse già compensato l'abuso subito. La lavoratrice ha proposto ricorso in Cassazione. Prima della fissazione dell'udienza, la dipendente ha depositato formale atto di rinuncia al giudizio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, chiudendo definitivamente la controversia senza addebito di spese legali.
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Abuso contratti a termine: ruolo ottenuto e rinuncia al ricorso
Un docente supplente ha citato in giudizio il Ministero dell'Istruzione denunciando il reiterato abuso contratti a termine tra il 2004 e il 2008. Il lavoratore chiedeva la conversione del rapporto a tempo indeterminato oppure il risarcimento del danno. I giudici di merito hanno respinto le richieste economiche, rilevando che la successiva immissione in ruolo del docente aveva già sanato pienamente ogni pregiudizio economico ed eliminato le conseguenze dell'illecito. Il lavoratore ha quindi impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, il dipendente ha depositato formale atto di rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la compensazione integrale delle spese legali tra le parti.
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Dalla causa sul precariato alla rinuncia al ricorso
Una lavoratrice della scuola ha contestato la reiterazione di contratti a termine stipulati con il Ministero dell'Istruzione, chiedendo la stabilizzazione e il risarcimento del danno. I giudici d'appello hanno escluso l'abuso perché gli incarichi riguardavano supplenze infrannuali o vacanze di organico di fatto. La lavoratrice ha quindi impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione. Tuttavia, prima della discussione della causa, la dipendente ha depositato formale rinuncia al ricorso. I giudici di legittimità hanno preso atto della volontà della ricorrente e hanno dichiarato l'inammissibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. Poiché l'amministrazione non ha svolto difese attive, la Corte ha concluso la controversia senza disporre alcuna condanna alle spese processuali.
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Rinuncia al ricorso: assunzione e stop alla causa
Una collaboratrice scolastica ha impugnato i plurimi contratti a termine stipulati con il Ministero dell'Istruzione a partire dall'anno scolastico 2001/2002. La lavoratrice chiedeva la stabilizzazione del rapporto di lavoro e il risarcimento del danno per abuso di precariato. La Corte d'Appello ha respinto le richieste economiche poiché l'avvenuta immissione in ruolo ha sanato l'illecito e risarcito il pregiudizio patito. La lavoratrice ha presentato impugnazione di legittimità ma, prima dell'udienza di discussione, ha formalizzato la rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, senza disporre alcuna condanna alle spese processuali.
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Rinuncia al ricorso: niente sanzioni se decade l’interesse
Un docente precario ha svolto per oltre tre anni supplenze nella scuola pubblica con reiterati contratti a termine. Il lavoratore ha citato il Ministero dell'Istruzione per ottenere la conversione del rapporto a tempo indeterminato o il risarcimento del danno. Dopo l'immissione in ruolo e l'esito negativo nei gradi di merito, l'insegnante ha presentato ricorso in Cassazione. Prima dell'udienza, il docente ha depositato una rinuncia al ricorso, omettendo però di notificarla formalmente al Ministero. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. I giudici hanno inoltre stabilito che la rinuncia al ricorso non comporta il pagamento del doppio contributo unificato, sanzione riservata solo alle impugnazioni ab origine prive di presupposti, e hanno disposto la compensazione integrale delle spese.
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Tassazione risarcimento del danno: Fisco sconfitto
L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un medico dipendente il mancato versamento IRPEF su somme erogate dall'Azienda Sanitaria Locale. Tali somme derivavano da un accordo transattivo stipulato a chiusura di una causa di lavoro. Il Tribunale aveva riconosciuto la violazione dei doveri contrattuali da parte dell'ente pubblico. Il Fisco pretendeva la tassazione risarcimento del danno considerandolo reddito da lavoro dipendente. I giudici tributari di secondo grado hanno dato ragione al contribuente. L'Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso in Cassazione ma ha poi rinunciato all'impugnazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio. La vittoria del contribuente è diventata definitiva.
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Tassazione risarcimento del danno: Fisco rinuncia e perde
L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento agli eredi di un dirigente medico per recuperare l'IRPEF su somme erogate dall'Azienda Sanitaria Locale. Tali somme costituivano un risarcimento stabilito con accordo transattivo dopo una condanna del giudice del lavoro per violazione contrattuale. I giudici di secondo grado hanno annullato la pretesa fiscale, escludendo la tassazione risarcimento del danno. L'Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso in Cassazione ma ha successivamente rinunciato all'impugnazione, riconoscendo l'orientamento di legittimità contrario alla propria tesi. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando la vittoria definitiva dei contribuenti e compensando le spese legali.
