Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35222 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35222 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME COGNOME nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il DATA_NASCITA il avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata deliberata il 6 febbraio 2024 dalla Corte di appello di Genova, che ha confermato la decisione del Tribunale di Genova del 29 settembre 2011, che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., commesso il 7 agosto 2009.
Il dibattimento di appello era seguito all’ordinanza del Tribunale di Genova che aveva accolto la richiesta di rimessione in termini di COGNOME per proporre appello avverso la sentenza di primo grado, ordinanza pronunziata il 16 marzo 2023. La decisione di primo grado era stata già appellata dal difensore di ufficio
dell’imputato ed era stata confermata con sentenza della Corte di appello di Genova del 26 settembre 2017.
Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia.
L’unico motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 129 e 175, comma 8, cod. proc. pen.
Il ricorrente, dopo aver ricordato l’iter processuale che aveva condotto alla decisione avversata, sostiene di avere eccepito, nell’atto di appello, la prescrizione del reato alla data del 7 febbraio 2017, considerata la pena edittale prevista all’epoca del fatto, che determinava un termine prescrizionale di sette anni e sei mesi.
Questa interpretazione comporterebbe la necessità di non considerare, nel presente caso, alcuna sospensione, in quanto il termine massimo di prescrizione era decorso il 7 febbraio 2017, prima della sentenza contumaciale di appello.
La risposta della Corte di appello sarebbe errata perché il riferimento alla «notificazione della sentenza contumaciale» di cui all’art. 175, comma 8, cod. proc. pen., come data di inizio della sospensione del termine di prescrizione ivi prevista, non si riferirebbe alla decisione di primo grado, ma a quella di appello, ove emessa. A tale conclusione dovrebbe pervenirsi – si legge nel ricorso sulla base di un’esegesi costituzionalmente orientata della norma perché, quando è stato codificata la regola sulla sospensione, non era stata ancora pronunziata la sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 175 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentiva la restituzione nel termine laddove la sentenza di primo grado fosse stata appellata dal difensore dell’imputato. Ne consegue che, in un caso come quello in esame, in cui la sentenza di primo grado era stata appellata dal difensore di ufficio e poi vi era stata rimessione in termini dell’imputato contumace per appellare, il decorso della prescrizione doveva considerarsi sospeso, fino alla data della notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza che aveva deciso sulla rimessione in termini, ma non già dalla data della sentenza di primo grado, ma dalla data della sentenza di secondo grado pronunziata su appello del difensore dell’imputato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
La prospettazione del ricorrente è corretta fino al punto in cui individua, quale termine prescrizionale massimo del reato di cui all’art. 624-bis cod. pen. quello di sette anni e sei mesi, dal momento che, all’epoca dei fatti, la pena massima prevista dal primo comma dell’articolo predetto era pari ad anni sei di reclusione.
Per il resto, la ricostruzione che il ricorrente attua quanto alla portata applicativa della disposizione di cui all’ottavo comma dell’art. 175 cod. proc. pen. è errata.
2.1. Giova precisare che l’art. 175 cod. proc. pen. è stato novellato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, che, introducendo nel nostro ordinamento il processo in assenza ed espungendo l’istituto della contumacia, ha inciso profondamente sul codice di rito. Tuttavia le modifiche alle disposizioni vigenti prima del 16 maggio 2014 non operano in questo procedimento perché la sentenza di primo grado era stata pronunziata prima dell’entrata in vigore della legge 67, donde trova applicazione la disciplina prevista prima di tale novella in virtù della disciplina transitoria di cui all’art. 15 -bis della citata legge, inserito in essa dalla legge 11 agosto 2014, n. 118 (Sez. 5, n. 14001 del 03/02/2020, COGNOME Adi, Rv. 279102 – 01).
Ne discende che il testo dell’art. 175 cod. proc. pen. cui fare riferimento è quello anteriore all’entrata in vigore della I. 67 del 2014 e, quindi:
il comma 2: «Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l’autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica».
Il comma 8 (rimasto identico): «Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione».
Sulla base del combinato disposto delle due norme, dunque, la prescrizione deve ritenersi sospesa per il tempo che intercorre tra la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza e la notifica dell’ordinanza con la quale si concede la restituzione nel termine (Sez. 5, n. 14001 del 03/02/2020, COGNOME, cit.; Sez. 5, n. 32426 del 15/05/2019, COGNOME NOME, Rv. 277101 – 01; Sez. 7, Ordinanza n. 39704 del 10/09/2015, COGNOME, Rv. 264767 – 01).
2.2. Nel caso di specie va anche considerato – perché proprio su questo aspetto della vicenda processuale fonda la censura del ricorrente – che la sentenza di primo grado, contro la quale l’imputato ha proposto appello dopo la restituzione nel termine, era stata già appellata dal difensore del prevenuto (appello cui era seguita la conferma della sentenza di primo grado da parte della Corte di merito); e che la facoltà dell’imputato rimesso in termini di proporre nuovo appello avverso la medesima sentenza di primo grado è stata resa possibile dalla decisione della Corte Costituzionale 4 dicembre 2009, n. 317, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. «nella parte in cui non consente la restituzione dell’imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato».
NOME COGNOME, dunque, una volta riconosciuto il suo diritto di essere rimesso in termini, ha esercitato la facoltà di proporre nuovo appello che la decisione della Consulta gli ha attribuito, a prescindere dalla già avvenuta celebrazione del giudizio di appello su impulso del difensore.
