L'imputato è stato condannato per la vendita di articoli falsificati, contestando la propria colpevolezza per la ricettazione di merce contraffatta. Nel proprio ricorso, l'uomo ha sostenuto che il reato a monte fosse ormai prescritto e ha riproposto gli stessi argomenti già respinti in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. I giudici hanno chiarito due punti cardine: anzitutto, i motivi di ricorso erano del tutto generici e privi di una critica specifica alla sentenza precedente; in secondo luogo, la prescrizione del reato presupposto non cancella la ricettazione di merce contraffatta, soprattutto quando i prodotti presentano indici evidenti di falsità riconoscibili anche da un occhio non esperto. Il ricorrente deve quindi pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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