Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33820 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33820 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5659/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
Avverso SENTENZA Di COMM.TRIB.REG. LAZIO N. 7922/2016 depositata il 02/12/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorreva avanti alla CTP di Roma, affermando di essere venuto a conoscenza, per avere effettuato una visura ipotecaria finalizzata all’ottenimento di mutuo fondiario, RAGIONE_SOCIALE‘esistenza RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA
relativa all’IRAP 2003, che affermava di non avere mai ricevuto in notifica, così come il conseguente avviso di iscrizione ipotecaria.
Il contribuente impugnava la cartella contestandone la validità e la tardività RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella e chiedendo l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa stessa, l’improcedibilità RAGIONE_SOCIALEa iscrizione ipotecaria ed il rimborso RAGIONE_SOCIALEa somma di € 23.784,96, che affermava di avere corrisposto per ottenere la cancellazione RAGIONE_SOCIALE‘ipoteca.
La Commissione provinciale di Roma rigettava il ricorso.
La CTR del Lazio accoglieva l’appello del contribuente con sentenza n. 725/2016, depositata in data 11/02/2016, che veniva impugnata con ricorso per cassazione dall’Agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Con ricorso ex art. 70 D.Lgs. n. 546/1992 proposto avanti la CTR del Lazio il sig. COGNOME chiedeva l’ottemperanza RAGIONE_SOCIALEa predetta sentenza, deducendo che questa avesse ordinato il rimborso a suo beneficio, leggendosi nella motivazione quanto segue: ‘Dalla inutilizzabilità del documento in copia discende la mancata prova RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella e il conseguente accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello e rimborso al contribuente’. Il ricorrente a sostegno RAGIONE_SOCIALEa propria richiesta invocava l’art. 68, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, nella formulazione con decorrenza dal 1 gennaio 2016, che prevede il rimborso d’ufficio entro 90 giorni dalla notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, essendo irrilevante l’eventuale impugnazione RAGIONE_SOCIALEa stessa.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE (in qualità di società incorporante di RAGIONE_SOCIALE) eccependo che la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale non fosse passata in giudicato, come previsto dall’art. 70, comma 1 RAGIONE_SOCIALEo stesso D. Lgs.
L’Agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione rilevava inoltre che le norme menzionate erano state entrambe modificate dall’art. 12 del D.Lgs. n. 156/2015, con vigenza dal 1 giugno 2016, e che la sentenza di
cui si chiedeva l’ottemperanza, oltre a non essere passata in giudicato, era a tale riguardo regolata dall’art. 69 cit. nella previgente formulazione, in vigore dal 31 maggio 2016, che subordinava a sua volta l’esecutività RAGIONE_SOCIALEa sentenza al suo passaggio in giudicato.
Né, osservava l’Amministrazione, poteva ritenersi applicabile alla fattispecie l’art. 68, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, che prevede la facoltà per il contribuente di richiedere l’ottemperanza a norma del seguente art. 70, con espresso e specifico riferimento ai soli pagamenti effettuati in relazione al meccanismo di riscossione frazionato di cui al primo comma del citato art. 68.
La CTR del Lazio, con sentenza n. 7922/2016 depositata il 02/12/2016, richiamata la Circolare n. 38/E RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del 19/12/2015, accoglieva il ricorso del contribuente.
Avverso la predetta sentenza ricorre RAGIONE_SOCIALE con unico motivo.
Resiste il contribuente con controricorso e memoria difensiva ex art. 380.1 bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Agente per la riscossione denuncia la ‘Violazione degli art. 68, 69 e 70 del D.Lgs. 546/92, come modificati RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 1, e 12 del D.Lgs. 165/15, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.’
1.1. Sostiene in primo luogo il ricorrente che la CTR, quale giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza, abbia erroneamente ritenuto che la sentenza di cui si chiedeva l’ottemperanza avesse pronunziato una condanna a carico RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, laddove alcuna statuizione in tal senso era contenuta nel dispositivo, di mero accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello del contribuente.
1.2. Lamenta inoltre che la Commissione regionale abbia erroneamente applicato le norme citate in premessa, ritenendo immediatamente esecutiva la sentenza favorevole al contribuente,
senza rilevare che alla data RAGIONE_SOCIALE’11/02/2016 di deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza non era ancora entrata in vigore la modifica apportata all’art. 69 del d.lgs. n. 546 del 1992, né tanto meno era stato emanato il decreto attuativo del RAGIONE_SOCIALE n. 22 del 13 marzo 2017, alla cui adozione l’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 156 del 2015 subordinava l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa suddetta modifica e dunque il principio di immediata esecutività RAGIONE_SOCIALE sentenze del Giudice tributario, disponendo così illegittimamente l’ottemperanza di una sentenza non passata in giudicato.
1.3. Osserva quindi l’Agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione che alla fattispecie non sarebbe applicabile la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 68, comma 2 del D.lgs. n. 546/92, posto che la norma si riferisce alle ipotesi di pagamento frazionato del tributo in pendenza del giudizio e stabilisce che ‘Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l’ottemperanza a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.’
La CTR avrebbe dunque dovuto applicare alla procedura per giudizio di ottemperanza la previsione generale RAGIONE_SOCIALE‘art. 70 del D.Lgs, n. 546/1992, secondo cui ‘La parte che vi ha interesse può richiedere l’ottemperanza degli obblighi derivanti dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa commissione tributaria passata in giudicato’.
Essendo ravvisabile nella sentenza di cui si chiede l’ottemperanza un contenuto di condanna, con specifico riguardo alla statuizione di accoglimento integrale RAGIONE_SOCIALE‘appello del contribuente che aveva specificamente censurato, come riportato
nella motivazione, il mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di condanna RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione al rimborso RAGIONE_SOCIALEa somma di € 23.784,96, corrisposta per ottenere la cancellazione RAGIONE_SOCIALE‘ipoteca, si pone, di conseguenza, la questione RAGIONE_SOCIALE‘esperibilità del giudizio di ottemperanza in relazione alle sentenze RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie non ancora passate in giudicato, pronunciate anteriormente al 1.06.2016.
2.1. A tale riguardo occorre premettere che:
-l’art. 69 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella versione vigente fino al 31 maggio 2015, prevedeva che ‘Se la commissione condanna l’ufficio del RAGIONE_SOCIALE o l’ente locale o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 15 e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l’art. 25, comma 2’;
attualmente, a seguito RAGIONE_SOCIALEa riformulazione RAGIONE_SOCIALEa predetta disposizione ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 1, lettera gg), del d.lgs. n. 156 del 2015, la stessa prevede che ‘Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive (…)’ e che ‘In caso di mancata esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza il contribuente può richiedere l’ottemperanza a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale’.
La sentenza oggetto del ricorso in ottemperanza, depositata in data 11.02.2016 e, dunque, anteriormente al 1.06.2016, data di entrata in vigore del novellato art. 69 è, pertanto, soggetta, quanto al regime RAGIONE_SOCIALEa esecutività, alla disciplina precedente alla riforma.
Il quadro normativo di riferimento è quindi costituito dalle disposizioni degli artt. 49, 68, 69 e 70 d.lgs. n. 546 del 1992 nella formulazione applicabile ratione temporis.
A tale riguardo ha affermato questa Corte (v. Cass. n. 4929/2023): ‘L’art. 49 cit., nel testo applicabile alla fattispecie, pur richiamando l’intera disciplina del codice di procedura civile sulle impugnazioni in generale, escludeva espressamente dal richiamo il disposto di cui all’art. 337 cod. proc. civ. che, nel prevedere nel rito civile che l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza non è sospesa per effetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, ne determina, quale regola generale, il regime di esecutività. In particolare, le sentenze di condanna in favore del contribuente, nel regime precedente alla riforma, acquistavano efficacia esecutiva soltanto con il passaggio in giudicato, come espressamente stabilivano le disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 69 cit., che consentivano il rilascio del titolo esecutivo, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 70 cit., quanto all’ammissibilità del giudizio di ottemperanza, alla condizione che la sentenza fosse passata in giudicato, per esaurimento di tutti i gradi del giudizio o per scadenza dei termini di impugnazione. Questione diversa, invece, si poneva in ragione RAGIONE_SOCIALE sentenze di cui all’art. 68. Infatti, anche anteriormente a tale modifica normativa la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte aveva affermato l’efficacia immediata di alcune sentenze RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie e, in particolare di quelle aventi ad oggetto gli atti impositivi. Essa secondo le Sezioni Unite doveva desumersi, oltre che dal generale rinvio operato dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, alle norme del codice di rito ordinario, e quindi anche all’art. 282 cod. proc. civ., sulla base RAGIONE_SOCIALE‘art. 68 RAGIONE_SOCIALEo stesso decreto. Questo, infatti, al comma 2 prevede l’obbligo RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione di rimborsare entro breve termine al contribuente quanto versato in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza di accoglimento totale o parziale del ricorso; inoltre, al comma 1, disciplina la riscossione frazionata e graduale del tributo e dei
relativi interessi sempre sulla base RAGIONE_SOCIALE statuizioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza. Tali previsioni postulano, evidentemente, che le sentenze tributarie di merito abbiano un effetto immediato. Ulteriore dato a conferma di tale conclusione deve rinvenirsi, secondo questa Corte, nell’art. 18, d.lgs. n. 472 del 1997, il quale prevede, al comma 4, che le sentenze RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie concernenti i provvedimenti di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie sono «immediatamente esecutive», nei limiti di cui al successivo art. 19, che richiama il menzionato art. 68 (Cass. Sez. U, 13/01/2017, n. 758).’
6. Questa Corte, peraltro, con riguardo alla questione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia immediatamente esecutiva o meno RAGIONE_SOCIALE sentenze RAGIONE_SOCIALE corti di giustizia tributaria nel periodo intercorrente tra la modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 69 del d.lgs. n. 546 del 1992 e l’approvazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 69 del d.lgs. n. 546 del 1992, alla cui adozione l’art. 12 del d.lgs. n. 156 del 2015 ha subordinato l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa modifica apportata al detto art. 69, ha recentemente affermato il seguente principio di diritto: ‘L’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, che ha esplicitamente previsto l’esecutività RAGIONE_SOCIALE sentenze di condanna RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente, ha natura immediatamente precettiva in quanto espressione di un principio generale già presente nell’ordinamento processuale tributario, sicché il contribuente, in caso di mancata spontanea esecuzione RAGIONE_SOCIALEa stessa da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria, può richiedere l’ottemperanza RAGIONE_SOCIALEa sentenza a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 70 del medesimo d.lgs. a prescindere dall’intervenuta approvazione del decreto ministeriale previsto dal comma 2 del citato art. 69, alla cui adozione l’art. 12 del d.lgs. n. 156 del 2015 ha subordinato l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa modifica apportata al detto art. 69, e quindi anche con riferimento alle sentenze emesse nel periodo intercorrente tra la data del 1° giugno 2016, di entrata in
vigore del citato art. 69, e quella del 6 febbraio 2017, di approvazione del decreto ministeriale n. 22 del 2017′ (Cass. n. 25086 del 23/08/2023; nello stesso senso, in motivazione, Cass. n. 12847 del 22 aprile 2022).
Si pone pertanto la necessità di verificare se la natura immediatamente precettiva e quindi l’esecutività, quale espressione di un principio generale immanente nell’ordinamento processuale tributario, RAGIONE_SOCIALE sentenze di condanna RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente, debba ravvisarsi -ante riforma del 2016 -solamente con riguardo alle individuate fattispecie (sentenze emesse nel periodo intercorrente tra la data del 1° giugno 2016, di entrata in vigore del citato art. 69, e quella del 6 febbraio 2017, di approvazione del decreto ministeriale n. 22 del 2017 e, per il periodo precedente al 1° giugno 2016, sentenze riconducibili alle fattispecie tassativamente previste dall’art. 68, primo comma, D.Lgs. n. 546/1992).
Vertendosi in tema di decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extra processuale, il successivo percorso RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza, in conclusione, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo per assegnazione a pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per assegnazione a pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 16/11/2023.