Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29763 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29763 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ROTTAMAZIONE CARTELLA RINUNCIA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10705/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura allegata al ricorso, con domicilio eletto in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ;
-controricorrente – avverso la sentenza AVV_NOTAIO Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 1606/2015, depositata in data 26/10/2015, non notificata;
udita la relazione AVV_NOTAIO causa tenuta nella pubblica udienza del 03/10/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME; udito il AVV_NOTAIO; udito l’AVV_NOTAIO per delega dell’AVV_NOTAIO per la ricorrente;
udito l’AVV_NOTAIO per l’Avvocatura dello Stato.
RILEVATO CHE
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva cartella di pagamento ex art. 36bis d.P.R. n. 600 del 1973 nei confronti AVV_NOTAIO società RAGIONE_SOCIALE, consolidante RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , con la quale, sul presupposto dell’omessa presentazione AVV_NOTAIO dichiarazione dei redditi, scartata in ragione dell’errata indicazione del codice fiscale, confermava i dati reddituali riportati nelle dichiarazioni validamente presentate dalle due società consolidate e azzerava gli interessi passivi AVV_NOTAIO consolidante.
La Commissione tributaria provinciale di Venezia accoglieva il ricorso AVV_NOTAIO società.
La Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l’appello erariale, rigettando il ricorso introduttivo.
In particolare, i giudici di appello evidenziavano che la dichiarazione presentata dalla società, tramite intermediario, era stata scartata dal sistema per errata indicazione del codice fiscale e che, pur avendo ricevuto il messaggio, non era stata rinviata entro cinque giorni né era stata presentata dichiarazione tardiva, ragione per cui all’RAGIONE_SOCIALE la dichiarazione risultava omessa; escludevano l’applicabilità dell’art. 6, comma 5, AVV_NOTAIO l. n. 212 del 2000 all’ipotesi di cartella emessa ai sensi dell’art. 36bis , non sussistendo incertezze su aspetti rilevanti AVV_NOTAIO dichiarazione così come la necessità di attivare sulla stessa il contraddittorio preventivo.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione la società, sulla base di quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La causa è stata rimessa alla pubblica udienza del 3/10/2024, per la quale la società ha depositato memoria.
Il PM, in persona del AVV_NOTAIO, ha concluso per l’estinzione del giudizio.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3, commi 8 e 10, d.P.R. n. 322/1998 e 9 d.m. 31 luglio 1998, censurando la decisione laddove ha ritenuto che nel caso in esame si fosse in presenza di un errore bloccante la ricezione AVV_NOTAIO dichiarazione.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 96, comma 7, e 163 t.u.i.r., laddove la CTR, ritenendo omessa la dichiarazione, ha escluso la deducibilità degli interessi passivi mancando una opzione di trasferimento degli stessi al consolidato, in quanto tale opzione emergeva sia dalle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE società consolidate che dalla dichiarazione integrativa AVV_NOTAIO stessa ricorrente.
Col terzo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. cv., si deduce omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, censurando la decisione laddove ha ritenuto non conoscibili dall’ufficio le dichiarazioni AVV_NOTAIO società sia laddove non ha tenuto conto del fatto che l’ufficio, dopo la sentenza di primo grado, aveva riconosciuto, emettendo atti di contestazione AVV_NOTAIO sola sanzione, la natura formale dell’errore.
Con il quarto motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 36bis d.P.R. n. 600 del 1973, 6, comma 5, e 10 AVV_NOTAIO l. n. 212 del 2000, nonché 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997, censurando la decisione ove ha ritenuto non necessaria la comunicazione di irregolarità.
2. In data 23/09/2024 la società ricorrente ha depositato memoria con la quale ha chiesto estinguersi il giudizio in ragione dell’avvenuta rottamazione del carico iscritto a ruolo, depositando atto di rinuncia al giudizio sottoscritto dal legale rappresentante, domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 231, AVV_NOTAIO l. n. 197 del 2022, con manifestata volontà di pagamento in unica soluzione, comunicazione dell’agente AVV_NOTAIO riscossione RAGIONE_SOCIALE somme dovute e ricevuta di pagamento dell’intero importo dovuto per la definizione.
L’art. 1, comma 236, AVV_NOTAIO l. n. 197 del 2022 prevede che L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento AVV_NOTAIO definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, AVV_NOTAIO documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti .
L’art. 1, comma 232, prevede che il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, oggetto AVV_NOTAIO comunicazione dell’agente AVV_NOTAIO riscossione prevista dall’art. 1, comma 241, è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate.
Nel processo in esame, la società ha provato il deposito AVV_NOTAIO domanda, la comunicazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute e il pagamento RAGIONE_SOCIALE stesse in unica soluzione il 25/10/2023, unitamente a ciò depositando espressa rinuncia al giudizio sottoscritta dal suo legale rappresentante.
Ricorrono pertanto i presupposti AVV_NOTAIO dichiarazione di estinzione del giudizio.
Attese le ragioni di definizione del giudizio sussistono i presupposti per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese (Cass. n. 10198/2018).
In ragione AVV_NOTAIO definizione agevolata AVV_NOTAIO controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato , siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o applicazione analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 3 ottobre 2024.