Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41829 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41829 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Lecce il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce del 28.6.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con sentenza del 29.10.2019 il Tribunale di Lecce aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 3) e 4) limitatamente alle fattispecie tentate ivi contestate – ed al capo 5) della rubrica per cui, ritenuta la continuazione tra le diverse violazioni di legge, l’aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 3 e mesi 1 di reclusione ed euro 600 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare; aveva condannato il COGNOME al risarcimento del danno morale patito dalla costituita parte civile COGNOME e dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, quanto al reato ascrittogli al capo 2) della rubrica; aveva assolto il COGNOME – ai sensi dell’art. 530,comma 2 /cod. proc. pen. – dai reati contestatigli ai capi 3) e 4) quanto alle fattispecie consumate perché il fatto non sussiste e – ai sensi dell’art. 530, comma 1 cod. proc. pen. – con la medesima formula anche dal capo 6);
la Corte d’appello di Lecce, in riforma parziale della sentenza di primo grado, ha riconosciuto il COGNOME responsabile anche per le fattispecie consumate di cui ai capi 3) e 4) della rubrica e, con la già ritenuta continuazione tra le diverse violazioni di legge, ha rideterminato la pena finale in anni 3 e mesi 9 di reclusione ed Euro 800 di multa, con la pena applicazione della accessoria conseguente alla entità di quella principale;
ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore che deduce:
3.1 inosservanza e/o erronea applicazione di norme processuali dettate a pena di nullità in relazione agli artt. 8, comma primo, 16, commi 1 e 3, 21, comma 2, e 24 cod. proc. pen., con riferimento all’individuazione del luogo di consumazione del reato di cui all’art. 648-ter cod. proc. pen. ed alla incompetenza per territorio del Tribunale di Lecce:
3.2 contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza anche sub specie del travisamento della prova emergente dal testo del provvedimento impugnato e dagli altri specificamente indicati, con riferimento alla individuazione del luogo di consumazione del reato di cui all’art. 648-ter cod. pen.:
rileva che il più grave delitto contestato all’imputato era quello di cui al capo 6) per il quale è intervenuta la assoluzione già in primo grado ma che aveva radicato in Lecce la competenza, per connessione, anche per gli altri reati; osserva che, tuttavia, il primo degli episodi di presunto autoriciclaggio, come puntualmente ricostruito dagli stessi giudici di secondo grado, non consentiva di radicare il /ocus commissi delicti in Lecce, ove l’imputaLo avrebbe dato disposizioni on line per l’emissione dell’assegno successivamente consegnato a NOME poiché
soltanto in quel momento, ed in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il denaro di illecita provenienza sarebbe stato reimmesso nel circuito legale; aggiunge che, anche a voler anticipare la consumazione alla disposizione data on line all’istituto di credito, i giudici avrebbero dovuto considerare che il server di RAGIONE_SOCIALE si trova in Roma, sede della società;
3.3 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale con riguardo agli artt. 56, 380 e 640 cod. pen. i
3.4 contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza anche sub specie del travisamento della prova emergente dal testo del provvedimento impugnato e dagli altri specificamente indicati, con riferimento alla configurabilità dell fattispecie tentate e consumate dei reati di cui agli artt. 380 e 640 cod. pen.:
rileva che il primo giudice era pervenuto a ritenere la penale responsabilità dell’imputato per le ipotesi di infedele patrocinio e truffa in danno di COGNOME, dando rilievo alle dichiarazioni di costei, costituitasi parte civile con conseguente necessità di operarne una valutazione particolarmente attenta e cauta, tenuto conto che lo stesso giudice di primo grado ne aveva evidenziato le contraddizioni e le incongruenze logiche tanto da pervenire alla assoluzione dell’imputato dalle fattispecie consumate ed al totale proscioglimento del coimputato COGNOME; sottolinea, in particolare, come la scelta di far confluire il risarcimento del danno su due conti correnti fosse stata condivisa della stessa COGNOME e che la Corte d’appello, prestando fede alle dichiarazioni della donna sul fatto di essere stata indotta a sottoscrivere fogli in bianco, contraddette in altra parte della sua deposizione, ha giudicato non decisivi gli elementi valorizzati dal primo giudice che ha ritenuto costei consapevole del patto di quota lite; evidenzia come la Corte abbia trascurato le deposizioni di NOME COGNOME e del dr. COGNOME stravolgendo, inoltre, il contenuto del colloquio registrato; segnala che i giudici di appello hanno completamente omesso di considerare che la persona offesa si era confrontata con l’AVV_NOTAIO sulle