Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10692 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10692 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
ha pronunciato la seguente sul ricorso n. 14944/2018 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, n. 49, giusta procura in calce al ricorso per cassazione.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
– RAGIONE_SOCIALE –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore; -intimata- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale di ABRUZZO, n. 1170/II/17, depositata in data 20 dicembre 2017, non notificata;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del l’11 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La Commissione tributaria provinciale di Pescara, con sentenza n. 912/2016, aveva rigettato il ricorso proposto da COGNOME NOME, avente ad oggetto 5 intimazioni di pagamento, notificategli in data 5 settembre 2014.
La Commissione tributaria regionale, per quel che rileva in questa sede, ha rigettato l’appello proposto dal contribuente rilevando che risultavano regolarmente notificati al contribuente sia gli avvisi di accertamento (a mezzo messo notificatore in mani proprie RAGIONE_SOCIALEa moglie presso il domicilio del contribuente ex art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973), sia le cartelle di pagamento emesse successivamente a seguito RAGIONE_SOCIALEa mancata impugnazione degli avvisi di accertamento. In particolare, le cartelle di pagamento risultavano regolarmente notificate al domicilio fiscale del contribuente e ricevute personalmente dallo stesso, che, peraltro, non aveva mai disconosciuto le firme apposte sugli atti notificati. Anche la doglianza sulla prescrizione dei crediti erariali era infondata alla luce degli atti interruttivi notificati al contribuente ex art. 2943 cod. civ. e che la prescrizione aveva cadenza decennale ex art. 2946 cod. civ., non sussistendo in materia di Irpef, Iva e Irap alcuna norma di legge che stabiliva un termine di prescrizione quinquennale, né si poneva la questione RAGIONE_SOCIALEa applicabilità
RAGIONE_SOCIALE‘art. 2953 cod. civ., ossia RAGIONE_SOCIALEa conversione del termine di prescrizione da quinquennale a decennale. Infondata e generica era pure la censura sul difetto dei requisiti funzionali-dirigeRAGIONE_SOCIALEli del funzionario del ruolo e parimenti infondata era la doglianza (sollevata dalla difesa RAGIONE_SOCIALE‘appellante durante la discussione) sulla costituzione nella forma cartacea RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a fronte di costituzioni telematiche RAGIONE_SOCIALE altre parti, mentre aveva natura amministrativa la censura relativa ai versamenti eseguiti, a titolo di rateizzazione.
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212/2000, relativamente alle intimazioni di pagamento impugnate per vizi propri, in quanto emesse in violazione RAGIONE_SOCIALEa legge e, pertanto, assolutamente nulle e l ‘ insufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza. Le intimazioni di pagamento notificate al contribuente risultavano «monche» nella parte in cui non contemplavano la sezione «dettaglio del debito», vale a dire quella parte esseRAGIONE_SOCIALEle RAGIONE_SOCIALE‘atto in cui si rappresentava al contribuente la motivazione RAGIONE_SOCIALEa pretesa, con indicazione dei presupposti di fatto e RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridiche che avevano determinato l’emissione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di intimazione e che giustificavano la pretesa tributaria.
1.1 Il motivo è, innanzi tutto, inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato trascritto il contenuto RAGIONE_SOCIALE cinque intimazioni di pagamento in relazione alle quale è stato dedotto il vizio di motivazione.
1.2 Il motivo è, pure, infondato.
1.3 Ed invero, l’avviso di intimazione è normativamente previsto dall’art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R.n. 602 del 1973: « 2. Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 3. L’avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al moRAGIONE_SOCIALEo approvato con decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data RAGIONE_SOCIALEa notifica »; dalla dizione legislativa si evince chiaramente che l’avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un moRAGIONE_SOCIALEo ministeriale e avente come contenuto l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni; ne consegue che non occorre che l’avviso di intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel moRAGIONE_SOCIALEo ministeriale, essendo sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata; la «ratio» di tale norma, come è stato affermato da questa Corte, va ravvisata nell’intento di sanare, con efficacia retroattiva, tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa e si giustifica in ragione RAGIONE_SOCIALE‘inidoneità RAGIONE_SOCIALE‘intervento dei soggetti, ai quali è riconosciuto un interesse, ad interferire sul suo contenuto (cfr. Cass., Sez. U., 25 giugno 2009, n. 14878).