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Tassazione risarcimento del danno: vince il medico contro il Fisco
L'Amministrazione finanziaria contestava a un dirigente medico la mancata imposizione Irpef su somme erogate dall'ente sanitario a titolo di risarcimento del danno, a seguito di un accordo transattivo scaturito da una lite di lavoro. Il contribuente impugnava l'atto impositivo e la Commissione tributaria regionale accoglieva le sue ragioni, annullando la pretesa fiscale. Il Fisco proponeva inizialmente ricorso in Cassazione. Successivamente, preso atto del consolidato orientamento giurisprudenziale favorevole all'esclusione della tassazione risarcimento del danno per somme prive di natura retributiva, l'Avvocatura dello Stato ha formalizzato la rinuncia all'impugnazione. La Suprema Corte ha quindi dichiarato estinto il processo, rendendo definitiva la sentenza di secondo grado e compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: sanatoria e spese legali
Una contribuente ha impugnato gli avvisi comunali per il pagamento dell'ICI su un terreno edificabile. Nel corso del giudizio di legittimità, la proprietaria ha presentato domanda di sanatoria fiscale e ha formalizzato la rinuncia al ricorso per cassazione. La contribuente ha omesso di produrre le ricevute dei versamenti della sanatoria e non ha notificato la rinuncia all'ente locale né ottenuto la firma del legale avversario. La Corte di Cassazione ha stabilito che la rinuncia priva dei requisiti di forma non estingue il processo ma rende l'impugnazione inammissibile per perdita dell'interesse ad agire. La Suprema Corte ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del Comune e al pagamento del raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso in Cassazione: accordo tra banca e società
Un istituto bancario promuove un'impugnazione contro una società commerciale a seguito di una pronuncia della corte territoriale. Durante lo svolgimento del procedimento, la banca sceglie di presentare un formale atto di dismissione dell'azione legale. La società accetta formalmente la decisione della controparte, concordando congiuntamente l'integrale compensazione delle spese legali maturate. I giudici supremi prendono atto della volontà concorde manifestata da entrambe le parti. Con questa pronuncia, la Suprema Corte convalida la rinuncia al ricorso in Cassazione e dichiara la completa estinzione della lite senza ulteriori oneri a carico dei contendenti.
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Azione revocatoria ordinaria: stop ai beni donati ai figli
Un istituto bancario ha agito in giudizio contro un debitore e i suoi familiari per ottenere l'inefficacia di plurimi atti di vendita immobiliare e della costituzione di un fondo patrimoniale. La banca lamentava la sottrazione dell'intero patrimonio del debitore a garanzia di un debito di oltre duecentomila euro. I giudici di merito hanno accertato il pericolo di incapienza e la consapevolezza del pregiudizio ai danni del creditore, accogliendo l'azione revocatoria ordinaria. I familiari acquirenti hanno impugnato la pronuncia dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo l'anteriorità di alcune vendite rispetto alla fideiussione e l'assenza di collusione. Nel corso del giudizio di legittimità, i ricorrenti hanno formalmente rinunciato al ricorso con l'accettazione della società creditrice cessionaria. La Suprema Corte ha dichiarato estinto il processo, rendendo definitiva la revoca degli atti patrimoniali a tutela del credito.
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Rinuncia al ricorso per cassazione senza assenso di controparte
Un creditore ha avviato una procedura esecutiva tramite pignoramento contro una grande società debitrice. Il creditore ha poi contestato l'ordinanza di assegnazione dei crediti, ma il giudice di merito ha dichiarato inammissibile l'opposizione per difetto di competenza. Il creditore ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione. Prima dell'adunanza camerale, il ricorrente ha notificato e depositato formale atto di rinuncia all'impugnazione. La società debitrice non ha rilasciato una formale accettazione. I Supremi Giudici hanno confermato che la rinuncia al ricorso per cassazione estingue il processo in via automatica senza bisogno del consenso dell'avversario. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo, disponendo la compensazione delle spese di lite in base alla dinamica complessiva del contenzioso.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: accordo e lite estinta
Un Ente Locale ha impugnato una decisione favorevole a una Società Contribuente relativa a un accertamento ICI per due fabbricati. Prima dell'adunanza della Suprema Corte, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo per chiudere la vertenza. L'Ente ha quindi notificato e depositato la rinuncia al ricorso per cassazione. I giudici di legittimità hanno dichiarato estinto il processo per intervenuta rinuncia. L'atto di rinuncia non richiede l'accettazione della controparte per produrre i suoi effetti estintivi e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. In base all'accordo transattivo, la Corte ha compensato integralmente le spese legali tra le parti ed escluso il versamento del doppio contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: lite ICI chiusa senza spese
Una società impugna un avviso di accertamento ICI relativo a un vasto terreno. Il Comune difende la propria stima economica basata sulle varianti urbanistiche locali. I giudici di appello danno ragione all'ente locale confermando la pretesa fiscale. La società promuove quindi il giudizio di legittimità davanti alla Suprema Corte. Nel corso del processo, l'impresa deposita formale rinuncia al ricorso per cassazione tramite il proprio difensore munito di poteri speciali. Il Comune accetta espressamente tale dichiarazione. I giudici dichiarano l'estinzione del giudizio. La decisione stabilisce che l'accordo azzera le spese processuali e impedisce l'applicazione del doppio contributo unificato.
