Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41825 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41825 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE di APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Genera NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 21 febbraio 2022 il Giudice per le indagi preliminari del Tribunale di Catanzaro, per quel che qui interess dichiarava: COGNOME NOME colpevole dei reati di cui ai capi A) (artt. 81, 6 comma 2, 416-bis,1 cod. pen.), B) (artt. 81, 629 1 comma 2, 416–bis,1 cod. pen.), C) (artt. 110, 61 n. 2), 624, 625, comma 1nn. 2) e 5) e comma cod. pen.), D) (artt. 56, 61 n. 2), 110, 624, 625 , comma 1,nn. 2) e 5) e
comma 2 cod. pen.), E) (artt. 56, 61 n. 2), 110, 624, 625 3 comma 1 ) nn. 2) e 5) e comma 2 cod. pen.), F) (artt. 81, 56, 629 comma 2, 416 -bis,1 cod. pen.), G) (artt. 56, 61 n. 2), 110, 624-bis comma 1 e comma 3, 625 comma 1 n. 5) cod. pen.), H) (artt. 110, 624, 625 comma 1 e comma 2 nn. 2), 5) e 7) cod. pen.), I) (artt. 56, 81 comma 2, 110, 629 comma 1 e comma 2 cod. pen.) ed L) (artt. 110, 81 comma 2, 629 comma 1 e comma 2 in relazione all’art. 628 comma 3 n. 3), 416-bis,1 cod. pen.);
COGNOME NOME colpevole dei reati di cui ai capi G) (artt. 56, 61 n. 2), 110, 624 bis comma 1 e comma 3, 625 comma 1 n. 5) cod. pen.), H) (artt. 110, 624, 625 comma 1 e comma 2 nn. 2), 5) e 7) cod. pen.) e I) (artt. 56, 81 comma 2, 110, 629 comma 1 e comma 2 cod. pen.);
COGNOME NOME colpevole del reato di cui al capo L) (artt. 110, 81 comma 2, 629 comma 1 e comma 2 in relazione all’art. 628 comma 3 n. 3), 416 bisl cod. pen.).
Con sentenza del 17 ottobre 2023 la Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa suddetta sentenza: assolveva COGNOME NOME dal reato ascrittogli al capo L) per non aver commesso il fatto; dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo COGNOME in ordine al reato ascrittogli al capo H) perché l’azione penale non poteva essere proseguita per difetto RAGIONE_SOCIALEa condizione di procedibilità e per l’effetto rideterminava la pena; dichiarava non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME in ordine al reato ascrittogli al capo H) perché l’azione penale non poteva essere proseguita per difetto RAGIONE_SOCIALEa condizione di procedibilità e per l’effetto rideterminava la pena; confermava le statuizioni nei confronti di COGNOME NOME.
Avverso detta ultima sentenza proponevano ricorso per cassazione, con distinti atti, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, per il tramite dei rispettivi difensori, chiedendone l’annullamento.
COGNOME NOME articolava quattro motivi di doglianza.
Con il primo motivo deduceva violazione di legge penale e processuale, in relazione agli artt. 56, 629, 416-bis comma 1 cod. pen., 192, 546, 603 cod. proc pen., 111 Cost. con riferimento ai reati di estorsione pluriaggravata di cui ai capi A) e B), e ancora violazione del principio del ne bis in idem sostanziale nonché vizio di motivazione.
Assumeva, in particolare, che il giudice aveva fatto un cattivo governo dei canoni di valutazione RAGIONE_SOCIALEa prova e che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza
presentava evidenti illogicità, considerato che le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa persona offesa COGNOME NOME, già datore di lavoro del COGNOME e dei di lui figli, che aveva riferito RAGIONE_SOCIALEe estorsioni di cui ai capi A) e B) su uno sfondo di criminalità organizzata, erano state smentite da quelle rese dal collaboratore di giustizia COGNOME COGNOME, oltre che dal fatto che né il COGNOME né i suoi parenti avevano mai gravitato nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa `ndrangheta.
Osservava, inoltre, che il COGNOME aveva affermato di non aver mai versato somme di denaro a titolo di estorsione a soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, laddove il collaboratore COGNOME aveva dichiarato che l’RAGIONE_SOCIALE del COGNOME era una fra le tante che pagavano regolarmente il “pizzo” alla `ndrangheta, e in particolare agli esponenti RAGIONE_SOCIALEa famiglia di Isola Capo Rizzuto.