1.4 Va ribadito, pertanto, il principio statuito da questa Corte, secondo cui « l’avviso di intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al moRAGIONE_SOCIALEo approvato con decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata » (Cass., 9 novembre 2018, n. 28689).
1.5 Corretta, sul punto, è la motivazione RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale che, sul presupposto, RAGIONE_SOCIALEa regolarità RAGIONE_SOCIALEa notifica degli accertamenti prodromici, ha ritenuto assorbite le ulteriori doglianze prospettate dal contribuente (pag. 3 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Il secondo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, relativamente alla mancata e/o errata notificazione degli atti di accertamenti prodromici. L’ente creditore aveva depositato in atti due tipologie di documenti, da un lato gli avvisi di accertamento asseritamente notificati al contribuente e, dall’altro, le presunte relate di notifica, sottoscritte dal contribuente o dalla moglie. Il Collegio di secondo grado aveva provveduto frettolosamente ad «archiviare» la doglianza presupponendo che i primi (gli avvisi di accertamento), fossero collegati ai secondi (le relate di notifica), ma così non era e una valutazione più attenta RAGIONE_SOCIALEa documentazione, al contrario, avrebbe certamente veicolato la Commissione tributaria regionale verso l’accoglimento del ricorso in appello in quanto non esisteva nessuna correlazione tra gli atti di accertamento e le relate prodotte in giudizio.
2.1 Anche il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza perché non trascrive il contenuto degli avvisi di accertamento e RAGIONE_SOCIALE relate di notifica, il cui esame era necessario da parte di questa Corte al fine di vagliare la fondatezza di quanto asserito dal contribuente.
2.2 Peraltro, la censura sulla mancata correlazione degli atti di accertamento con le relate prodotte in giudizio appare estremamente generica, alla luce RAGIONE_SOCIALEo specifico accertamento in fatto effettuato dai giudici di secondo grado e analiticamente riportato alle pagine 2 e 3 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, ciò che fonda un ulteriore profilo di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura, in quanto doglianza diretta, con evidenza, a censurare una erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione RAGIONE_SOCIALE
risultanze probatorie di causa, che non costituisce vizio di violazione di legge (Cass., 19 agosto 2020, n. 17313).
Il terzo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 del decreto n. 163/2013 del RAGIONE_SOCIALE, relativamente alla costituzione nel giudizio d’appello da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, avvenuta in forma telematica a fronte RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del processo d’appello da parte del ricorrente in forma cartacea.
3.1 In disparte il profilo, pure rilevato dai giudici di secondo grado, che la censura sulla costituzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, avvenuta in forma cartacea (e non in forma telematica come assume il ricorrente) era stata sollevata dalla difesa RAGIONE_SOCIALE‘appellante durante la discussione, il motivo è comunque infondato.
3.2 Con riferimento al processo civile telematico, questa Corte ha avuto modo di osservare che nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 bis del decreto legge n. 179 del 2012, inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo del giudizio non dà luogo ad una nullità RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALE‘attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati RAGIONE_SOCIALE‘ufficio giudiziario, previa generazione RAGIONE_SOCIALEa ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del RAGIONE_SOCIALE, è integrato il raggiungimento RAGIONE_SOCIALEa scopo RAGIONE_SOCIALEa presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e RAGIONE_SOCIALEa messa a disposizione RAGIONE_SOCIALE altre parti (Cass., 12 maggio 2016, n. 9772).
3.3 Ancora, questa Corte ha precisato che, in tema di deposito telematico degli atti di parte, l’art. 16 bis , comma 1, del decreto legge n. 179 del 2012, non implica il divieto di utilizzazione per atti processuali diversi da quelli ivi contemplati e per il periodo anteriore a
quello previsto, trattandosi di modalità conosciuta e ammessa dall’ordinamento, sicché, l’invio telematico di un ricorso dinanzi ad un ufficio non ancora abilitato, in un giudizio iniziato prima del 30 giugno 2014, mancando una sanzione espressa di nullità e non ostando il difetto del provvedimento ministeriale autorizzativo -cui, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 del d.m. n. 44 del 2011, si è conferito il compito di accertare la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici dei singoli uffici e n on l’individuazione, demandata alla normativa primaria, del novero degli atti depositabili telematicamente -integra una mera irregolarità che, a fronte del rifiuto di accettazione RAGIONE_SOCIALEa relativa busta telematica, legittima la rimessione in termini (Cass., 4 novembre 2016, n. 22479; Cass., 9 novembre 2017, n. 26622).
3.4 Il legislatore, poi, ha adottato una norma di interpretazione autentica, contenuta nel comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 del decreto legge n. 119 del 2018, ove si dice che « l’articolo 16 bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE‘economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche », con la conseguenza che mentre il processo telematico diventa obbligatorio fin dall’atto introduttivo del giudizio e per le parti che siano munite di un difensore tecnico nell’ambito di tutti i giudizi tributari, di primo e secondo grado, instaurati dopo il 1 luglio 2019, resta ferma la disciplina facoltativa contenu ta nell’art. 16 bi s, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992 nel testo vigente fino all’entrata in vigore del decreto legge n. 119 del 2018 (24 ottobre 2018) per i ricorsi che saranno notificati fino al 30 giugno 2019.
3.5 In proposito, questa Corte ha affermato che « In tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo p.e.c. RAGIONE_SOCIALE‘atto d’appello davanti alla Commissione tributaria regionale per il Lazio è ammissibile, anche se effettuata prima del 15 dicembre 2017, data fissata dall’art. 2, lett. b), del d.m. 15 dicembre 2016, che ha esteso alle Commissioni tributarie provinciali e regionali del Lazio le disposizioni di cui al d.d. 4 agosto 2015, recanti le specifiche tecniche di cui all’art. 3, comma 3, d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, atteso che, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa norma di interpretazione autentica, contenuta nell’art. 16, comma 2, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, è consentito alle parti utilizzare, in ogni grado del giudizio, le modalità previste dal d.m. 23 dicembre 2013 n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente da quelle prescelte dalla controparte e dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche, non incidendo detta disposizione sulla data di inizio del periodo dal quale le parti sono legittimate alla notifica telematica nel giudizio tributario ». (Cass., 21 dicembre 2022, n. 37371).
3.6 Deve, dunque, ritenersi, da un lato che non vi è alcuna regola (non avendo il legislatore espressamente previsto che il processo iniziato con modalità cartacea debba proseguire obbligatoriamente con la stessa modalità) che dispone che se la parte ricorrente sceglie di utilizzare il vecchio sistema cartaceo anche la parte resistente deve obbligatoriamente utilizzare tale modalità e dall’altro che, in ogni caso, deve ritenersi che, una volta raggiunto comunque lo scopo RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del contradditorio processuale, non vi sia luogo per dichiarare la nullità RAGIONE_SOCIALEa costituzione in giudizio avvenuta con modalità telematica.
3.7 Corretta è, dunque, la motivazione RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale che ha affermato, a pag. 4, che « La doglianza non è fondata in quanto ancor oggi la normativa vigente (artt. 9 e 10 del decreto n. 163 – Min. RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) non è ancora andata a pieno
regime non essendo le modalità previste stabilite a pena di nullità. Il sistema attuale chiamato ‘misto’, consente infatti che l’ufficio, alla luce di circolari RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in presenza di costituzione cartacea di una RAGIONE_SOCIALE parti e costituzione mediante S.I.Gi.T di altra, è tenuto a dar corso a tutti gli adempimenti scaturenti dalla costituzione non telematica senza preclusioni ».
Il quarto mezzo deduce il vizio di omessa ed insufficiente motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata relativamente alla corretta quantificazione degli importi pretesi dall’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione nei confronti del contribuente a seguito RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto pagamento da parte del contribuente di circa 100.000,00 euro.
4.1 Il motivo è inammissibile, in quanto lo stesso ricorrente fa riferimento ad una nozione di tale vizio (in termini di «omessa e insufficiente motivazione») non più riconducibile ad alcuna RAGIONE_SOCIALE ipotesi previste dal codice di rito, ed in particolare non sussumibile nel vizio contemplato dall’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. (nella formulazione disposta dall’art. 54 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis ), atteso che tale mezzo di impugnazione può concernere esclusivamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, e postula l’esatto adempimento degli specifici oneri di allegazione sanciti da Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053, qui, invece, rimasti assolutamente inosservati.
Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, sostenute dalla RAGIONE_SOCIALE e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.
5.1 Nessuna statuizione sulle spese va assunta con riguardo all’RAGIONE_SOCIALE, in quanto l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, in data 11 aprile 2024.