Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33798 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33798 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 776-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE
COGNOMEO STATO, che li rappresenta e difende ope legis
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio degli Avvocati
NOME COGNOME e NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata al controricorso
-controricorrente-
e
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimati- avverso la sentenza n. 9494/22 RAGIONE_SOCIALE CORTE DI RAGIONE_SOCIALE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO RAGIONE_SOCIALE SICILIA, depositata l’8 /11/2022; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME
COGNOME‘COGNOME
RILEVATO CHE
il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’ RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di RAGIONE_SOCIALE tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Sicilia aveva respinto l’appello del RAGIONE_SOCIALE e dichiarato inammissibile l’appello incidentale dell’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza n. 1664/2022 RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, in accoglimento del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso una cartella di pagamento emessa per la riscossione di somme pretese dall’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a titolo di imposta di registro prenotata a debito in relazione ad ordinanza pronunciata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 29 giugno 2016, a seguito di giudizio sommario ai sensi degli artt. 702-bis e 702-ter cod. proc. civ., R.G. n. 10733/2014;
la società contribuente resiste con controricorso, le Concessionarie sono rimaste intimate
CONSIDERATO CHE
1.1 con il primo motivo i ricorrenti denunciano , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (artt. 37
d.p.r. 131/1986 e 78 d.p.r. 115/2002) e lamentano che la Corte di RAGIONE_SOCIALE tributaria di secondo grado abbia «erroneamente ritenuto sprovvista di legittimazione passiva l’RAGIONE_SOCIALE in un giudizio, quale quello in esame, avente ad oggetto il pagamento dell’imposta di registro prenotata a debito relativa ad atti giudiziari»;
1.2. con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (artt. 212 e 227 ter d.p.r. 115/2002) e lamentano che la Corte di RAGIONE_SOCIALE tributaria di secondo grado abbia « erroneamente ritenuto ancora in vigore l’art. 212 d.p.r. 115/2002, per l’effetto annullando l’atto impugnato non preceduto dalla notifica dell’invito al pagamento previsto da quest’ultima norma, ma non anche dall’art. 227 ter d.p.r. 115/2002 »;
2.1. va preliminarmente esaminata l’eccezione, formulata dalla società controricorrente, di «inammissibilità del ricorso presentato dalla RAGIONE_SOCIALE in quanto non è stata parte del giudizio di merito ed in quanto manifestamente priva di attribuzione sul rapporto controverso»;
2.2. l’accoglimento di tale eccezione assume, invero, profilo assorbente rispetto all’ulteriore eccezione, formulata dalla controricorrente, di «inammissibilità del ricorso per cassazione … per essere RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in conflitto di interessi tra loro»;
2.3. in diritto, si osserva dunque che l’art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 statuisce che «al ricorso per Cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili», e nessuna deroga è rinvenibile nel D.L. citato, art. 11, comma 2, vigente ratione temporis , secondo cui «l’ufficio dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata», in quanto tale disposizione, letta in combinato disposto con l’art. 12, comma 8, secondo cui le RAGIONE_SOCIALE possono essere assistite dall’Avvocatura dello Stato, si riferisce, con ogni evidenza, soltanto ai primi due gradi di giudizio;
2.4. come precisato da questa Corte (cfr. Cass. n . 441 del 14/01/2015 in motiv.), se da una parte il processo tributario (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 11) attribuisce la capacità di stare in giudizio agli uffici che hanno emesso l’atto impugnato e tale capacità è ora assunta dagli uffici periferici RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fiscali, sicché tale capacità deve intendersi conferita in modo concorrente e alternativo, secondo un modello assimilabile alla preposizione institoria disciplinata dagli artt. 2203 e 2204 cod. civ., ed anche gli uffici periferici dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE devono essere quindi considerati, essendo l’ente il destinatario dell’atto, come organi dello stesso, i quali, al pari del direttore, ne hanno la rappresentanza in giudizio (art. 163 c.p.c., comma 2, n. 2 e artt. 144 e 145 cod. proc. civ.), va tuttavia, al contempo evidenziato, con riguardo alla difesa nella fase di legittimità da parte dell’RAGIONE_SOCIALE stessa, che, sebbene debbano comunque cooperare nell’attività di predisposizione RAGIONE_SOCIALE difesa tecnica dell’RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di cassazione, tuttavia gli uffici periferici emettono l’atto impugnato e curano il contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie, mentre quello centrale è destinato a costituirsi dinanzi al giudice di legittimità;
2.5. ne consegue che il ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE irezione RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è inammissibile in quanto insanabilmente nullo per essere stato proposto da un ufficio periferico, privo di soggettività a rilevanza esterna nel giudizio di cassazione;
3.1. a seguire, il primo motivo di ricorso è infondato;
3.2. in relazione alla competenza al recupero dell ‘ imposta di registro nelle ipotesi di registrazione a debito, di cui all’articolo 59 del D.P.R. n. 131 del 1986, e precisamente quelle di cui alle lettere a), b) e c), il Testo Unico RAGIONE_SOCIALE Spese di RAGIONE_SOCIALE (D.P.R. n. 115/2002) ha, invero, precisato che resta ferma la competenza degli uffici giudiziari, ed in tutti i casi in cui la registrazione avviene a debito, competente al recupero dell’importo in registrazione è dunque l’ufficio giudiziario ;
3.3. come correttamente affermato nella sentenza impugnata, anche richiamando i principi già illustrati da questa Corte (cfr. Cass. n. 5966/2015 in motiv.), il Testo unico in tema di spese di RAGIONE_SOCIALE, di cui al D.P.R. n.