Deduceva, ancora, che il COGNOME aveva subito gravi atti intimidatori e furti anche nel periodo in cui, secondo la propria versione, era sottoposto alla “protezione” del COGNOME, ciò che rendeva inattendibili le sue dichiarazioni accusatorie nei confronti del ricorrente.
Richiamava, di poi le dichiarazioni del COGNOME nella parte in cui aveva affermato che il COGNOME, al fine di intimidirlo, aveva evocato la figura di un parente di notevole spessore criminale, tale COGNOME NOME; assumeva al riguardo che l’COGNOME non era parente del COGNOME e che, a tenore RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni del collaboratore COGNOME, l’COGNOME era in realtà un soggetto di scarsa caratura criminale.
Concludeva sul punto affermando che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata non aveva superato tali evidenti discrasie.
Deduceva, inoltre, violazione di legge in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria dibattimentale con l’esame RAGIONE_SOCIALEa persona offesa COGNOME e con l’acquisizione di certificazione concernente l’esistenza o meno di una parentela fra il COGNOME e COGNOME NOME.
Con il secondo motivo di doglianza deduceva violazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale e processuale in relazione agli artt. 56, 624, 624-bis, 625, 629, 416- bi comma 1, cod. pen., 192 e 546 cod. proc. pen., 111 Cost., con riferimento ai reati di furto pluriaggravato, consumati e tentati, e tentata estorsione di cui ai capi C), D), E) ed F), nonché vizio di motivazione.
Richiamava in proposito il contenuto RAGIONE_SOCIALEa conversazione intercorsa in data 23 settembre 2020 fra il COGNOME e tale COGNOME NOME per
sostenere che il detto contenuto era inidoneo a costituire prova di reit carico del ricorrente, e inoltre stigmatizzava il carattere goffo e malde che aveva caratterizzato le condotte di furto aventi ad oggetto alcu automezzi in uso all’RAGIONE_SOCIALE, a fronte del fatto che il Passalacq in ragione del proprio lavoro, conosceva i sistemi di allarme ed era possesso di chiavi e telecomandi RAGIONE_SOCIALEe vetture RAGIONE_SOCIALE‘azienda.
Quanto al tentato furto di cui al capo G) 2 1a difesa assumeva che gli atti posti in essere dal COGNOME dovevano essere qualificati come meramente preparatori e pertanto non punibili, evidenziando che nel momento in cui i due pretesi correi erano stati sorpresi dagli agenti operanti nei p RAGIONE_SOCIALE‘abitazione RAGIONE_SOCIALEa vittima f il COGNOME si trovava lontano da essi.
Con il terzo motivo deduceva violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 629 cod. pen., 192 comma 2 e 546 cod. proc. pen., 11 Cost., nonché vizio di motivazione con riferimento al reato di estorsion continuata aggravata di cui al capo I), osservando che, in relazione al de reato,non era neppure stata individuata la persona offesa, e inoltre che conversazioni intercettate utilizzate dal giudice a fondamento RAGIONE_SOCIALEa propr statuizione di condanna avevano in realtà una valenza meramente indiziaria, stante il loro contenuto generico.
Con il quarto e ultimo motivo la difesa deduceva violazione RAGIONE_SOCIALEa legg penale e processuale in relazione agli artt. 99, 61, 133 cod. pen., 546 c proc. pen., nonché vizio di motivazione con riferimento alle circostanze de reati, alla recidiva e al trattamento sanzionatorio, assumendo, in punto recidiva, che la Corte territoriale aveva omesso di effettuare un giudiz prognostico in merito alla futura condotta del ricorrente, essendosi limit a fare menzione dei precedenti penali gravanti sul medesimo, e che, i punto di circostanze attenuanti generiche e dosimetria RAGIONE_SOCIALEa pena, la Cor d’Appello aveva motivato in maniera insufficiente in ordine al detto benefici e al discostamento dal minimo edittale RAGIONE_SOCIALEa pena base, essendosi limitata richiamare il disvalore penale RAGIONE_SOCIALEe condotte illecite.
COGNOME NOME articolava due motivi di doglianza.
Con il primo motivo deduceva violazione di legge in relazione al delitto d furto tentato di cui al capo G), assumendo che la condotta del ricorrent meramente passiva, poteva essere qualificata al più come connivenza non punibile.
.//
Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione al delitto di tentata estorsione in concors cui al capo I), osservando che,nel caso di specie,i1 reato era stato desu esclusivamente da alcune conversazioni intercettate, che vedevano coinvolto anche il COGNOME, ma che non era mai stata identificata l persona offesa, così che non era stata raggiunta la piena prova del condotta ascritta all’imputato.