Ciò posto, la tesi che COGNOME propugna è errata.
Il ricorrente pretenderebbe, infatti, che la norma sulla sospensione del termine prescrizionale di cui al comma 8 dell’art. 175 cod. proc. pen. fosse interpretata, nel caso in cui vi sia stata già celebrazione di un primo giudizio di appello su impulso del difensore dell’imputato, nel senso che il dies a quo della sospensione della prescrizione vada individuato non già nella notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado, ma nella notifica dell’estratto contumaciale di quella di secondo grado che è seguita all’appello del difensore.
Una tale esegesi – che in generale comporterebbe una forte contrazione del periodo di sospensione della prescrizione – nel caso di specie condurrebbe addirittura a rilevare che, alla data di notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di appello, anzi al momento della deliberazione di quest’ultima (26 settembre 2017), il reato era già prescritto (7 febbraio 2017).
Il ricorso, come anticipato, non coglie nel segno per varie, concorrenti ragioni, che affrontano il tema da diversi punti di vista.
3.1. Innanzitutto, è opinione del Collegio che, in generale, la sospensione del termine prescrizionale nel periodo intercorrente tra la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza e quella dell’ordinanza di rimessione in termini voluta dal legislatore risponda all’esigenza di evitare che un tempo che non è stato utile per la celebrazione del giudizio di appello – perché si riteneva che la
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sentenza fosse divenuta definitiva – comporti il venir meno della potestà punitiva dello Stato di perseguire l’imputato.
Se la logica della disposizione sulla sospensione del termine prescrizionale viene vista in questa chiave prospettica, la medesima logica, in un caso come quello oggi sub iudice, in cui era stato proposto appello dal difensore, può condurre ad affermare che, se è vero che un processo di appello vi è stato, tuttavia il tempo intercorrente tra la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado e la notifica dell’ordinanza di rimessione in termini non è stato comunque “utile” per la celebrazione del giudizio su appello dell’imputato, diritto rivissuto una volta completato il subprocedimento di rimessione in termini. Il procedimento, in altre parole, ha vissuto – a prescindere dall’esercizio del diritto di appellare da parte del difensore e riguardandolo nella prospettiva del diritto dell’imputato di appellare personalmente – una sospensione legata all’apparente spirare del termine per proporre appello in capo all’imputato, sospensione non dovuta ad un’inerzia o ad una scelta del sistema giudiziario di non perseguire l’imputato, ma alla ignoranza – ancorché incolpevole – di quest’ultimo circa la sorte del procedimento.
3.2. Tale conclusione trova conforto anche nelle osservazioni del Procuratore generale presso questa Corte che, nella sua requisitoria, ha sottolineato come, sulla scorta della decisione della Consulta n. 317 cit., l’appello del difensore dell’imputato inconsapevole e rimesso in termini possa essere ritenuto tamquam non esset, donde l’assoluta irrilevanza, quanto alla sospensione della prescrizione, della fase impugnatoria attivata all’insaputa del prevenuto. In questo senso possono essere lette le riflessioni svolte dalla Corte Costituzionale, secondo cui la «misura ripristinatoria« «non può essere “consumata” dall’atto di un soggetto, il difensore (normalmente nominato d’ufficio, in tali casi, stante l’assenza e l’irreperibilità dell’imputato), che non ha ricevuto un mandato ad hoc e che agisce esclusivamente di propria iniziativa. L’esercizio di un diritto fondamentale non può essere sottratto al suo titolare, che può essere sostituito solo nei limiti strettamente necessari a sopperire alla sua impossibilità di esercitarlo e non deve trovarsi di fronte all’effetto irreparabile di una scelta altrui, non voluta e non concordata, potenzialmente dannosa per la sua persona».
3.3. Ulteriore argomento per disattendere la prospettiva del ricorrente va ricercato nella sentenza di questa sezione n. 32426 del 15/05/2019, COGNOME NOME, Rv. 277101 – 01, che ha valutato la tenuta costituzionale della norma in esame, concludendo per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione ai principi di ragionevolezza e ragionevole durata del processo (artt. 3 e 111 Cost.), classificando la
sterilizzazione della prescrizione di cui al comma 8 dell’art. 175 cod. proc. pen. come clausola di salvaguardia intesa ad assicurare lo scopo dell’istituto. Come condivisibilmente sostenuto, se la prescrizione maturasse comunque durante il tempo in cui l’imputato non abbia ancora fatto valere la non conoscenza del processo, verrebbe meno la stessa ragion d’essere del sistema, la cui possibilità di raggiungere lo scopo per il quale è previsto sarebbe posta nel nulla dall’incombente estinzione del reato, oggetto di accertamento, per il decorso del termine di prescrizione. Tale ragionamento può essere utilmente replicato anche nel caso in cui il difensore abbia proposto appello, ma la possibilità di impugnare si riapra per l’imputato.
3.4. Tale esegesi suggerisce anche di riguardare la ratio della norma da altro punto di vista, giacché essa non scongiurerebbe a fortiori laddove l’esito del giudizio di appello attivato dal difensore sia stato sfavorevole – il rischio di iniziative strumentali, tese semplicemente a “lucrare” la prescrizione del reato mediante l’iniziativa restitutoria, iniziativa che, al contrario, ha una sua logica laddove offra al prevenuto la possibilità di difendersi nel merito dell’accusa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27/06/2024.