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Art. 390 Codice di Procedura Civile — Anno 2022

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Altri anni per Art. 390 Codice di Procedura Civile

Estinzione del giudizio: la pace tra eredi e costruttori
Una complessa controversia per vizi di costruzione edilizia si è conclusa pacificamente fuori dalle aule di giustizia. Dopo che la Corte d'Appello aveva ribaltato la prima sentenza favorevole ai proprietari, la vicenda è giunta in Cassazione. Durante la pendenza del giudizio, uno dei ricorrenti è deceduto. L'erede, avendo raggiunto un accordo transattivo con le società costruttrici, ha deciso di non proseguire la causa. I difensori del defunto hanno formalizzato la rinuncia al ricorso avvalendosi dell'ultrattività del mandato. Le società resistenti hanno accettato la rinuncia concordando sulla compensazione delle spese. La Corte Suprema ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, ponendo fine alla lite senza alcuna condanna alle spese o al pagamento del doppio contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso in Cassazione: stop alla lite sui vizi
L'Acquirente di un immobile ha citato in giudizio I Venditori per gravi difetti di costruzione. Dopo alterne vicende nei primi due gradi di giudizio, incentrate sull'applicabilità della garanzia decennale per i difetti dell'opera, la controversia è giunta davanti alla Corte di Cassazione. Tuttavia, prima dell'udienza, L'Acquirente ha presentato una formale rinuncia al ricorso in Cassazione, regolarmente accettata dai Venditori. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio senza pronunciarsi sulle spese di lite.
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Sopravvenuta carenza di interesse: l’accordo cancella la lite
Un acquirente avvia una causa civile contro una cooperativa edilizia per ottenere il trasferimento di un appartamento. La cooperativa eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. L'acquirente propone quindi un regolamento preventivo di giurisdizione in Cassazione. Nelle more del giudizio, le parti firmano un accordo notarile di assegnazione dell'immobile, risolvendo ogni pendenza. L'acquirente presenta rinuncia al ricorso, che risulta tardiva rispetto alle conclusioni del Procuratore Generale. Le Sezioni Unite dichiarano comunque l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'accordo privato ha eliminato l'utilità di una decisione giudiziale. Le spese di giudizio vengono interamente compensate tra le parti.
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Rinuncia al ricorso in Cassazione: addio graduatorie senza spese
Un gruppo di docenti con diploma magistrale ha richiesto l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria. Dopo il rigetto della domanda nei primi due gradi di giudizio, i docenti hanno proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, il loro difensore ha presentato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando che la rinuncia al ricorso non richiede l'accettazione della controparte per essere efficace, ma determina direttamente il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Poiché l'amministrazione resistente non ha svolto attività difensiva sostanziale, la Corte non ha liquidato le spese di giudizio e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla causa senza spese
Il caso riguarda un cittadino straniero che aveva impugnato il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e delle altre forme di protezione. Prima dell'udienza in Cassazione, il ricorrente ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte, preso atto della volontà del ricorrente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Poiché il Ministero dell'Interno non ha svolto attività difensiva, i giudici non hanno dovuto liquidare le spese di lite. Il processo si è concluso senza alcuna decisione sul merito della vicenda.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla causa per la protezione
Un cittadino straniero ha impugnato il diniego di protezione sussidiaria e umanitaria davanti alla Corte di Cassazione. Prima dell'udienza, il ricorrente ha depositato una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo senza pronunciarsi sulle spese, poiché il Ministero dell'Interno non ha svolto attività difensiva.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: rinuncia totale senza spese
Il caso riguarda un cittadino straniero che ha impugnato la decisione del Tribunale, la quale negava la protezione sussidiaria e umanitaria. Successivamente, il cittadino ha presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione prima dell'udienza. La Corte di Cassazione ha preso atto di questa decisione e ha dichiarato l'estinzione del processo. Poiché l'amministrazione pubblica intimata non ha svolto attività difensiva, i giudici non hanno liquidato le spese di giudizio. La rinuncia al ricorso per cassazione ha quindi chiuso definitivamente la vicenda giudiziaria senza una decisione sul merito della protezione richiesta.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla causa senza spese
Un ex titolare di ditta individuale ha impugnato due verbali di accertamento della Direzione Territoriale del Lavoro. Dopo alterne vicende nei primi gradi di giudizio, l'imprenditore ha proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima della decisione, il difensore del ricorrente ha depositato una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha preso atto di questa rinuncia, che fa venire meno l'interesse del ricorrente a proseguire la causa. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, senza alcuna condanna alle spese poiché l'amministrazione pubblica non si è difesa in questa fase.
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Rinuncia al ricorso: l’impresa perde il saldo dell’appalto
Un'impresa appaltatrice ha richiesto un decreto ingiuntivo contro una committente per ottenere il pagamento di circa sessantamila euro per la direzione dei lavori di un impianto a biogas. La committente si è opposta, evidenziando che il pagamento era subordinato all'effettivo inizio dei lavori, circostanza non dimostrata. La Corte d'Appello ha revocato l'ingiunzione per carenza di prove. L'impresa ha proposto ricorso in Cassazione ma ha successivamente depositato una formale rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio senza provvedere sulle spese.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: niente tasse doppie
Una società creditrice ha impugnato l'esclusione della propria prelazione ipotecaria dallo stato passivo di un fallimento. Il tribunale aveva ritenuto l'ipoteca un atto gratuito e pregiudizievole per gli altri creditori, in quanto concessa successivamente alla nascita del debito. Pendente il giudizio di legittimità, la società ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla curatela fallimentare. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti. I giudici hanno inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché la sanzione non si applica in caso di estinzione sopravvenuta per rinuncia.
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Contratto preliminare di compravendita: dalla lite all’accordo
I Promissari Acquirenti hanno stipulato un contratto preliminare di compravendita immobiliare con L'Azienda Venditrice. A causa della mancata presentazione di quest'ultima davanti al notaio, gli acquirenti hanno richiesto l'esecuzione in forma specifica del contratto e il risarcimento dei danni per il ritardo. Il Tribunale ha accolto la domanda, ma la Corte d'Appello ha escluso il risarcimento per vizio di ultrapetizione. Durante il giudizio di Cassazione, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo amichevole. Di conseguenza, I Promissari Acquirenti hanno depositato formale rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, senza alcuna condanna alle spese processuali.
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Rinuncia al ricorso: il richiedente si ferma e il processo si estingue
Un cittadino straniero ha impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione la decisione che negava la sua richiesta di protezione internazionale. Prima dell'udienza, il ricorrente ha depositato una formale rinuncia al ricorso, regolarmente sottoscritta anche dal suo difensore. La Suprema Corte ha preso atto di questa volontà e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile. Per quanto riguarda le spese processuali, i giudici hanno stabilito di non liquidare alcuna somma poiché il Ministero dell'Interno si era limitato a una costituzione formale senza svolgere alcuna concreta attività di difesa.
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