Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10683 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10683 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
ha pronunciato la seguente sul ricorso n. 2825/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE di NOME, nella persona del legale rappresentante pro tempore , assistita, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo RAGIONE_SOCIALE, in Roma, INDIRIZZO, giusta procura in calce al ricorso per cassazione.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
– controricorrente e ricorrente in via incidentale –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore ;
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del LAZIO, n. 3348/2017, depositata in data 8 giugno 2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE di NOME avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva ritenuto infondato il ricorso avente ad oggetto l’intimazione di pagamento n. 097 2013 9046577645/000, con cui era stato contestato il mancato pagamento della somma di euro 20.293,19, relativa al mancato versamento Irap e Iva, per il periodo di imposta 2007, oltre sanzioni, interessi e diritti.
La Commissione tributaria regionale ha ritenuto che la cartella sottesa all’intimazione di pagamento era stata regolarmente notificata e che la validità della notifica non era stata compromessa dalla mancata notifica ai soci della società. I giudici di secondo grado hanno, poi, ritenuto inammissibile il ricorso per i motivi attinenti alla pretesa tributaria che dovevano essere proposti entro sessanta giorni dalla notifica della cartella ed infondati i motivi relativi alla intimazione di pagamento.
La società RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e ricorso incidentale fondato su un motivo.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo del ricorso principale deduce la nullità della sentenza per assenza di motivazione e per omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sia in relazione alle eccezioni sollevate dalla società ricorrente in primo e secondo grado riguardo ai vizi di notifica della cartella esattoriale, sia in ordine alla segnalata, ma pretermessa, necessità di svolgere il relativo esame alla luce della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità operata dalla Consulta con sentenza n. 258 del 2012, del terzo comma, corrispondente all’attualmente vigente quarto comma, dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., nonchè la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli artt. 140 e 145 cod. proc. civ. e dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, primo comma, lettera e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
1.1 Il motivo è, in primo luogo, inammissibile perchè censura la sentenza impugnata deducendo il vizio di omesso pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. e il vizio di omessa motivazione, che, com’è noto, sono vizi tra di loro eterogenei. Ed invero se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un’eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per error in procedendo , censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o sull’eccezione, ma
senza prendere in esame una o più RAGIONE_SOCIALE questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell’ambito di quella domanda o di quell’eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., 22 maggio 2019, n. 13743; Cass., 11 maggio 2012, n. 7268).
1.2 Il motivo è pure inammissibile per difetto di autosufficienza, perché, in tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia ritenuto legittima una cartella di pagamento, la quale è atto amministrativo e non processuale, ove sia stata omessa la trascrizione del contenuto dell’atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito, è inammissibile, in quanto resta preclusa al giudice di legittimità la verifica della corrispondenza tra il contenuto del provvedimento impugnato e quanto asserito dal contribuente (Cass., 29 luglio 2015, n. 16010; Cass., 6 novembre 2019, n. 28570).
1.3 Inoltre, il motivo, nella sua prospettazione è del tutto generico, per difetto di specificità, laddove eccepisce che i giudici di primo e di secondo grado non avevano tenuto conto dei rilievi portati dalla società ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio e poi reiterati nell’atto di appello e, tuttavia, non trascrive nel ricorso per cassazione lo specifico contenuto dei rilievi, così non consentendo a questa Cort e l’esame della fondatezza della censura proposta (Cass., 21 luglio 2006, n. 16572; Cass., 13 luglio 2004, n. 12912).
1.4 In ogni caso, la doglianza è diretta, con evidenza, a censurare una erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie di causa, che non costituisce vizio di violazione di legge (Cass., 19 agosto 2020, n. 17313), avendo la Commissione tributaria regionale accertato, sul presupposto che l’ipotesi che veniva in rilievo era quella di irreperibilità assoluta (come emergeva dalla relata di notifica), la regolarità della notifica della cartella esattoriale presso la sede legale della società sita
in Albano Laziale, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo mezzo, con il quale, si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 2 938 cod. civ., per avere l’Ufficio intrapreso le azioni di riscossione oltre i termini di legge, deve ritenersi assorbito, in ragione della ritenuta validità della notifica della cartella esattoriale .
Il terzo mezzo deduce la nullità della sentenza per omessa ed insufficiente motivazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con specifico riferimento sulla ritenuta validità della notifica eseguita alla società e non anche ai soci.
3.1 Il motivo è inammissibile, in primo luogo perché la parte ricorrente deduce il vizio di insufficiente motivazione della sentenza, ormai espunto dal sistema per effetto della riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come novellato dall’art. 54 del decreto legge n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012 (cfr. Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) ed in secondo luog perché estremamente generico nella sua formulazione, nella parte in cui lamenta che i giudici di secondo grado non hanno menzionato ≪ nella sua interezza l’ attività e le tesi di fensive svolte dall’appellante ≫ , senza specificare o trascrivere il contenuto di quanto richiamato.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso incidentale, fondato su un unico motivo, con il quale è stato dedotto il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE e, in ogni caso di difetto di responsabilità formulata in primo e in secondo grado, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ..
4.1 Il profilo processuale della censura deve ritenersi infondato, posto che, pur vero che la Commissione tributaria regionale non si è espressamente pronunciata sull’eccezione, devoluta in appello, in oggetto, risulta tuttavia chiaro che di un rigetto implicito si tratti, in
quanto il rigetto dell’eccezione proposta dall’RAGIONE_SOCIALE è implicito nella costruzione logico-giuridica della sentenza impugnata, che ha ritenuto infondato l’appello proposto dalla società contribuente, così accogliendo una tesi incompatibile con l’eccezione proposta.
4.2 Può pertanto al riguardo limitarsi a dare seguito al principio di diritto che « Non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo » (cfr. in tal senso, tra le molte, Cass., 6 dicembre 2017, n. 29191 e, più di recente, Cass., 12 aprile 2022, n. 11717; Cass., 6 novembre 2020, n. 24953).
4.3 In ogni caso, questa Corte ha precisato che « Qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all’Ente impositore, quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell’art. 1188 cod. civ., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento » (Cass., 14 settembre 2020, n. 19074; Cass., 12 maggio 2021, n. 12512) e che « Il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all’invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’ente impositore, quanto del concessionario e, nel caso in cui il contribuente svolga contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l’Agente della riscossione evocato in giudizio, che voglia andare esente dalle eventuali conseguenze della lite, ha la facoltà di chiamare in giudizio l’ente creditore in ossequio all’art. 39 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 » (Cass., 4 aprile 2018, n. 8295; Cass., 3 aprile 2019, n. 9250;
Cass., 12 giugno 2019, n. 16685; Cass., Sez. U., 25 luglio 2007, n. 16412).
Per le ragioni di cui sopra, il ricorso principale e il ricorso incidentale vanno rigettati e le spese del giudizio di legittimità, in ragione della reciproca soccombenza, vanno compensate.
5.1 Nessuna statuizione sulle spese va assunta con riguardo all’RAGIONE_SOCIALE, in quanto l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.
5.2 Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato in capo all’RAGIONE_SOCIALE, ricorrente in via incidentale , perché il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Compensa interamente fra le parti costituite le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
società ricorrente in via principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, in data 11 aprile 2024.