115 del 2002, con l’art. 208, comma 1 («se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini RAGIONE_SOCIALE norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l’ufficio incaricato RAGIONE_SOCIALE gestione RAGIONE_SOCIALE attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo») ha inteso riconoscere una competenza generale degli uffici giudiziari in materia di riscossione e tale previsione semplificatrice si raccorda, da un lato, alla formulazione dell’art. 3, comma 1, lett. g), secondo cui per «ufficio» s’intende «l’apparato RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione strumentale all’ufficio giudiziario, con esclusione, in ogni caso, dell’ufficio finanziario», e, dall’altro, con le disposizioni dell’art. 73 del citato decreto relative alla procedura per la registrazione degli atti giudiziari;
3.4. detta norma, al primo comma, una volta che il funzionario addetto all’ufficio giudiziario abbia trasmesso, per quanto qui rileva, la sentenza soggetta ad imposta di registro ai fini RAGIONE_SOCIALE registrazione -D.P.R. n. 131 del 1986, art. 10, lett. c)-, affida all’ufficio finanziario soltanto il compito di comunicare all’amministrazione giudiziaria gli estremi di protocollo e di registrazione dell’atto, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell’atto, ove si tratti, come nel caso di specie, d’imposta prenotata a debito, ovvero dal pagamento negli altri casi;
3.5. se gli uffici giudiziari sono competenti a recuperare la relativa imposta «prenotata a debito», non può neppure ragionevolmente sostenersi la tesi del RAGIONE_SOCIALE ricorrente secondo cui la fase di liquidazione dell’imposta sarebbe rimasta di competenza dell’Amministrazione finanziaria, atteso che agli uffici del registro (oggi RAGIONE_SOCIALE) spetta unicamente di attenersi ai loro compiti istituzionali relativi all’esecuzione RAGIONE_SOCIALE formalità di registrazione;
4.1. è fondato il secondo motivo di ricorso, con cui il RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta che la Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE abbia erroneamente affermato la sussistenza dell’obbligo di «p reventiva trasmissione al contribuente dell’invito al pagamento »;
4.2. in origine l’invio di un invito che precedesse la cartella di pagamento era previsto dall’art. 212 D.P.R. n. 115 del 2002 («Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l’obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l’espiazione RAGIONE_SOCIALE pena in istituto, l’ufficio notifica al debitore l’invito al pagamento dell’importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti. Il tutto notificato entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l’obbligo, o dalla cessazione dell’espiazione RAGIONE_SOCIALE pena in istituto, e concedendo il termine di un mese per il pagamento»);
4.3. tale disposizione è stata tuttavia abrogata, unitamente agli artt. 211 e 213, dall’art. 1, comma 372 RAGIONE_SOCIALE L. 24 dicembre 2007, n. 244 a decorrere «dalla data di stipula RAGIONE_SOCIALE convenzione di cui al comma 367», ed analogo avviso fu poi nuovamente previsto dall’art. 227 -ter d.p.r. n. 115 del 2002, a s eguito dell’art. 52 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, che prevedeva un invito/intimazione da parte non RAGIONE_SOCIALE Cancelleria, ma dell’Agente RAGIONE_SOCIALE riscossione, peraltro contestuale alla cartella («Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l’obbligo, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo. L’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione notifica al debitore una comunicazione con l’intimazione a pagare l’importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente l’intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione con l’avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata»);
4.3. la normativa fu poi ulteriormente modificata in quanto l’art. 1 , comma 372 RAGIONE_SOCIALE L. 24 dicembre 2007 (con cui si abrogava l’art. 212 del D.P.R. n. 115/2002) fu a sua volta abrogato dall’art. 68 RAGIONE_SOCIALE L. n. 69 del 2009, che, tuttavia, con l’art. 67 co. 3 ebbe altresì a modificare l’art. 227-ter D.P.R. n. 115 del 2002 (Riscossione mediante ruolo), escludendo l’avviso ivi previsto e prevedendo che si procedesse alla riscossione immediatamente tramite ruolo («Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il
