Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20029 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20029 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
Oggetto:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4530/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, con l’AVV_NOTAIO e con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Piemonte, Torino, n. 705/24/15 pronunciata il 21 aprile 2015 e depositata l’08 luglio 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2024 dal Co: NOME COGNOME;
RILEVATO
L’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza n. 705/24/15 della CTR di Torino che, previo accoglimento dell’appello promosso dal contribuente, riformava la sentenza di primo grado. La CTP aveva invero respinto l’originario ricorso promosso dal sig. NOME COGNOME avverso un avviso di accertamento emesso ai fini Irpef e relative addizionali per l’anno d’imposta 2006 in applicazione della disciplina sul redditometro.
Tuttavia la CTR, senza entrare nel merito dell’ammissibilità o meno dell’utilizzo retroattivo del nuovo redditometro, riteneva fosse necessario valorizzare il ‘buon senso’ e, quindi, l’utilizzo di strumenti più flessibili in luogo di meri calcoli matematici al fine di migliorare il rapporto fisco-contribuente. Invocando poi la necessità di individuare elementi gravi, precisi e concordanti, richiamava quanto previsto dal ‘nuovo’ redditometro in merito alle rate di mutuo, le quali non potevano essere considerate come indici di capacità di spesa. Aderiva, in conclusione, alle ‘argomentazioni portate dal contribuente a fronte della semplice e rigida applicazione dell’accertamento sintetico’ .
Il ricorso erariale è affidato a due motivi, cui resiste il contribuente con controricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato invece ad un unico motivo.
CONSIDERATO
Con il primo motivo del ricorso principale il patrono erariale denunzia la nullità della sentenza impugnata per motivazione omessa e/o apparente, anche in violazione degli artt. 113 e ss. e
dell’art. 132 c.p.c. nonché dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
1.1 Afferma, in particolare, che la CTR avrebbe fondato la sua sentenza su argomentazioni prive di rilevanza giuridica quali il ‘buon senso’, oltre che in palese violazione del divieto di decidere secondo equità ex art. 113 c.p.c. Lamenta poi la natura meramente apparente della motivazione, e ciò con particolare riguardo alla seconda parte della sentenza, laddove la CTR ha richiamato le argomentazioni del contribuente senza dar conto del loro contenuto, né RAGIONE_SOCIALE prove addotte a loro sostegno.
Con il secondo motivo l’Avvocatura generalo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prospetta la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e relativi D.M. del 10.09.1992 e del 19.11.1992, dell’art. 22, co. 1, d.l. n. 78/2010 e degli artt. 2697, 2728 e 2729 c.c., anche nel relativo combinato disposto.
2.1 Denunzia il malgoverno della disciplina ratione temporis applicabile nella parte in cui la CTR, anche in punto di corretto riparto dell’onere della prova e sempre dopo il richiamo all’inapplicabile ‘buon senso’, non si è avveduta del fatto che la metodologia di accertamento sintetico consente all’RAGIONE_SOCIALE finanziaria di procedere alla determinazione del reddito RAGIONE_SOCIALE persone fisiche sulla scorta di alcuni indicatori di capacità contributiva, salvo l’onere della prova contraria a carico del contribuente. Onere rimasto inevaso nel caso di specie.
Con l’unico mot ivo di ricorso incidentale condizionato (cfr. pag. 10 controricorso) il contribuente controricorrente lamenta la violazione e falsa app licazione dell’art. 38, co. 4, d.P.R. n. 600/1973 e relativi DD.MM. del 10.09.1992 e del 19.11.1992 nonché dell’art. 22, co. 1, d.l. n. 78/2010 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
3.1 In sostanza denunzia l’illegittimità della sentenza nella parte in cui la CTR non si è pronuncia sulla questione dell’applicazione
retroattiva RAGIONE_SOCIALE nuove disposizioni di cui al d.l. n. 78/2010, fortemente osteggiat a dall’RAGIONE_SOCIALE finanziaria.
È fondato il primo motivo del ricorso principale con conseguente assorbimento degli altri motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale.
4.1 Giova ricordare che «Come chiarito ancor di recente da questa Corte ‘In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito’ (v. Cass. 3819 del 2020). È stato messo, inoltre, in evidenza dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016) che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cfr. Cass., V, n. 13415/2024).
4.2 Nella fattispecie in esame la CTR ha richiamato un non meglio identificato ‘buon senso’, disattendendo l’applicazione della normativa di settore. Ha poi affermato di non voler entrare nel merito dell’applicazione retroattiva di cui al d.l. n. 78/2010, salv o poi invocarla in relazione alle rate del mutuo. Ha infine accolto le argomentazioni del contribuente per decretare l’annullamento dell’atto impositivo ma non ha illustrato, nemmeno nella parte riassuntiva del processo, quali sarebbe le argomentazioni di merito da costui esposte. La motivazione, a tratti illogica e contraddittoria,
non rende dunque percepibile il fondamento logico -giuridico sotteso alla decisione con conseguente sua nullità .
Peraltro, è ormai orientamento consolidato il principio per cui in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi con metodo sintetico, l’eliminazione del riferimento al reddito complessivo netto, quale parametro di riferimento per calcolare l’imposta IRPEF dovuta, avvenuto come conseguenza della novellazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, introdotta dall’art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, opera, per effetto della disciplina transitoria contenuta nella citata norma, solo a partire dagli accertamenti riferiti all’anno di imposta 2009 (cfr. Cass. V, n. 10578/2022).
6. In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale con conseguente assorbimento, in ragione della sua pregiudizialità logica, del secondo motivo e dell’unico motivo svolto nel ricorso incidentale, involgendo entrambe dette censure il merito della pretesa tributaria. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla competente Corte di giustizia di secondo grado che provvederà a nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE questioni di merito, fornendo adeguata e congrua motivazione, nonché alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, mentre dichiara assorbiti il secondo motivo del ricorso principale e l’unico motivo svolto nel ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado del Piemonte, Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 e 19 giugno