La Corte di Cassazione ha accolto un ricorso per la correzione di un errore materiale riscontrato in una precedente ordinanza. Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento aveva dichiarato inammissibile il ricorso di una società privata, ma il dispositivo aveva erroneamente condannato l'ente pubblico vittorioso al pagamento delle spese. La Corte ha stabilito che, in presenza di una discrasia evidente, la motivazione prevale sul dispositivo, procedendo alla rettifica della condanna alle spese in favore della parte effettivamente vittoriosa.
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