provvedimento da cui sorge l’obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l’espiazione in istituto, l’ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula RAGIONE_SOCIALE convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, RAGIONE_SOCIALE L. 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società RAGIONE_SOCIALE procede all’iscrizione a ruolo. L’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l’articolo 25, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602»);
4.4. l’abrogazione, a seguito RAGIONE_SOCIALE L. n. 69 del 2009, dell’art. 1, comma 372 RAGIONE_SOCIALE L. 24 dicembre 2007 non può, tuttavia, ritenersi aver determinato la reviviscenza dell’art. 212 D.P.R. n. 115 del 2002, avendo, questa Corte, già chiarito, sulla base di principi applicabili anche al presente caso, che in materia di riscossione mediante ruolo RAGIONE_SOCIALE spese processuali relative a sentenza penale di condanna l’iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 – data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE L. n. 69 del 2009, che ha modificato l ‘art. 227 ter del D.P.R. n.115 del 2002 – non deve essere preceduta dalla notificazione dell’invito al pagamento, già previsto dall’art. 212 D.P.R. n. 115 del 2002, dovendo ritenersi abrogata quest’ultima previsione a seguito RAGIONE_SOCIALE modifica del citato art. 227-ter (cfr. Cass. n. 21178 del 13/09/2017; conf. Cass. n. 12459 del 2021), essendo stato, in particolare, evidenziato che l’art. 212 D.P.R. n. 115 del 2002, pur non definitivamente abrogato, risulta attualmente incompatibile con l’art. 227-ter;
4.5. ne consegue che a seguito RAGIONE_SOCIALE riforma posta in essere dalla legge n. 69 del 2009 è s tata eliminata la fase RAGIONE_SOCIALE redazione dell’invito al pagamento a cura dell’ufficio giudiziario, prevista dall’art. 212 D.P.R. n. 115/2002, le cui disposizioni, anche se non espressamente abrogate, devono ritenersi parzialmente superate dalle modifiche introdotte dalla nuova normativa, la quale stabilisce che l’ufficio, entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento, provvede direttamente all’iscrizione al ruolo ;
5.1. da ultimo, la controricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale «per violazione dell’art. 3 Costituzione, dell’art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui prevederebbe … l’obbligatorietà dell’invito al pagamento prima RAGIONE_SOCIALE notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento per il recupero RAGIONE_SOCIALE spese di RAGIONE_SOCIALE solo se relative al processo amministrativo, contabile e tributario in contrapposizione alla non obbligatorietà per il processo civile», ritenendo «tale discriminazione irragionevole ed arbitrarietà, non sussistendo alcuna spiegazione logica per giustificare una differenza di trattamento tra tali tipologie di processo a fronte di una disciplina tendenzialmente unitaria per il recupero RAGIONE_SOCIALE spese di RAGIONE_SOCIALE»;
5.2. la questione si palesa manifestamente infondata;
5.3. la suddetta disposizione non si pone, invero, in contrasto con il parametro costituzionale di cui al l’art. 3 Cost. , sotto l’aspetto RAGIONE_SOCIALE parità di trattamento rispetto ad altri sistemi processuali, e RAGIONE_SOCIALE ragionevolezza, perché non sussiste alcun principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità tra i vari tipi di processo (cfr. le sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale n. 18 del 2000 e n. 82 del 1996, nonché l’ordinanza n. 325 del 2001);
5.4. invero, i diversi ordinamenti processuali ben possono differenziarsi «sulla base di una scelta razionale del legislatore, derivante dal tipo di configurazione del processo e dalle situazioni sostanziali dedotte in giudizio (…), anche in relazione all’epoca RAGIONE_SOCIALE disciplina e alle tradizioni storiche di ciascun procedimento …» (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 82 del 1996);
quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del secondo motivo di ricorso del RAGIONE_SOCIALE, respinto il primo motivo, e la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata;
inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione RAGIONE_SOCIALE controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALE società contribuente;
8. la parziale reciproca soccombenza tra le parti e la natura meramente processuale RAGIONE_SOCIALE pronuncia relativa all’RAGIONE_SOCIALE rende opportuno compensare integralmente le spese di lite RAGIONE_SOCIALE fase di merito e di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso del RAGIONE_SOCIALE, respinto il primo motivo; dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALE società contribuente; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da