NOME NOME articolava un unico motivo con il quale deduceva inosservanza o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale e vizio d motivazione per mancanza e illogicità, con particolare riferimento all mancata concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche, assumendo al riguardo che il ricorrente aveva collaborato con la giustizia e ch motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, che aveva fatto esclusivo riferime alla gravità del fatto per rigettare il richiesto beneficio, doveva ritenuta insufficiente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo dedotto dal COGNOME è inammissibile. rerne›sa Va evidenziatoycome le doglianze oggetto del detto motivo di ricorso reiterino, più o meno pedissequamente, le censure già dedotte in appello; le stesse, inoltre, palesano elementi di genericità riveland loro manifesta infondatezza, in considerazione dei rilievi con i quali Corte territoriale – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da rilevabili in questa sede – ha motivato le contestate statuizioni.
La giurisprudenza di legittimità considera inammissibile il ricorso p cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici m soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di crit puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (v., tra le tante, Sez n. 23014 del 29/04/2021, B., Sez. 5, n. 25559 del 15/06/2012, COGNOME; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, p.m. in proc. Candita, Rv 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, NOME, Rv. 231708). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di app che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequ riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può
essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all’art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), che impone la esposizione RAGIONE_SOCIALEe ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).
Sulla base di questi principi va esaminato l’odierno ricorso che, quanto al primo motivo dedotto dal COGNOME, messo a confronto con l’atto di appello, rende evidente la mera reiterazione RAGIONE_SOCIALEe censure già sottoposte all’attenzione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale.
Quest’ultima, in particolare, con riferimento alla dedotta inattendibilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni accusatorie rese dalla parte offesa COGNOME NOME NOME alla assunta discrasia fra le dichiarazioni rese da quest’ultimo e quelle del collaboratore di giustizia COGNOME COGNOME, ha osservato che “La credibilità del COGNOME non è peraltro scalfita dai furti e dal grave atto intimidatorio subiti nel periodo in cui era sottoposto alla protezione del Passa/COGNOME in quantb tali episodi, per come precisato dalla persona offesa, erano riconducibili a soggetti estranei al territorio catanzarese, tanto che i veicoli rubati erano stati poi rinvenuti in provincia di Reggio Calabria e per la bomba carta collocata nell’azienda era stato celebrato un processo a carico di tale Comito ed altri soggetti. Per quanto concerne invece la discrasia tra il narrato del collaboratore COGNOME COGNOME, il quale ha riferito che il COGNOME era sottoposto ad estorsione dalla criminalità organizzata di Isola Capo Rizzuto, ed il narrato del COGNOME, che invece ha negato tale circostanza, si deve rilevare che tale effettiva divergenza tra le rispettive dichiarazioni non è idonea ad incidere sulla credibilità RAGIONE_SOCIALEa persona offesa con riferimento a Passa/COGNOME NOME, sia perché attiene ad altra vicenda, sia in quanto le specifiche circostanze riferite dal COGNOME sul Passa/COGNOME hanno trovato piena conferma nel contenuto RAGIONE_SOCIALEa conversazione intercettata 1’8.06.2020″ (v. pag. 21 RAGIONE_SOCIALEa c kc sentenza impugnata); la Corte d’Appello ha anche precisatoínél corso di tale conversazione, intercorsa fra il ricorrente e la persona offesa, il primo aveva prospettato alla seconda che nel caso in cui non fossero stati riassunti nell’azienda del COGNOME i propri figli e il genero “l’imprenditore sarebbe andato incontro a conseguenze pregiudizievoli in quanto i componenti RAGIONE_SOCIALEa comunità Rom del quartiere Pistoia, di cui il Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Passa/COGNOME faceva parte, erano numerosi, mentre qualora il COGNOME avesse acconsentito ad effettuare nuovamente le assunzioni non si sarebbe verificato alcun furto nella sua azienda. L’interlocuzione RAGIONE_SOCIALE‘8 giugno tra COGNOME e il Passa/COGNOME fornisce quindi piena conferma circa le modalità con cui l’imputato prospettava quella che non può considerarsi come una semplice richiesta ma una vera e propria imposizione, in maniera non dissimile dal metodo già adoperato in precedenza e descritto in ermini puntuali dalla persona offesa, il cui narrato deve pertanto ritenersi pienamente credibile” (v. pag. 20 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
A fronte di tale motivazione, che, come detto, appare immune da vizi in mezu quanto ha fornito una risposta fai motivi di appello dedotti, il ricorrente non si è confrontato, riproponendo pedissequamente le doglianze già dedotta con l’atto di appello e affermando che le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa parte offesa non erano credibili.