spettanze del COGNOME che il primo giudice aveva individuato nel 25% dell’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, non considerando gli importi “anticipati” dal professionista nel corso del rapporto professionale; sottolinea che, indipendentemente dalla presunta falsificazione della sentenza, l’importo di circa 300.000 euro è sempre rimasto sul conto RAGIONE_SOCIALE Bank spa intestato alla COGNOME e che, con riguardo al delitto di infedele patrocinio (sia nella forma tentata che nella ipotesi consumata) difettano gli stessi elementi costitutivi del reato, collocato tra quelli posti a tutela dell’amministrazione della giustizia per cui la condotta penalmente rilevante deve comunque risolversi in atti o attività di natura processuale, del tutto assente nel caso di specie; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.5 inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 476 e 482 cod. pen.;
3.6 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza emergente dal testo del provvedimento impugnato o dagli altri atti specificamente indicati con riferimento alla fattispecie di cui al capo 5):
rileva che, con riguardo al capo 5), la Corte d’appello ha del tutto trascurato le argomentazioni difensive limitandosi ad una laconica e generica adesione alla decisione del primo giudice fondata sulle dichiarazioni della persona offesa rivelatesi per più versi incoerenti, contraddittorie ed illogiche oltre che prive d riscontri; evidenzia come non siano state considerate le deposizioni dei testi COGNOME e COGNOME e la stessa deposizione del marito della persona offesa e come i giudici di merito non abbiano tenuto conto della documentata impossibilità, per il COGNOME, di essere presente in Lecce la sera del giorno 5.8.2015, elementi tutti trascurati dalla Corte d’appello che si è iimitata a ritenere verosimile la versione della donna; evidenzia, inoltre, che quella consegnata alla COGNOME era comunque una copia informe e non autentica, sicché la sua eventuale contraffazione non poteva comunque integrare il delitto di falso in atto pubblico ipotizzato;
3.7 inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 61, comma 2, nn. 5) e 7) e 640 comma 2, n. 2-bis) cod. pen. con riguardo alla configurabilità delle predette aggravanti;
3.8 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza emergente dal testo del provvedimento impugnato o dagli altri atti specificamente indicati con riguardo alle predette aggravanti:
richiama, con riguardo alla aggravante di cui al n. 2-bis del comma 2 dell’art. 640 cod. pen., le considerazioni svolte dal primo giudice in ordine alla personalità della Lo che avrebbero dovuto portare ad escludere la aggravante della “minorata difesa”, la cui eliminazione comporterebbe inoltre la estinzione del reato di truffa per intervenuta remissione della querela, di cui ha dato atto la stessa Corte d’appello; contesta, inoltre, la sussistenza dei presupposti della aggravante di cui al n. 7) dell’art. 61 cod. pen.;
3.9 inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 62-bis cod. pen.:
3.10 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza emergente dal testo del provvedimento impugnato o dagli altri atti specificamente indicati con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche:
contesta la motivazione resa sul punto dalla Corte d’appello che ha valorizzato la complessiva gravità dei fatti con valutazione che avrebbe dovuto essere diversa una volta eliminata l’aggravante di cui al n. 5) dell’art. 61 cod. pen., e tenuto conto della complessiva condotta processuale ed extraprocessuale tenuta dall’imputato che ha composto la vicenda inducendo la persona offesa a rimettere la querela;
3.11 inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81, 132, 133 e 29 cod. pen.:
3.12 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza emergente dal testo del provvedimento impugnato o dagli altri atti specificamente indicati con riguardo alla pena irrogata, agli aumenti per la continuazione ed alla pena accessoria:
segnala che la pena concretamente irrogata risulta sproporzionata rispetto alla entità dei fatti ed alla personalità dell’imputato e che la Corte d’appello, nel modificare quella stabilita dal primo giudice, ha omesso di individuare il reato più grave e la pena su cui operare l’aumento per la continuazione ed ha stabilito la pena detentiva di anni 3 di reclusione per il delitto di truffa discostandosi in maniera rilevante dal minimo edittale, con rilevanti conseguenze con riguardo alla pena accessoria che, tuttavia, andava considerata tenendo conto della pena inflitta per i singoli reati e non già per quella finale; segnala che del tutto omessa è la motivazione in ordine agli aumenti per la continuazione;
la difesa, in vista dell’udienza del 18.6.2024 fissata avanti la VII Sezione Penale di questa Corte, aveva trasmesso una articolata memoria difensiva con motivi nuovi;
la Procura AVV_NOTAIO, nonostante la richiesta di trattazione orale del processo, ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per la inammissibilità del ricorso.
In data 30.9.2024 la difesa del COGNOME ha trasmesso un’ampia memoria difensiva con motivi nuovi insistendo per l’accoglimento del ricorso (e rilevando di non aver avuto comunicazione delle conclusioni del PG).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le conclusioni scritte del 30.9.2024
In data 30.9.2024 la difesa ha inviato le proprie conclusioni scritte che, tuttavia, non possono essere prese in esame in quanto tardivamente trasmesse rispetto al termine stabilito dalla legge che, nel rito “cartolare”, deve considerarsi perentorio (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 6 , n. 22919 del 24/04/2024, COGNOME., Rv. 286664 – 01; Sez. 6 , n. 2106 del 10/11/2023, dep. 17/01/2024, COGNOME, Rv. 285894 – 01; Sez. 6 , n. 18483 del 29/03/2022, COGNOME, Rv. 283262 – 01).
Analogo principio è stato peraltro affermato con riguardo al procedimento camerale disciplinato dall’art. 611 cod. proc. pen., in relazione al quale si è sostenuto che il deposito tardivo esime la Corte di Cassazione dall’obbligo di prendere in esame le memorie e le conclusioni che non siano state trasmesse o depositate GLYPH entro GLYPH il GLYPH termine GLYPH stabilito GLYPH e GLYPH da GLYPH considerarsi perentorio GLYPH (cfr., Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., GLYPH Rv. 276414 01; Sez. 6 GLYPH , n. 11630 del 27/02/2020, Rv. 278719 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, Rv. 274040 01; Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, dep. 20/03/2017, COGNOME, Rv. 269673 – 01; Sez. 7, n. 22168 del 13/03/2014, dep. 27/05/2015, COGNOME, Rv. 263624 – 01).
2. La sentenza impugnata va tuttavia,annullata senza rinvio, agli effetti penali, per essere tutti i reati estinti per intervenuta prescrizione.
A tal fine, deve escludersi che, nel caso di specie, si sia in presenza di un ricorso radicalmente inammissibile, come tale inidoneo a instaurare il rapporto processuale innanzi alla Corte, con conseguente definitività della sentenza impugnata alla data della sua adozione (cfr., Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. Rv. 217266 – 01).
Si è evidenziato che, anche sotto questo non certo irrilevante profilo, la qualificazione del ricorso come inammissibile perché, ad esempio, “manifestamente” infondato, finisce con l’assumere una decisiva rilevanza e, per questa ragione, la giurisprudenza di questa Corte ha fornito delle linee direttive per chiarire quando si possa ritenere essersi in presenza di una infondatezza “manifesta” e, perciò, di un ricorso inidoneo a fondare un valido rapporto processuale in sede di impugnazione (cfr., in tal senso, Sez. 2, 19/12(2017 n. 9486, COGNOME;
La giurisprudenza ha chiarito, infatti, che il ricorso deve ritenersi inammissibile quando sia attinto da una diagnosi di manifesta infondatezza che, nel vigore del codice di rito previgente, si era ritenuta sussistente – ex art. 524, u.c., “… non solo quando sia palesemente erroneo in diritto, ma anche quando affermi, sul fatto, sullo svolgimento del processo, sulla sentenza impugnata,
censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali. Tale è il caso, in particolare, del motivo di ricorso che attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso dal contenuto reale” (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 1828 del 21/03/1973, dep. 1974, Rv. 126313); quando, inoltre, “… il motivo di ricorso per cassazione con cui si propone ancora una volta una questione già costantemente decisa dal Supremo collegio in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente …” (Sez. 2, n. 10871 del 04/07/1975, Rv. 131225 e, in particolare, sotto il vigore del codice previgente, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L. che, in motivazione, chiarirono che l’attributo “manifesta” evoca “… la significazione di palese inconsistenza delle censure” e che la manifesta infondatezza”… si traduce nella proposizione di censure caratterizzate da evidenti errori di diritto nell’interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, il più delle volte contrastata da una giurisprudenza costante e senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere l’opposta tesi, ovvero invocando una norma inesistente nell’ordinamento, solo per indicare le più frequenti ipotesi di applicazione dell’art. 606, comma 3, secondo periodo. Fino a profilare – sul piano funzionale – come costante la pretestuosità del gravame, non importa se conosciuta o no dallo stesso ricorrente”.
Correttamente, dunque, si è affermato che il giudice di legittimità, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso, non è chiamato ad una delibazione del tutto discrezionale quanto alla infondatezza (mera o manifesta) dei motivi, ma è tenuto ad operare una valutazione che valorizzi e tenga conto dei motivi che deducano inosservanza od erronea applicazione di leggi e la circostanza che essi risultino, o meno, caratterizzati da evidenti errori di diritto nell’interpretazion della norma posta a sostegno del ricorso; il che, come pure si è detto, accade, ad esempio, nei casi in cui: – si invochi una norma inesistente nell’ordinamento – si pretenda di disconoscere l’esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge; – si riproponga una questione già costantemente decisa dalla giurisprudenza di legittimità in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere l’opposta tesi; per altro verso, qualora, con riferimento ai motivi che deducano vizi di motivazione valorizzando la circostanza che essi muovano, o meno, sul fatto, sullo svolgimento del processo o sulla sentenza impugnata, censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali il che accade, ad esempio, nel caso in cui il motivo di ricorso attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale.