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Definizione agevolata dei carichi tributari: lite estinta
Una società ha impugnato diversi avvisi di accertamento per la tassa sui rifiuti emessi dal Comune. La lite è proseguita fino alla Corte di Cassazione. Durante il giudizio di legittimità, la società ha scelto di accedere alla definizione agevolata dei carichi tributari. La contribuente ha pagato integralmente il debito derivante dalla cartella esattoriale in un'unica soluzione e ha depositato formale atto di rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere, escludendo il raddoppio del contributo unificato a carico della società ricorrente.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla lite senza spese
La controversia civile trae origine dall'impugnazione di una sentenza d'appello davanti alla Corte di Cassazione. I Ricorrenti hanno deciso di formalizzare la rinuncia al ricorso per cassazione prima dell'udienza di discussione. I Controricorrenti hanno notificato l'accettazione espressa di tale rinuncia. La Suprema Corte ha preso atto dell'accordo procedurale raggiunto tra i soggetti in lite. I giudici hanno dichiarato l'estinzione del processo in applicazione delle norme di rito. L'adesione della controparte alla rinuncia ha impedito la condanna al pagamento delle spese legali, chiudendo definitivamente il procedimento senza vincitori né vinti sul piano delle spese.
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Indennità di coordinamento: sanitari rinunciano al ricorso
Alcuni dipendenti sanitari inquadrati nei livelli D e DS hanno richiesto all'Azienda Sanitaria Locale il pagamento della indennità di coordinamento. I giudici di merito hanno respinto la richiesta per mancanza dei requisiti contrattuali e per assenza di prove sull'effettivo svolgimento delle mansioni di coordinamento. I dipendenti hanno quindi proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, i lavoratori hanno depositato formale atto di rinuncia al ricorso dopo aver esaminato la proposta del magistrato relatore. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione definitiva del processo, disponendo la compensazione totale delle spese legali tra le parti.
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Indennità di coordinamento: dai compiti sanitari alla rinuncia
Alcuni dipendenti sanitari inquadrati nei livelli D e DS hanno citato in giudizio l'Azienda Sanitaria per ottenere il riconoscimento economico accessorio. I lavoratori hanno rivendicato il diritto a percepire la specifica indennità di coordinamento prevista dalla contrattazione collettiva di settore. I giudici di merito hanno respinto la richiesta per la mancata prova dei requisiti formali, quali anzianità e superamento di selezioni, nonché per l'assenza di compiti concreti di coordinamento. I dipendenti hanno quindi presentato ricorso davanti alla Corte di Cassazione, ma successivamente hanno notificato formale atto di rinuncia. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione definitiva del processo e ha compensato integralmente le spese legali tra le parti in lite.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: lite estinta e niente spese
Due società stipulavano un contratto preliminare per la cessione di un ramo d'azienda legato a un impianto di carburanti. La promissaria acquirente versava una caparra di centomila euro. In seguito, la venditrice chiedeva il saldo del prezzo mediante decreto ingiuntivo, mentre l'acquirente eccepiva la mancanza delle autorizzazioni amministrative e chiedeva la risoluzione contrattuale. I giudici di merito disponevano il trasferimento dell'azienda subordinandolo al saldo del prezzo. L'acquirente proponeva infine impugnazione davanti alla Suprema Corte. Nelle more del procedimento, la società ricorrente ha depositato formale atto di rinuncia al ricorso per cassazione, accettato dalla controparte. I giudici di legittimità hanno pertanto dichiarato l'estinzione del processo senza liquidare le spese di lite e senza addebitare il raddoppio del contributo unificato.
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