La Corte d’Appello ha anche reso una motivazione immune da vizi in relazione alla doglianza concernente la mancata rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria dibattimentale avente ad oggetto l’esame RAGIONE_SOCIALEa parte offesa COGNOME e l’acquisizione di certificazione relativa all’eventuale rapporto di parentela intercorrente fra il COGNOME e COGNOME NOME, persona che la parte offesa aveva indicato come evocato dal COGNOME quale suo parente e soggetto di notevole caratura criminale, al fine di intimidirlo.
In proposito la Corte territoriale, nel rigettare la richiesta di rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria dibattimentale, ha argomentato ritenendo la irrilevanza la circostanza oggetto RAGIONE_SOCIALEa prova documentale, “ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità RAGIONE_SOCIALE‘aggravante in esame, essendo sufficiente la menzione di un rapporto, anche se in ipotesi millantato, per esercitare sulla vittima una coartazione maggiormente incisiva” (v. pag. 21 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Quanto alla richiesta di assunzione RAGIONE_SOCIALEa testimonianza RAGIONE_SOCIALEa parte offesa, deve osservarsi che la stessa appare del tutto generica in quanto motivata esclusivamente con la assunta inattendibilità del COGNOME, argomento riguardo al quale, come detto, la Corte territoriale ha reso motivazione ampia e immune da vizi.
Parimenti inammissibile è il secondo motivo, concernente i reati di cui ai capo C), D), E) e G).
Anche tale motivo deve ritenersi meramente reiterativo RAGIONE_SOCIALEe doglianze rassegnate con l’atto di appello, rispetto alle quali, ancora una volta, la Corte territoriale ha reso adeguata risposta con motivazione immune da vizi, in particolare:
richiamando, in relazione ai furti consumati e tentati di cui ai capi C), D) ed E), le molteplici denunce RAGIONE_SOCIALEa parte offesa effettuate nell’immediatezza dei fatti, la concomitanza temporale dei detti furti con il rifiuto RAGIONE_SOCIALEa parte offesa di concedere al COGNOME un ulteriore prestito in denaro e con il licenziamento dei figli e del genero RAGIONE_SOCIALE‘imputato, la già citata conversazione intercorsa in data 8 giugno 2020 tra il ricorrente e la persona offesa nel corso RAGIONE_SOCIALEa quale il primo aveva rappresentato alla seconda che se avesse provveduto a riassumere i propri figli e il genero non si sarebbero più verificati furti nell’azienda, e ancora la ulteriore conversazione, intercorsa in data 23 novembre 2020 fra l’imputato e tale COGNOME NOME, nel corso RAGIONE_SOCIALEa quale il primo aveva esplicitamente confessato di aver preso parte ai detti furti consumati e tentati (lo stralcio di interesse RAGIONE_SOCIALEa conversazione intercettata è riportato a pag. 22 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata);
osservando, in relazione al tentato furto in abitazione di cui al capo G), che le conversazioni intercettate avevano dato conto in maniera del tutto chiara che il ricorrente, insieme ai correi, si era recato sotto la casa del COGNOME constatando che la stessa era ancora abitata (essendo la famiglia del COGNOME in procinto di trasferirsi al mare), e inoltre nei successivi sopralluoghi aveva raccomandato ai complici di fare attenzione alle finestre, al sistema di allarme e al modo in cui sarebbe dovuto essere disattivato, e ancora aveva pianificato l’ingresso nell’abitazione (“andiamo due persone prima di lui, per suonare il campanello! Se suona il campanello e non c’è nessuno apposto!”; si tratta RAGIONE_SOCIALEo stralcio di una conversazione intercettata contenuto a pag. 24 RAGIONE_SOCIALEa sentenza appellata).
A fronte di tale motivazione, che risulta immune da vizi, il ricorrente non si è confrontato con le argomentazioni spese dal giudice, assumendo solo genericamente e in maniera assertiva la carenza di prova dei reati contestati nonché, ancora una volta in maniera apodittica, che la
condotta posta in essere dal COGNOME in relazione al capo G) non aveva superato la soglia degli atti preparatori.
