I vicini di casa hanno promosso un'azione a tutela del possesso lamentando il blocco e il restringimento di una strada poderale. Il proprietario confinante aveva posizionato paletti in ferro, recinzioni, scavi, cartelli di divieto e automobili in sosta per impedire il transito carrabile. I giudici hanno ordinato il ripristino dei luoghi, rilevando che conta la situazione di fatto e non la proprietà formale del terreno. L'autore delle opere ha impugnato le decisioni fino in Cassazione, sostenendo di essere titolare esclusivo dell'area e lamentando presunte incompatibilità del giudice. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, condannando l'uomo per responsabilità aggravata: nei giudizi possessori sulla servitù di passaggio non hanno rilievo i titoli di proprietà, ma l'effettivo esercizio del transito subito ostacolato.
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