Tanto premesso, va rilevato che il presente ricorso non può ritenersi inammissibile, tenuto conto, in particolare, del primo motivo con cui la difesa denunzia violazione di legge processuale con riguardo alla competenza per territorio del Tribunale di Lecce che è stata ribadita dalla Corte d’appello nel rigettare l’eccezione difensiva reiterata con il gravame di merito.
I giudici di secondo grado, infatti, hanno giudicato corretta la individuazione della competenza territoriale del Tribunale di Lecce in relazione ai reati per i quali il COGNOME era stato tratto a giudizio, affermata in primo grado quando era stata rigettata l’eccezione sollevata dalla difesa secondo cui il giudice competente per territorio era quello in cui si si era perfezionato il primo atto di “riciclaggio ovvero del reato più grave tra quelli contestati idoneo a radicare la competenza per territorio – da identificarsi con la messa in circolazione dell’assegno di 25.000 euro consegnato a NOME COGNOME, che lo aveva ritirato presso la sede di RAGIONE_SOCIALE.
Secondo il Tribunale e, poi, la Corte d’appello, invece, la competenza per territorio – anche per il delitto di autoriciclaggio – era stata correttament individuata nel Tribunale di Lecce da identificarsi nel luogo ove il COGNOME avrebbe impartito on line l’ordine di emettere l’assegno in favore del predetto COGNOME, in quanto quello sarebbe stato il primo “momento” della condotta di autoriciclaggio.
È noto che il reato di autoriciclaggio ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui vengono poste in essere le condotte di impiego, sostituzione o trasformazione di beni costituenti l’oggetto materiale del delitto presupposto (cfr., tra le tante Sez. 2, n. 38838 del 04/07/2019 – dep. 20/09/2019 – Rv. 277098).
Nel caso in esame, come si è detto, il denaro che si assume proveniente dal reato di truffa sarebbe stato reimmesso in circolazione, ad opera dell’odierno ricorrente, attraverso la emissione di diversi bonifici e di un assegno circolare (cfr., il capo 6) tratto sul conto corrente dell’imputato e ritirato dal beneficiario presso la sede di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della Banca RAGIONE_SOCIALE cui il COGNOME avrebbe in tal senso impartito istruzioni on line.
Va detto, peraltro, che in tal senso militava anche la stessa formulazione letterale dell’imputazione (“… impiegava la somma di euro 25.000 per consegnare, il 17.7.2015, ad un proprio cliente … l’assegno circolare … emesso sul suddetto conto corrente”) ,dovendosi allora richiamare la giurisprudenza di questa Corte che, in un caso non dissimile da quello in esame, ha affermato che competente per territorio, in relazione al delitto di autoriciclaggio commesso mediante disposizione
di denaro di delittuosa provenienza con bonifico effettuato tramite “home banking”, il giudice del luogo di impiego di tale denaro, ossia quello in cui si trova l’istituto bancario in cui l’agente ha aperto di conto corrente sul quale sono confluite le somme versate dalle persone offese e sul quale egli, operando “da remoto”, ha dato disposizioni di immettere nei circuito finanziario il capitale illecitamente acquisito (cfr., in tal senso, Sez. 2 , n. 27023 del 07/07/2022, Miele, Rv. 283681 – 01).
Ne consegue che la doglianza difensiva formulata con il primo motivo non può di certo ritenersi “manifestamente” infondata.
Tanto basta per ritenere che, con la proposizione del ricorso, si sia instaurato il rapporto processuale e, correlativamente, il termine di prescrizione abbia continuato a trascorrere sino ad essere, a tutt’oggi, completamente decorso; va rilevato, infatti, che, pur tenendo conto dei 484 giorni di sospensione legati a differimenti dovuti ad impedimenti dell’imputato o del suo difenso come, peraltro, analiticamente calcolati nel corpo della sentenza di appello (cfr., pagg. 2 e 4)»I termine massimo di prescrizione dei reati – come desumibile dal combinato disposto degli artt. 157, 159 e 161 cod. proc. pen.- coincideva con il giorno 4.7.2024.
Va pertanto preso atto della intervenuta estinzione dei reati per i quali si procede mentre la venuta meno della parte civile nelle more del processo esime dal vagliare la fondatezza delle altre censure.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati ascritti estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 2.10.2024