Quattro imputati hanno concordato la pena davanti al giudice per reati continuati di spaccio di sostanze stupefacenti. Successivamente, i condannati hanno promosso ricorso per cassazione patteggiamento per contestare il calcolo della sanzione, la mancata applicazione della lieve entità del fatto e, in un caso, depositando l'atto con firma personale. La Suprema Corte ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che, dopo la riforma del rito, l'accordo preclude contestazioni sulla quantificazione della pena legale e che la qualificazione giuridica è censurabile solo per errori manifesti e immediati. Inoltre, il ricorso personale dell'imputato è nullo, servendo la firma di un difensore abilitato. Ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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