L'Imputato ha concordato una pena di tre anni di reclusione e quattromila euro di multa per reati di droga tramite patteggiamento. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando che il giudice non avesse motivato espressamente l'esclusione delle cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in tema di patteggiamento e obbligo di motivazione, il giudice non deve giustificare espressamente la mancata assoluzione, a meno che non emergano prove evidenti di innocenza dagli atti. L'esclusione delle cause di non punibilità si desume implicitamente dalla valutazione complessiva del fatto e della pena concordata. Di conseguenza, L'Imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Continua »