Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29765 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29765 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5630-2024 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, e COGNOME NOME, procuratore distrattario della predetta società nel giudizio di primo grado, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrenti –
nonchè contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrente –
nonchè contro
LA SPINA BIAGIO
– intimato –
avverso la sentenza n. 878/2019 della CORTE DI APPELLO di MESSINA, depositata il 26/11/2019;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
A seguito di accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 c.p.c., COGNOME NOME evocava in giudizio, con atto di citazione notificato il 17.10.2002, COGNOME NOME e COGNOME NOME, nonché il loro dante causa COGNOME NOME, innanzi il Tribunale di Messina, invocando la condanna dei convenuti ad eliminare l’allaccio degli scarichi a servizio della loro abitazione, eseguito dagli stessi a carico della condotta fognaria afferente all’immobile dell’attore, ad eseguire una serie di opere atte a mettere in sicurezza e consolidare l’immobile, ad eliminare le immissioni a carico del fondo dell’attore ed al
risarcimento del danno cagionato dalle modifiche dello stato dei luoghi realizzate dai convenuti stessi.
Questi ultimi resistevano alla domanda e, nelle more del giudizio di prime cure, la RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE cedevano la proprietà del loro immobile alla società RAGIONE_SOCIALE, con atto di vendita del 18.4.2011. Si costituiva dunque in giudizio anche detta società, aderendo alle posizioni dei suoi danti causa.
Con sentenza n. 1473/2018 il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda concernente l’allaccio alla fognatura, condannava i convenuti ad eliminare le immissioni di fumo a carico del fondo dell’attore e rigettava tutte le altre domande di quest’ultimo, regolando le spese del grado.
Interponeva appello avverso detta decisione il COGNOME e la Corte di Appello di Messina, con sentenza n. 878/2019, rigettava il gravame, compensando le spese del secondo grado.
Avverso detta decisione interponeva impugnazione per revocazione l’originario attore, che si concludeva con sentenza n.139/2024, la quale ha dichiarato inammissibile il rimedio, per assenza dell’errore revocatorio dedotto dal COGNOME.
Dalla data del deposito della decisione del giudizio di revocazione riprendeva a decorrere il termine per l’impugnazione della sentenza n. 878/2019 della Corte di Appello di Messina, sospeso a suo tempo con decreto del Presidente di quella Corte del 21.1.2020.
Propone quindi ricorso avverso la predetta sentenza n. 878/2019 COGNOME NOME, affidandosi a quattro motivi, il terzo dei quali a sua volta articolato in diversi profili.
Resistono con separati controricorsi COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME (coinvolto nel giudizio in
veste di procuratore distrattario della predetta società), nonché COGNOME NOME.
L’altro intimato COGNOME NOME non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
A seguito di proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. la parte ricorrente, con istanza del 9.7.2004, ha chiesto la decisione del ricorso e la sua riunione a quello distinto dal numero RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto la sentenza della Corte di Appello di Messina n. 139/2024, che ha dichiarato inammissibile la revocazione proposta dall’odierno ricorrente avverso la decisione della medesima Corte n. 878/2019.
Con provvedimento in calce a detta istanza il Presidente di Sezione ha rimesso la decisione sulla stessa al collegio, anche in relazione alla verifica della tempestività della stessa.
In prossimità dell’odierna adunanza camerale, i controricorrenti COGNOME e COGNOME hanno depositato memoria.
In data 28.10.2024 è stato depositato in via telematica il certificato di morte del difensore della parte ricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con
carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
Sempre in via preliminare va rigettata l’istanza di riunione contenuta nella richiesta di decisione depositata dalla parte ricorrente, in quanto il ricorso distinto dal numero R.G. 11896/2024 ha ad oggetto la sentenza della Corte di Appello di Messina n. 139/2024, con la quale è stata dichiarata inammissibile la revocazione proposta dall’odierno ricorrente avverso la decisione della medesima Corte n. 878/2019, impugnata in questo giudizio di legittimità; i due ricorsi, quindi, si riferiscono a sentenze diverse.
Va parimenti evidenziato che, a seguito della proposta di definizione anticipata, la ricorrente ha depositato istanza di decisione in data 9.7.2024, successivamente al decorso del termine di 40 giorni previsto dall’art. 380 bis c.p.c., scadente l’8 luglio 2024. Sul punto, va data continuità al principio, affermato da questa Corte, secondo cui ‘Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., quando l’istanza di definizione del giudizio dopo la formulazione della proposta sia stata fatta in modo irrituale, il Collegio fissato in adunanza camerale definisce il giudizio in conformità alla proposta per ragioni di rito impedienti la discussione su di essa, con piena applicazione del terzo comma della citata disposizione’ (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31839 del 15/11/2023, Rv. 669478; cfr. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2614 del 29/01/2024, Rv. 670321, secondo la quale l’estinzione del giudizio non è impedita neppure dal deposito della memoria ex art. 378 c.p.c.).
Va infine osservato che il decesso del difensore della parte ricorrente non impedisce la decisione del ricorso, attesa la natura ufficiosa che contraddistingue il giudizio di legittimità e considerato che, in ragione dell’esito del ricorso, non appare giustificato un rinvio
per consentire alla parte la nomina di un nuovo procuratore (in ossequio a quanto affermato da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21608 del 20/09/2013, Rv. 627660 e Cass. Sez. U, Sentenza n. 477 del 13/01/2006, Rv. 585538), in ragione dell’esigenza di assicurare la ragionevole durata del giudizio, che ‘… impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti’ (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018, Rv. 648755 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Il ricorso, di conseguenza, va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché esso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a
titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, rispettivamente:
in € 3.500 per compensi, oltre ad € 200 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati, in favore di ciascuno dei controricorrenti COGNOME e COGNOME;
in € 3.000 per compensi, oltre ad € 200 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati, in favore della parte controricorrente RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda