L'imputato ha presentato ricorso per contestare la mancata prescrizione della truffa e il calcolo della pena per diverse condotte illecite. La Corte di Cassazione ha chiarito che il reato di truffa risultava già oggetto di assoluzione nei precedenti gradi di giudizio. Al contrario, per il reato di ricettazione opera l'aggravante della recidiva reiterata, la quale estende i termini temporali fino a oltre ventidue anni, impedendo l'estinzione dell'illecito. Inoltre, i giudici hanno confermato la correttezza del calcolo sanzionatorio per le molteplici condotte accertate, ridotte proporzionalmente per il capo assolto. Di conseguenza, il Collegio ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, confermando la condanna definitiva e imponendo all'imputato il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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