È inammissibile, in quanto meramente reiterativo RAGIONE_SOCIALEa doglianza dedotta con l’atto di appello, anche il terzo motivo, con il quale si assume la carenza di prova RAGIONE_SOCIALEa partecipazione del COGNOME al reato di tentata estorsione di cui al capo I), riguardo al quale la Corte territoriale ha reso una motivazione immune da vizi, richiamando in particolare la conversazione intercorsa la sera del 9 luglio 2020 tra il ricorrente e i correi, che si trovavano a bordo RAGIONE_SOCIALEa vettura del primo, nel corso RAGIONE_SOCIALEa quale gli interlocutori avevano discusso del comune proposito di sottrarre un trattore, e richiamando altresì ulteriori successive conversazioni che davano conto del fatto che il trattore era stato effettivamente sottratto e nascosto all’interno di un capannone, e che, infine, il proprietario del trattore aveva versato la somma di euro 1.150,00 per ottenere la restituzione del mezzo.
10.A fronte di tali elementi, rassegnati in maniera puntuale dalla Corte territoriale e valutati con argomenti sufficienti, non contraddittori e non manifestamente illogici ai fini RAGIONE_SOCIALE‘affermazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del COGNOME, il ricorrente non si è affatto confrontato, essendosi limitato a reiterare la doglianza contenuta nell’atto di appello con la quale aveva affermata, in maniera apodittica, che il COGNOME era stato coinvolto solo alla fase preparatoria ma non a quella esecutiva RAGIONE_SOCIALEa contestata estorsione.
È infine inammissibile anche il quarto e ultimo motivo dedotto dalla difesa del COGNOME, avente ad oggetto le circostanze dei reati, la recidiva e il trattamento sanzionatorio.
Deve al riguardo, osservarsi che con riferimento alla recidiva vi è carenza di interesse ad impugnare, considerato che il giudice del merito, in relazione a tale circostanza, non ha applicato alcun aumento di pena, e che la motivazione resa in relazione al diniego RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche nonché alla dosimetria RAGIONE_SOCIALEa pena appare immune da vizi, avendo il primo giudice, quanto al primo aspetto, richiamato la reiterazione RAGIONE_SOCIALEe condotte criminose poste in essere per un lungo arco di tempo dal ricorrente, nonché la particolare abilità e organizzazione dimostrate, e, quanto al secondo, considerato la personalità RAGIONE_SOCIALE‘imputato e la sua caratura criminale, avuto riguardo alle risultanze
del certificato del casellario giudiziale, nonché la pervicacia mostrata nella realizzazione RAGIONE_SOCIALEe condotte criminose.
13.Si viene, a questo punto, a trattare dei motivi dedotti dalla difesa di NOME NOME.
14.11 primo motivo dedotto nell’interesse del COGNOME è inammissibile.
Va evidenziatWcome la doglianza reiteri, più o meno pedissequamente, la censura già dedotta in appello; la stessa, inoltre, palesa elementi di genericità rivelando la sua manifesta infondatezza, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte territoriale – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha motivato la contestata statuizione.
16.Trovano, pertanto, applicazione nel caso di specie i principi già rassegnati in sede di trattazione del primo motivo di ricorso dedotto dalla difesa del COGNOME.
Sulla base dei detti principi va esaminato l’odierno ricorso che, quanto al primo motivo dedotto dal COGNOME, messo a confronto con l’atto di appello, rende evidente la mera reiterazione RAGIONE_SOCIALEa censura già sottoposta all’attenzione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale.
Quest’ultima, in particolare, ha evidenziato, con riferimento al delitto di furto tentato di cui al capo G) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione, che il COGNOME “ha mostrato di condividere in pieno il proposito criminoso, partecipando alla condotta illecita …”, e ciò sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intercettate, riportate testualmente, per stralci, a pag. 24 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, nel corso RAGIONE_SOCIALEe quali il ricorrente aveva discusso con i correi COGNOME NOME e COGNOME NOME in merito modalità operative messe in atto ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione del programmato delitto.
19.A fronte di tale motivazione, che, come detto, appare immune da vizi, il ricorrente ha riproposto pedissequamente la doglianza già dedotta con l’atto di appello, affermando apoditticamente che nella specie non sarebbe stata superata la soglia del tentativo non punibile, e rispetto alla quale la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, completa e non contraddittoria (cfr., al riguardo, Sez. 6, GLYPH n. 46796 del 18/10/2023, COGNOME, Rv. 285566 – 01,
secondo cui, in tema di delitto tentato, anche gli atti preparatori possono come 2,1«,,,,1. nelia
GLYPH
integrare gli estremi del tentativo punibile, purchélelinivoci, ossia
rivelatori, per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro natura ed essenza, secondo le norme di esperienza e rid quod plerumque accidit”, del fine perseguito dall’agente).
Anche il secondo motivo dedotto dal COGNOME è inammissibile poiché, ancora una volta, meramente reiterativo RAGIONE_SOCIALEa relativa doglianza dedotta con l’atto di appello, con il quale è stata dedotta la carenza di prova RAGIONE_SOCIALEa partecipazione del ricorrente alla tentata estorsione di cui al capo I).
Rispetto a tale doglianza la Corte d’Appello ha adeguatamente motivato evidenziando (pagg. 25 e 26 RAGIONE_SOCIALEa sentenza appellata) che il COGNOME aveva partecipato a una discussione, intercorsa nella tarda serata del 9 luglio 2020, insieme a COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME – tutti soggetti che si trovavano a bordo RAGIONE_SOCIALE‘autovettura di COGNOME NOME– avente ad oggetto il furto di un trattore, e che la mattina successiva il COGNOME aveva nuovamente discusso con i correi RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto furto del trattore: ciò che era reso evidente dal fatto che nel corso RAGIONE_SOCIALEa discussione COGNOME NOME aveva affermato che quando, dopo circa due ore, il proprietario del trattore si sarebbe accorto del furto del mezzo li avrebbe contattati, nonché dal fatto che sia il NOME che il COGNOME avevano anche affermato di aver dovuto faticare per spingere il trattore lungo una discesa; il COGNOME aveva, quindi, rappresentato ai propri interlocutori che COGNOME NOME aveva nascosto il trattore all’interno di un capannone.
La Corte territoriale, ai fini RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta estorsione, aveva menzionato anche una ulteriore conversazione nel corso RAGIONE_SOCIALEa quale COGNOME NOME aveva informato COGNOME NOME del fatto che il proprietario del trattore aveva già ottenuto la restituzione del mezzo versando la somma di euro 1,150,00.
23.11 ricorrente non si è affatto confrontato con elementi, puntualmente rassegnati e valutati con argomenti che appaiono immuni da vizi, essendosi limitato a reiterare la doglianza contenuta nell’atto di appello con la quale aveva affermato, in maniera assertiva, che il COGNOME era stato coinvolto solo nella fase preparatoria ma non in quella esecutiva RAGIONE_SOCIALEa contestata estorsione.
24.Si viene, infine, a trattare del ricorso del COGNOME che deve essere ritenuto inammissibile.
Va evidenziato, al riguardo, come ‘ria doglianza dedotta reiter pedissequamente, la censura già dedotta in appello; la stessa, inoltr palesa elementi di genericità rivelando la sua manifesta infondatezza, i considerazione dei rilievi con i quali la Corte territoriale argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede motivato la contestata statuizione.
Valgono, pertanto, in questa sede i rilievi già svolti in sede di tratta del primo motivo dedotto dalla difesa del COGNOME.
Sulla base dei principi già sopra rassegnati in materia va, dunqu esaminato l’odierno ricorso che, messo a confronto con l’atto di appello rende evidente la mera reiterazione RAGIONE_SOCIALEa censura già sottopost all’attenzione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale.
Quest’ultima, in particolare, ha evidenziato che “nell’atto di gravame non sono stati evidenziati elementi diversi ed ulteriori rispetto al mero dato RAGIONE_SOCIALEa collaborazione, in ordine al quale è già stata riconosciuta l’attenuante prevista dall’art. 416- bisl, comma 3, cod. pen., per giustificare la richiesta di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche, il cui diniego si giustifica peraltro in ragione RAGIONE_SOCIALEa gravità RAGIONE_SOCIALEa condotta …”.
A fronte di tale motivazione, che, come detto, appare immune da vizi, il ricorrente ha riproposto GLYPHla doglianza già dedotta con l’atto di appello e rispetto alla quale la Corte territoriale ha motiva maniera logica, completa e non contraddittoria (cfr. 1 2-x Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 – 01, secondo cui, in tema di circostanze, ai fini del diniego RAGIONE_SOCIALEa concessio RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda i considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dal parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli r decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanz tenga conto, a pena di illegittimità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, RAGIONE_SOCIALEe specific considerazioni mosse sul punto dall’interessato).
25. In conclusione, alla stregua dei rilievi fin qui rassegnati tutti i devono, dunque, essere dichiarati inammissibili.
I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. cod. proc. pen., al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento.
In virtù RAGIONE_SOCIALEe statuizioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino, ciascuno, la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende. Così deciso il 19/09/2024