Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12680 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12680 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso Corte di Appello di Trieste avverso la sentenza del 20/05/2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trieste;
visti gli atti delprocedimento a carico di COGNOME NOME nato a Trieste il DATA_NASCITA; visto il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Procura generale presso la Corte di Appello di Trieste propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 20 maggio 2025 con la quale il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trieste ha condannato NOME COGNOME alla pena di anni 3, giorni 20 di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione ai reati di rapina attenuata e resistenza a pubblico ufficiale.
Con l’unico motivo di impugnazione, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 69 cod. pen., assumendo l’erroneità del riconoscimento della prevalenza dell’attenuante del fatto di lieve entità sulla recidiva reiterata specifica ritenuta dal decidente.
Il giudice di merito avrebbe fatto indebita applicazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale in materia di bilanciamento tra la recidiva reiterata e l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., estendendone l’ambito operativo a una fattispecie non contemplata dalla richiamata pronuncia.
Il ricorrente evidenzia, in proposito, come il dato normativo che sancisce il divieto di prevalenza dell’attenuante del fatto di lieve entità del reato di rapina sulla recidiva reiterata doveva ritenersi insuperabile in mancanza di una espressa e specifica declaratoria di illegittimità costituzionale sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Con la sentenza n. 143 del 2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza previsto dall’art. 69, quarto comma, cod. pen. con riguardo all’attenuante del fatto di lieve entità in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione.
In tale pronuncia il Giudice delle leggi ha rilevato che l’attenuante della tenuità del fatto attiene in modo marcato al profilo dell’offensività della condotta mentre la recidiva reiterata, espressiva di aspetti riconducibili alla colpevolezza e alla pericolosità del reo, opera su un piano eminentemente soggettivo e, pertanto, non può assumere, nel giudizio di commisurazione della pena, un rilievo comparativamente prevalente rispetto all’elemento oggettivo del fatto.
Pertanto, l’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui precludeva in via assoluta al giudice di ritenere prevalente la diminuente della tenuità del fatto in relazione al reato di cui all’art. 630 cod. pen. quando essa concorra con l’aggravante della recidiva reiterata, finiva per frustrare gli effetti propri dell’attenuante e per comprometterne la necessaria funzione di riequilibrio sanzionatorio con conseguente illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost.
2. In linea con tale percorso argomentativo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 141 del 2023 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 4), cod. pen. sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.
¨ stato, sul punto, chiarito che la particolare esiguità del danno patrimoniale arrecato alla persona offesa comporta una significativa attenuazione del disvalore insito nei reati lesivi del patrimonio; di tale ridimensionato disvalore il giudice deve, quindi, poter legittimamente tenere conto in sede di commisurazione della pena, senza essere costretto a disattenderlo per il solo fatto della sussistenza di una recidiva reiterata in capo all’imputato.
- Solo in data 21 luglio 2025 (e quindi in data successiva all’emissione della sentenza oggetto di ricorso) la Corte Costituzionale, con sentenza n. 117, ha dichiarato illegittimo l’art. 69, comma quarto, cod. pen. nella parte in cui vieta in modo assoluto di riconoscere la prevalenza dell’attenuante della rapina di lieve entità sulla recidiva reiterata.
I giudici costituzionali hanno chiarito che, anche con riferimento a tale attenuante, l’art. 69 cod. pen. finisce irragionevolmente per neutralizzare la funzione di ‘valvola di sicurezza’ che sorreggeva l’intervento manipolativo operato dalla Corte Costituzionale nei termini sopra richiamati, precludendo al giudice di merito la possibilità di graduare il trattamento sanzionatorio in presenza di situazioni concretamente differenziate sotto il profilo dell’offensività della condotta e determinando, in tal modo, una violazione dell’art. 3, primo comma, Cost.
¨ stato, altresì, puntualizzato che, a fronte di una fattispecie astratta caratterizzata da un’intrinseca variabilità nella concreta estrinsecazione degli elementi costitutivi, l’assoluta preclusione al riconoscimento della prevalenza dell’attenuante in esame si pone in contrasto con il principio di individualizzazione della pena, sancito dall’art. 27, primo comma, Cost., che impone di tener conto dell’effettiva entità del fatto e delle specifiche esigenze del singolo caso e con la finalità rieducativa della sanzione, alla quale devono conformarsi tanto le scelte del legislatore quanto le determinazioni giudiziali in ordine alla pena da irrogare. Ne consegue, infine, che il divieto inderogabile di prevalenza dell’attenuante della lieve entità del reato di rapina sulla recidiva reiterata non Ł compatibile con il principio di proporzionalità della pena, funzionale alla rieducazione del condannato ai sensi dell’art. 27, terzo comma, Cost., principio che postula un costante rapporto di adeguatezza tra la qualità e la quantità della sanzione, da un lato, e il grado di offesa arrecata al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, dall’altro.
Ciò posto, va rilevato che il ricorrente ha correttamente dedotto l’erroneità della statuizione del giudice di merito nella parte in cui ha ritenuto prevalente l’attenuante della
rapina di lieve entità rispetto alla recidiva reiterata specifica contestata facendo ricorso ad una indebita applicazione estensiva della menzionata pronuncia n. 141 del 2023, atteso che, al momento della decisione, il disposto dell’art. 69, comma quarto, cod. proc. pen. non contemplava tale opzione.
Nondimeno, avuto riguardo alla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma quarto, cod. proc. pen., nella parte in cui precludeva il riconoscimento della prevalenza dell’attenuante della rapina di lieve entità sulla recidiva reiterata, deve ritenersi che la pronuncia impugnata risulti, allo stato, coerente con la vigente formulazione dell’art. 69 cod. proc. pen., con conseguente infondatezza dell’unico motivo di ricorso.
P.Q.M
Rigetta il ricorso.
Così Ł deciso, 26/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente