Un consorzio richiedeva il pagamento di contributi di bonifica tramite un avviso bonario inviato per posta ordinaria. Il contribuente impugnava l'atto davanti al giudice tributario, ottenendone l'annullamento sia in primo grado sia in appello. Nelle more del contenzioso, l'ente notificava un secondo sollecito con messa in mora per la medesima somma, a sua volta autonomamente impugnato dal cittadino con esito a lui favorevole. Giunta la causa sul primo atto dinanzi alla Corte di Cassazione, i magistrati hanno dichiarato il ricorso dell'ente inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il secondo invito al pagamento, infatti, sostituisce integralmente il precedente avviso bonario e ne determina la caducazione. Di conseguenza, ogni contesa giudiziaria deve concentrarsi esclusivamente sull'atto successivo, rendendo del tutto inutile proseguire la vertenza originaria.
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