Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20031 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20031 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO19
C.C. 12/7/2024
ORDINANZA
Compenso avvocati -Esecuzione del mandato con diligenza professionale sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), in proprio e nella qualità di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (P.IVA: P_IVA), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e, giusta procura per atto pubblico del 14 settembre 2023, rep. n. 51.389, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC di quest’ultima;
-ricorrente –
contro
COGNOME COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 481/2019, pubblicata il 18 marzo 2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse del controricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con decreto ingiuntivo n. 177/2004, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ingiungeva il pagamento -a carico di COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, e in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO de AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 3.706,84, oltre accessori di legge, sulla scorta di parcella liquidata dal RAGIONE_SOCIALE, a titolo di compenso per l’attività professionale prestata di difensore del COGNOME nel giudizio intrapreso davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE contro il fallimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, al fine di ottenere la risoluzione e la restituzione del bene dato in permuta in forza del contratto preliminare concluso il 12 luglio 1985, azione dichiarata improcedibile con sentenza n. 3437/2002 per violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 52 e 93 RAGIONE_SOCIALEa legge fallimentare.
Con atto di citazione notificato il 2 marzo 2004, COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, conveniva, davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, l’AVV_NOTAIO de AVV_NOTAIO, opponendosi all’emesso decreto ingiuntivo e chiedendone la revoca, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di nullità del ricorso monitorio per difetto di procura ad litem e RAGIONE_SOCIALEa
contestazione nel merito RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa creditoria azionata per inadempimento contrattuale del difensore. In via riconvenzionale, chiedeva che parte ingiungente opposta fosse condannata alla restituzione RAGIONE_SOCIALE‘acconto versato di euro 782,96 nonché al risarcimento dei danni subiti per la somma che era stato condannato a corrispondere, a titolo di refusione RAGIONE_SOCIALEe spese legali, in favore del fallimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, nel giudizio in cui era stato assistito dall’opposto.
In specie, l’opponente deduceva l’inadempimento del legale per averlo indotto ad instaurare una causa davanti al giudice incompetente (tribunale ordinario, anziché fallimentare), con la conseguente improcedibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 52 e 93 RAGIONE_SOCIALEa legge fallimentare.
Si costituiva in giudizio l’AVV_NOTAIO, il quale concludeva per il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione e RAGIONE_SOCIALEa connessa domanda riconvenzionale, sostenendo che, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘aleatorietà RAGIONE_SOCIALEa domanda poi respinta dal Tribunale, il cliente ne era ben consapevole, poiché la domanda giudiziale era stata proposta sulla base di un’intesa col cliente per la finalità di acquisire la proprietà del bene immobile oggetto del contratto, aprendo una trattativa con la curatela fallimentare, trattativa effettivamente instaurata, ma che non era andata a buon fine in ragione del dissenso espresso dal COGNOME.
Nel corso del giudizio era concessa la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 648 c.p.c.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 3544/2006, respinta l’eccezione di nullità del ricorso monitorio per difetto di ius postulandi , nel merito, rigettava l’opposizione e la connessa
domanda riconvenzionale e, per l’effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto.
2. -Proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, il quale lamentava: 1) la mancanza di valida procura alle liti nel ricorso monitorio; 2) la non spettanza del compenso per il difetto di diligenza professionale del legale; 3) il difetto di alcuna informazione sull’azione intrapresa.
Si costituiva nel giudizio di impugnazione l’AVV_NOTAIO, il quale chiedeva che l’appello fosse respinto, siccome infondato in fatto e in diritto.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 1434/2011, accoglieva l’impugnazione e, per l’effetto, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo opposto e del successivo giudizio di opposizione, nonché RAGIONE_SOCIALEa pedissequa sentenza di primo grado, disponendo la restituzione, in favore RAGIONE_SOCIALE‘appellante, di tutte le somme corrisposte all’appellato in conseguenza RAGIONE_SOCIALE atti dichiarati nulli, oltre interessi legali.
3. -Proponeva ricorso di legittimità l’AVV_NOTAIO, con la resistenza di COGNOME NOME, giudizio che si concludeva con sentenza n. 10648/2017 di questa Corte, che annullava con rinvio la pronuncia di merito impugnata, affermando che non vi era alcun vizio di nullità RAGIONE_SOCIALEa procura ad litem , ma un mero errore materiale nell’indicazione del nome del professionista incaricato.
4. -All’esito, il giudizio era riassunto davanti al giudice del rinvio dall’AVV_NOTAIO, il quale chiedeva che
l’appello avverso la sentenza del Tribunale fosse respinto integralmente, con la conferma di tale sentenza.
