Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29755 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29755 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21136/2019 R.G. proposto da : COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 132/2019 depositata il 18/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
La CTR del Lazio con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE e, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava legittimo l’accertamento relativo alla variazione della rendita catastale di un immobile in Roma nella microzona ‘Salario Trieste’ di proprietà dei ricorrenti;
ricorrono in cassazione i tre contribuenti comproprietari dell’immobile con 8 motivi di ricorso, come integrati anche da successiva memoria;
resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE che chiede di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso.
Considerato che
Risulta fondato il primo motivo di ricorso, pregiudiziale (violazione degli art. 36 e 53, d. lgs. 546 del 1992, art. 112 e 327 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4. Cod. proc. civ.; nullità della sentenza), unitamente al secondo motivo strettamente collegato (violazione degli art. 14, 49 e 53, secondo comma, d. lgs. n. 546 del 1992, art. 101, 102 e 331 cod. proc. civ., art. 111 costituzione, art. 36, 53 e 61 d. lgs. 546 del 1992). L’appello dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è stato propost o solo nei confronti di una comproprietaria, COGNOME NOME (‘ed altri’). Le altre parti non sono state indicate, né risulta alcuna contestazione, nelle controdeduzioni, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, che non prende posizione sulla questione processuale sollevata con i primi due motivi del ricorso. Le contribuenti restavano assenti, non costituite, nel giudizio di appello.
Deve premettersi che le controversie relative al classamento di immobili comportano il litisconsorzio necessario nei riguardi di tutti i
comproprietari: «In tema di contenzioso tributario, l’impugnazione dell’atto di classamento di un immobile in comproprietà tra più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento -vincolante ai fini del potere impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) -possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell’immobile medesimo» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1272 del 21/01/2020, Rv. 656721 -01; vedi ancheSez. 5, Sentenza n. 15489 del 30/06/2010, Rv. 613909 -01 e n. 18183, depositata il 7 giugno 2022).
Conseguentemente, la causa in appello risultava inscindibile e, in quanto tale, doveva obbligatoriamente svolgersi nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado («In tema di processo tributario con pluralità di parti, il disposto dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti, delineata dalle regole processualcivilistiche, cosicché, in base agli artt. 331 e 332 c.p.c., nelle cause scindibili non vi è obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti di quelle parti del giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione all’appello sia venuto meno», Sez. U – , Sentenza n. 11676 del 30/04/2024, Rv. 670949 – 01).
L’omessa integrazione del contraddittorio in appello, in causa inscindibile (con litisconsorzio necessario), comporta la nullità della decisione; la sentenza pertanto deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per il prosieguo.
Le spese saranno liquidate dal giudice del rinvio anche per il giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23/10/2024 .