L'imputato, accusato di bancarotta per distrazione e bancarotta documentale, raggiungeva in secondo grado un accordo con la Procura Generale. Tramite il concordato in appello, le parti chiedevano la prescrizione per il reato documentale e la riduzione della pena a un anno e sei mesi di reclusione per la bancarotta patrimoniale. La Corte di Appello accoglieva integralmente l'intesa. Tuttavia, l'imputato proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che i giudici avrebbero dovuto assolverlo nel merito prima di ratificare l'accordo concordato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Chi sottoscrive il concordato rinuncia a contestare la mancata assoluzione o la motivazione della sentenza, potendo impugnare solo vizi della volontà, difformità della decisione o mancanza del consenso.
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