Un uomo ha commesso i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il Tribunale lo ha assolto per vizio totale di mente, ritenendolo del tutto incapace di intendere e di volere al momento dei fatti. Contestualmente, il giudice ha applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata terapeutica per la durata di un anno. La difesa ha impugnato il provvedimento, sostenendo l'assenza di pericolosità sociale poiché il soggetto si trovava già inserito in un percorso terapeutico e farmacologico che ne stabilizzava la condotta. Il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato il reclamo e la Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il contenimento farmacologico non elimina la pericolosità sociale, ma ne gestisce soltanto gli effetti, rendendo legittima la misura di sicurezza.
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