Un imputato ha proposto impugnazione contro la sentenza d'appello che confermava la sua condanna per il reato di furto. Con il primo motivo, la difesa ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, i giudici di merito avevano già concesso tale beneficio. Con il secondo motivo, l'imputato ha censurato la quantificazione della pena inflitta, sollevando però tale contestazione per la prima volta solo davanti alla Suprema Corte. I giudici hanno rilevato l'inconsistenza del primo motivo e la novità preclusa del secondo motivo. Per queste ragioni, la Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile, condannando l'imputato alle spese legali e a una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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