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Art. 288 Codice di Procedura Civile — Sezione Sesta Civile

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Errore materiale: correzione spese legali in Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto un'istanza per la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza. Il difensore del ricorrente aveva segnalato che la Corte, pur avendo condannato la Pubblica Amministrazione al pagamento delle spese di lite, aveva omesso di disporre la distrazione delle stesse in suo favore, nonostante la specifica richiesta formulata in memoria. La Suprema Corte ha confermato che l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario costituisce un errore materiale emendabile tramite la procedura semplificata prevista dagli artt. 287 e 391-bis c.p.c., procedendo quindi alla rettifica del dispositivo.
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Distrazione delle spese: la correzione dell’errore
La Corte di Cassazione ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale relativa a una precedente ordinanza che aveva omesso la distrazione delle spese in favore dei legali. Nonostante la richiesta fosse stata correttamente formulata nel controricorso, il dispositivo finale non riportava l'ordine di pagamento diretto ai difensori antistatari. La Suprema Corte ha confermato che tale mancanza costituisce un errore meramente formale, sanabile tramite la procedura prevista dall'articolo 391-bis del codice di procedura civile, disponendo l'integrazione del testo originale.
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Distrazione delle spese: la correzione dell’errore
La Corte di Cassazione ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale presentata dal difensore di una società di trasporti. Nel precedente giudizio di legittimità, pur avendo rigettato il ricorso dell'ente impositore e liquidato le spese, la Corte aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del legale che si era dichiarato antistatario. I giudici hanno ribadito che l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non richiede un'impugnazione ordinaria, ma può essere risolta tramite il procedimento di correzione, garantendo la ragionevole durata del processo e fornendo al professionista un rapido titolo esecutivo.
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Distrazione delle spese: guida alla correzione
La Corte di Cassazione ha accolto un'istanza di correzione di errore materiale riguardante la mancata distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Nonostante la richiesta fosse stata formulata nel controricorso, il dispositivo dell'ordinanza originaria aveva omesso di indicare il pagamento diretto all'avvocato. La Corte ha ribadito che l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non costituisce un vizio da impugnare con i mezzi ordinari, ma un errore materiale sanabile tramite l'apposita procedura di correzione, garantendo così la celerità del titolo esecutivo per il professionista.
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Errore materiale: guida alla correzione della sentenza
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza. Nel caso di specie, il dispositivo condannava i ricorrenti al pagamento delle spese per una pluralità di impugnazioni, nonostante fosse stato presentato un unico ricorso. La Corte ha chiarito che tale svista costituisce un mero refuso grafico che non incide sul contenuto concettuale della decisione, disponendo l'eliminazione della dicitura errata.
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Errore materiale: prevalenza della motivazione
La Corte di Cassazione ha accolto un ricorso per la correzione di un errore materiale riscontrato in una precedente ordinanza. Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento aveva dichiarato inammissibile il ricorso di una società privata, ma il dispositivo aveva erroneamente condannato l'ente pubblico vittorioso al pagamento delle spese. La Corte ha stabilito che, in presenza di una discrasia evidente, la motivazione prevale sul dispositivo, procedendo alla rettifica della condanna alle spese in favore della parte effettivamente vittoriosa.
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Errore materiale: correzione nomi in sentenza
La Corte di Cassazione ha accolto l'istanza di correzione di un errore materiale riscontrato in una precedente sentenza. Il vizio consisteva nell'errata indicazione del cognome di un avvocato distrattario delle spese legali, indicato erroneamente con una vocale finale differente. Trattandosi di un mero refuso che non altera la sostanza della decisione né il ragionamento logico-giuridico, i giudici hanno disposto la rettifica formale del testo sia nella motivazione che nel dispositivo, ordinando alla Cancelleria di procedere con le annotazioni di rito.
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