L'Imputato ha concordato l'applicazione della pena tramite patteggiamento davanti al Tribunale. Successivamente, il suo difensore ha promosso un ricorso per cassazione patteggiamento per lamentare il mancato proscioglimento immediato e vizi nella valutazione delle prove. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità. I giudici hanno chiarito che, dopo le riforme legislative, l'impugnazione del patteggiamento è circoscritta a motivi tassativi: vizi del consenso, difformità tra richiesta e decisione, errata qualificazione del reato o pena illegale. Non è consentito contestare la responsabilità né chiedere l'assoluzione dopo aver liberamente scelto il rito concordato. Di conseguenza, l'Imputato perde la causa e subisce la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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