Si costituiva nel giudizio di rinvio COGNOME NOME, in proprio e in qualità di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, il quale chiedeva che la sentenza del Tribunale fosse riformata, con la condanna RAGIONE_SOCIALEa controparte alla restituzione, in suo favore, RAGIONE_SOCIALEe somme indicate.
Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE rigettava l’appello e, per l’effetto, dichiarava che il credito RAGIONE_SOCIALE‘opposto nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘opponente, come riportato nel decreto ingiuntivo, era pari ad euro 3.706,84, oltre interessi al saggio legale, respingendo la domanda riconvenzionale proposta unitamente all’atto di opposizione e condannando COGNOME NOME al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di tutti i gradi del giudizio.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE‘adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che doveva essere confermata la valutazione espressa dal Tribunale in ordine alla situazione presa in considerazione dal professionista e alle scelte da quest’ultimo assunte unitamente al cliente, nella piena consapevolezza, in capo a quest’ultimo, RAGIONE_SOCIALEa condizione di aleatorietà in cui era venuto a trovarsi a seguito del fallimento RAGIONE_SOCIALEa società promittente venditrice, dichiarato prima RAGIONE_SOCIALEa stipulazione del rogito notarile, e quindi RAGIONE_SOCIALEe notevoli difficoltà cui si sarebbe andati incontro, onde ottenere la retrocessione del bene immobile conferito in permuta col contratto di compravendita; b ) che era stato lo stesso opponente a riconoscere che l’introduzione RAGIONE_SOCIALEa causa gli era stata suggerita dal professionista a guisa di ‘tentativo’, dal che poteva evincersi
con certezza che il cliente era per primo ben consapevole e ben informato del fatto che la causa che si andava ad intraprendere fosse rischiosa; c ) che l’ulteriore contestazione inerente all’incompletezza RAGIONE_SOCIALE‘informazione ricevuta cedeva il passo di fronte alla considerazione che la proposizione RAGIONE_SOCIALEa causa a guisa di ‘tentativo’ non avrebbe costituito altro se non un espediente volto a mantenere aperta la trattativa con la curatela fallimentare, finalizzata al recupero del bene ceduto alla società poi fallita con atto negoziale, che -in quanto non trascritto -risultava chiaramente inopponibile al fallimento; d ) che la trattativa, del resto, era in corso già ben prima RAGIONE_SOCIALE‘avvio RAGIONE_SOCIALEa causa di risoluzione del contratto; e ) che il fatto che il legale avesse comunque chiesto e ottenuto l’ammissione al passivo del fallimento per la restituzione del prezzo versato per l’acquisto era significativo RAGIONE_SOCIALEa circostanza che il professionista fosse ben consapevole dei gravi ostacoli al recupero mediante l’azione in concreto intrapresa, non altrimenti potendo giustificarsi la previa informazione al cliente RAGIONE_SOCIALEa possibilità di insinuarsi al passivo per recuperarne il controvalore; f ) che si era tentato, pertanto, di procedere al recupero del bene permutato attraverso la conduzione RAGIONE_SOCIALEa trattativa con la curatela, fino ad indurre quest’ultima a rendersi a ciò disponibile, e in tale prospettiva l’instaurazione RAGIONE_SOCIALEa causa costituiva lo strumento adottato per mantenere in atto un contenzioso sul punto; g ) che, sebbene in luogo RAGIONE_SOCIALE‘azione di risoluzione in sede ordinaria si sarebbe potuta proporre l’azione di rivendica in sede fallimentare, nondimeno, sia nell’uno sia nell’altro caso il successo RAGIONE_SOCIALE‘iniziativa sarebbe risultato necessariamente condizionato al raggiungimento di un
accordo con la curatela fallimentare sui termini economici RAGIONE_SOCIALE‘operazione; h ) che il mancato conseguimento RAGIONE_SOCIALEa proprietà immobiliare era presumibilmente da imputarsi anche, se non esclusivamente, alla formulazione, a cura del COGNOME, di una proposta economicamente non sufficiente per il fallimento; i ) che, dunque, il danno subito dal COGNOME e dalla sua società era conseguito soltanto al rifiuto, da parte sua, RAGIONE_SOCIALEa proposta ricevuta e non era collegato all’operato professionale del legale, in attuazione del mandato professionale ricevuto.
-Avverso la sentenza d’appello in sede di rinvio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, COGNOME NOME, in proprio e in qualità di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
Ha resistito, con controricorso, l’intimato AVV_NOTAIO de AVV_NOTAIO.
6. -Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1176, secondo comma, e 2236 c.c., in ordine all’imperizia e/o negligenza del difensore per avere ignorato precise disposizioni di legge (artt. 52 e 93 RAGIONE_SOCIALEa legge fallimentare) e in assenza di questioni tecniche di particolare difficoltà, per avere la Corte di merito del tutto obliterato i doveri, non solo di informazione cui il professionista sarebbe stato tenuto nei confronti del proprio cliente, ma soprattutto di sollecitazione e dissuasione RAGIONE_SOCIALEo stesso, dovendo questi sconsigliare di
intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole, nonché l’obbligo di diligenza, cui sarebbe stato tenuto nell’espletamento RAGIONE_SOCIALEa prestazione d’opera, cancellando, di fatto, l’errore grossolano in cui era incorso il difensore mediante l’instaurazione del giudizio dinanzi ad un’autorità incompetente, con dichiarazione di improcedibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda.
Obietta il ricorrente che, al fine di ottenere la retrocessione RAGIONE_SOCIALE‘immobile, nonostante l’ammissione RAGIONE_SOCIALE‘istante al passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, il legale aveva instaurato innanzi al Tribunale ordinario di RAGIONE_SOCIALE, anziché dinanzi a quello fallimentare, la relativa azione, con la conseguente dichiarazione di improcedibilità, senza che tale errore macroscopico potesse essere giustificato dal perseguimento di un possibile accordo transattivo con la curatela, poiché l’instaurazione RAGIONE_SOCIALEa causa non avrebbe avuto alcuna possibilità di successo.
2. -Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1176, secondo comma, 2236 e 2697 c.c. nonché RAGIONE_SOCIALE artt. 115 e 116 c.p.c., per il mancato assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di sollecitazione e dissuasione gravante sul legale e per la mancata prova RAGIONE_SOCIALE‘assolvimento di tale obbligo, per avere la Corte territoriale affermato la spettanza del compenso per l’attività giudiziale prestata dal difensore, benché questi non avesse sconsigliato il cliente dall’intraprendere un’azione dall’esito probabilmente sfavorevole, come confermato dal riferimento alla missiva inviata dal legale, nella quale si
evidenziava che la causa, seppure con tutti i rischi connessi e già evidenziati a suo tempo, sarebbe rimasta ‘l’ultima spiaggia’.
Sicché il difensore, non solo non avrebbe dissuaso il cliente da una vertenza che non avrebbe avuto alcuna possibilità di sortire un effetto favorevole, ma addirittura avrebbe indotto a instaurarla.
3. -Con il terzo motivo il ricorrente contesta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1176, secondo comma, e 2697 c.c. nonché RAGIONE_SOCIALE artt. 115 e 116 c.p.c., per il mancato assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di informazione gravante sul legale e la mancata prova RAGIONE_SOCIALE‘assolvimento di tale obbligo, con l’illegittima inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio, per avere la Corte distrettuale escluso la lesione dei doveri professionali spettanti al difensore, nonostante il professionista non avesse fatto riferimento agli specifici presunti rischi connessi alla causa poi malamente intrapresa contro il fallimento, informando di tali rischi in maniera dettagliata il cliente, incompletezza RAGIONE_SOCIALE‘informativa che non avrebbe potuto essere giustificata alla stregua del fatto che la causa fosse stata intrapresa in guisa di ‘tentativo’.
Osserva l’istante che l’onere di dimostrare la corretta informativa fornita al cliente sarebbe ricaduto sul professionista mentre la Corte del gravame avrebbe invertito tale onere probatorio.
4. -Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello confermato il decreto ingiuntivo senza verificare il
quantum oggetto RAGIONE_SOCIALEa prestazione professionale, mentre la contestazione sull’ an debeatur , sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa parcella corredata dal parere di congruità da parte del RAGIONE_SOCIALE, avrebbe implicato anche la contestazione del quantum debeatur , con la conseguenza che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare la congruità di tale quantificazione, avuto riguardo all’onere probatorio posto a carico del professionista sia in merito all’attività svolta sia quanto alla corretta applicazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa.
Con l’effetto che non sarebbe stata raggiunta la prova in ordine alla determinazione RAGIONE_SOCIALEa pretesa creditoria fatta valere.
5. -Con il quinto motivo il ricorrente si duole, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., RAGIONE_SOCIALEa violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte del gravame attribuito alla vertenza erroneamente instaurata dal legale innanzi al Tribunale ordinario di RAGIONE_SOCIALE l’obiettivo di raggiungere una transazione con la curatela fallimentare, denegando completamente la responsabilità professionale cui sarebbe stato tenuto l’avvocato nell’espletamento RAGIONE_SOCIALEa prestazione di opera intellettuale.
E ciò perché non si sarebbe potuti addivenire ad un accordo transattivo sulla base di una vertenza di risoluzione giudiziale e di retrocessione del tutto ‘sbagliata’ in partenza, con la conseguente carenza di alcuna arma persuasiva volta a sollecitare un accordo con la curatela.
Deduce, per l’effetto, l’istante che la causa intrapresa non avrebbe potuto costituire uno strumento per riagganciare le fila RAGIONE_SOCIALEa trattativa con la curatela fallimentare, né l’obiettivo avrebbe
potuto considerarsi raggiunto, cosicché la Corte d’appello avrebbe fondato il suo convincimento travisando ed obliterando anche le prove emergenti dai documenti di causa con riguardo ad un fatto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia, rappresentato appunto dalla circostanza che la causa erroneamente instaurata dal legale rappresentasse uno strumento per riaprire le fila RAGIONE_SOCIALEa trattativa con la curatela fallimentare, tanto che lo stesso difensore, nella lettera del 29 maggio 1997, avrebbe riconosciuto che non era stata la causa erroneamente instaurata a consentire una riapertura RAGIONE_SOCIALEa trattativa, bensì la difficoltà incontrata dalla curatela nel vendere gli immobili oggetto del fallimento.
6. -I motivi primo, secondo, terzo e quinto -che possono essere scrutinati congiuntamente, attesa la loro connessione logica e giuridica -sono fondati nei termini che seguono.
6.1. -E ciò perché lo svolgimento di un’attività professionale, da parte RAGIONE_SOCIALE‘Avvocato, totalmente inutile, già ex ante pronosticabile come tale, non gli attribuisce alcun diritto al compenso (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 5440 del 18/02/2022; Sez. 3, Sentenza n. 4781 del 26/02/2013).
6.2. -Nella specie tale inutilità aprioristica sembra emergere alla stregua di plurime ragioni: – la già avvenuta ammissione al passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, con l’ottenimento, in favore del COGNOME, del prezzo corrisposto dal promissario acquirente al promittente alienante (in ordine alla promessa di acquisto RAGIONE_SOCIALE‘immobile sito in località Mandatoriccio CS -), per l’importo di vecchie lire 56.000.000, in forza del contratto preliminare concluso il 12 luglio 1985 (o comunque del definitivo stipulato con scrittura privata, cui non aveva fatto seguito la stipulazione
RAGIONE_SOCIALE‘atto pubblico, ai fini RAGIONE_SOCIALEa trascrizione volta a rendere opponibile l’acquisto ai terzi); -il che avrebbe reso non praticabile la possibilità di ottenere dalla curatela fallimentare la restituzione o ‘retrocessione’ RAGIONE_SOCIALE‘immobile intestato alla società fallita, se non all’esito di una trattativa diretta a perfezionare una vendita, con relativo versamento di un prezzo corrispondente al valore RAGIONE_SOCIALE‘immobile; -in ogni caso, l’indebita proposizione RAGIONE_SOCIALE‘azione di restituzione davanti al Tribunale ordinario, anziché in sede concorsuale, secondo il dettato allora vigente RAGIONE_SOCIALE artt. 52 e 93 RAGIONE_SOCIALEa legge fallimentare; -l’impossibilità che la proposizione di un’azione palesemente improcedibile potesse costituire stimolo per la curatela a perfezionare un accordo transattivo.
6.3. -Sicché, dovendosi ritenere la prestazione professionale inadempiuta ed improduttiva di effetti favorevoli, non è dovuto alcun compenso, quand’anche l’adozione del mezzo difensivo rivelatosi pregiudizievole sia stata sollecitata dal cliente medesimo (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 35489 del 19/12/2023; Sez. 2, Sentenza n. 5928 del 23/04/2002).
7. -All’esito RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento dei precedenti motivi, il quarto motivo sulla mancata prova del quantum RAGIONE_SOCIALEa pretesa azionata è assorbito.
8. -In definitiva, il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo del ricorso devono essere accolti, nei sensi di cui in motivazione, mentre il quarto motivo è assorbito.
La sentenza impugnata va dunque cassata, limitatamente ai motivi accolti, con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli
enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo del ricorso, dichiara assorbito il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda