La persona offesa, costituitasi parte civile, ha impugnato la sentenza della Corte di Appello che confermava l'assoluzione dell'imputato accusato del reato di violenza privata. Il ricorrente lamentava un presunto errore dei giudici territoriali nella valutazione delle prove testimoniali, chiedendo una differente lettura delle dichiarazioni rese durante il processo. La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente l'istanza, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno ribadito che non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti o delle testimonianze in sede di legittimità, trattandosi di un compito esclusivo dei giudici di merito. Di conseguenza, l'imputato ha visto confermata in via definitiva la propria assoluzione, mentre la parte civile soccombente ha subito la condanna al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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