Ricorso Inammissibile Evasione: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato al Fallimento
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile evasione, un caso in cui l’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione viene respinta senza un esame del merito. La Suprema Corte ha delineato con precisione i confini del proprio giudizio, ribadendo che non può trasformarsi in una terza istanza di valutazione dei fatti. Analizziamo la vicenda e le motivazioni che hanno portato a questa decisione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per il reato di evasione ai sensi dell’art. 385 del codice penale, ha presentato ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello. L’imputato lamentava l’illegittimità della condanna, cercando di ottenere una revisione della decisione dei giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza dell’11 ottobre 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione è stata netta e basata su principi consolidati della procedura penale.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile per Evasione
La Corte ha ritenuto i motivi del ricorso ‘manifestamente infondati’ e non consentiti dalla legge in sede di legittimità. La ragione principale di questa valutazione risiede nella natura delle censure mosse dal ricorrente. Queste non vertevano su errori di diritto o vizi procedurali, ma contestavano aspetti già valutati e decisi in modo favorevole all’imputato nei gradi precedenti.
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato due punti cruciali:
- Applicazione delle Attenuanti Generiche: I giudici di merito avevano già riconosciuto e applicato le circostanze attenuanti generiche fin dal primo grado. Questo significa che la posizione dell’imputato era già stata valutata nella maniera più benevola possibile sotto questo profilo.
- Pena nel Minimo Edittale: La sanzione inflitta era stata determinata nel ‘minimo edittale’, ovvero la pena più bassa che la legge prevede per il reato di evasione. Non era quindi possibile una ulteriore riduzione della pena.
Poiché il ricorso si basava su questioni già risolte nel modo più favorevole consentito dalla legge, le lamentele sono state considerate un tentativo improprio di ottenere un nuovo giudizio di fatto, attività preclusa alla Corte di Cassazione, che è giudice della sola legittimità della decisione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa pronuncia rafforza un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio. Non si può impugnare una sentenza solo perché non si è soddisfatti dell’esito, se non si è in grado di indicare specifici errori di diritto commessi dal giudice precedente. Un ricorso inammissibile per evasione, come in questo caso, dimostra che quando la pena è già al minimo e le attenuanti sono state concesse, non ci sono margini per un’ulteriore discussione in sede di legittimità. La decisione serve da monito: un’impugnazione priva di solidi argomenti giuridici non solo è destinata all’insuccesso, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso contro la condanna per evasione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati e non rientravano tra quelli consentiti in sede di legittimità, dato che le circostanze attenuanti generiche erano già state applicate e la pena fissata nel minimo previsto dalla legge.
Cosa significa che i motivi del ricorso non sono ‘consentiti in sede di legittimità’?
Significa che la Corte di Cassazione può giudicare solo la corretta applicazione della legge (errori di diritto) e non può riesaminare i fatti del caso o la valutazione discrezionale della pena fatta dal giudice, specialmente quando questa è già al livello più basso possibile.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alla conferma definitiva della sua condanna.