Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16429 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16429 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a EMAVV_NOTAIO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LUCCA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 28/08/2023 del TRIBUNALE RIESAME di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME, che nel riportarsi alla requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Udite le conclusioni del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, per gli indagati COGNOME e COGNOME non ricorrenti che, nel richiamarsi alla memoria pervenuta in data 5 febbraio 2024, ha concluso per la inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 agosto 2023, depositata in data 10 ottobre 2023 il Tribunale di Genova, sezione Riesame, ha:
confermato la misura cautelare dell’obbligo di dimora con prescrizioni nei confronti di COGNOME NOME NOME di COGNOME NOME in relazione alla
contestazione di cui agli artt. 414 comma primo n.1 commi terzo e quarto, 270bis.1 cod. pen. di istigazione a delinquere e di apologia di reato anche di delitti di terrorismo attraverso la diffusione di un periodico quindicinale clandestino denominato “RAGIONE_SOCIALE Senza RAGIONE_SOCIALE“., di cui erano componenti del comitato di redazione unitamente agli altri coindagati (Capo B);
annullato la misura cautelare con riferimento alla contestazione provvisoria di cui all’ art.270 bis comma secondo cod. pen. di partecipi ad una organizzazione eversivo-terroristica denominata “RAGIONE_SOCIALE” (Capo A). In particolare, COGNOME e COGNOME partecipavano alle riunioni della redazione e si occupavano della impaginazione del periodico.
Avverso la decisione di annullamento dell’ordinanza in relazione al capo A) ha proposto ricorso il Pubblico ministero presso il Tribunale di Genova formulando un unico RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Con il RAGIONE_SOCIALE è stata dedotta violazione di legge penale e vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria di cui al capo A).
L’ordinanza impugnata, evidenzia il Pubblico ministero ricorrente, non ha posto in dubbio la esistenza della organizzazione terroristica denominata “RAGIONE_SOCIALE“, accertata giudizialmente dalla sentenza di questa Corte di cassazione in data 6 luglio 2022 in relazione alle posizioni di NOME COGNOME e NOME, quali promotori della stessa nel procedimento “Scripta Manent.”
Ha, tuttavia, escluso che la condotta di attività apologetica ed istigatoria di attentati e di altri metodi di lotta violenta (di cui al capo B) possa rilevare al fine della partecipazione all’associazione “a meno che non emergano elementi che dimostrino l’esistenza di un contatto qualificato con i suoi componenti noti come tali con ciò evidenziando il dolo specifico ulteriore di agevolare il sodalizio stesso[. .1”.
2.1.1. GLYPH A parere del Pubblico ministero ricorrente, l’ordinanza impugnata:
ha erroneamente inteso il concetto di partecipazione di cui all’art.270 bis comma secondo cod. pen.;
ha erroneamente valutato le risultanze processuali contenute nella informativa di reato della Digos di RAGIONE_SOCIALE Spezia che avevano condotto il GIP dell’ordinanza genetica a ravvisare la gravità indiziaria anche con riferimento al capo A).
Quanto alla prima doglianza, evidenzia il Pubblico ministero ricorrente, la condotta di partecipazione è a forma libera ed il reato di cui all’art. 270 bis cod. pen. è reato di pericolo presunto: l’anticipazione della soglia di punibilità comporta
la idoneità della semplice messa a disposizione del sodalizio per il perseguimento degli scopi criminosi per ravvisare la condotta di partecipe.
Sotto il profilo soggettivo è necessaria la coscienza e volontà di partecipare e contribuire all’attuazione del comune programma criminoso, non essendo necessaria la reciproca e comune consapevolezza dell’agire di ciascuno.
Se, dunque, esprimere adesione all’anarco RAGIONE_SOCIALE anche accettando la lotta armata non costituisce reato, svolgere attività apologetica ed istigatoria di attentati e di altri metodi di lotta violenta integra senz’altro l’ipot aggravata di cui all’art.414 cod. pen., ma anche la partecipazione all’associazione in presenza di un contatto qualificato con i componenti noti.
Il “contatto qualificato”, oggetto della seconda esposta doglianza, emerge dalle risultanze investigative ed in particolare:
dal ruolo assegnato nel progetto editoriale dagli indagati agli scritti redatti da NOME COGNOME, leader indiscusso dell’organizzazione e dall’impegno profuso dai componenti il comitato di redazione del periodico nella campagna di solidarietà a sostegno dello stesso sottoposto al regime penitenziario di cui all’art. 41 bis 0.P., non potendosi considerare semplice adesione ideologica la pubblicazione di un contributo di NOME COGNOME particolarmente significativo nella descrizione del RAGIONE_SOCIALE eversivo;
dal riconoscimento operato dallo stesso COGNOME al contributo fondamentale fornito dalla pubblicazione sulla rivista di articoli che supportano l’organizzazione, testimonianza del rapporto privilegiato sussistente tra il leader insurrezionalista e il RAGIONE_SOCIALE della redazione, cui il primo riconosce “importanza notevole”;
dal ruolo del coindagato COGNOME che, sebbene considerato estraneo all’associazione, ha consentito il collegamento attraverso una fitta corrispondenza epistolare di NOME, detenuto a Trani, e il RAGIONE_SOCIALE come risulta da una serie di conversazioni telefoniche e scambio di e-mail.
2.1.2. Il Pubblico ministero ricorrente evidenzia, al fine della configurabilità della condotta partecipativa, un ulteriore dato trascurato nell’ordinanza impugnata: la finalità di diffusione attraverso il quotidiano di un progetto di lotta RAGIONE_SOCIALE da attuarsi anche attraverso il collegamento con gruppi RAGIONE_SOCIALE eversivi operanti all’estero e con la traduzione del periodico in diverse lingue.
Ciò risulta dalla corrispondenza telematica e da conversazioni telefoniche dei coindagati COGNOME, COGNOME e COGNOME con tale “NOME di Berlino” (identificato in NOME COGNOME residente a Berlino con la compagna NOME COGNOME) per la pubblicazione del periodico in lingua tedesca.
L’iniziativa si è in concreto attuata nel giugno 2022 con la realizzazione di un opuscolo con tiratura di 2000 copie, preceduto dalla presentazione del progetto editoriale.
Eguale progetto è stato condotto dal coindagato COGNOME e dalla coindagata COGNOME con i compagni anarchici spagnoli attraverso la partecipazione nel giugno 2022 alla fiera dell’editoria RAGIONE_SOCIALE a Barcellona unitamente all’altro coindagato COGNOME.
2.1.3. Infine, il Pubblico ministero valorizza un’ulteriore condotta, a suo parere svilita nell’ordinanza impugnata, avente ad oggetto la attività di proselitismo nei confronti di giovani, anche minorenni: si tratta secondo il ricorrente di una vera e propria condotta di “reclutamento”, curata in particolare dall’indagato COGNOME, per “formare le nuove leve” (conv. tra COGNOME ed Erba del 26 dicembre 2021) e realizzatasi attraverso la frequentazione da parte dei più giovani del circolo “RAGIONE_SOCIALE“, l’attività di affissioni di volantini di contenuto RAGIONE_SOCIALE rivoluzionario e la partecipazione a manifestazioni di protesta anche di solidarietà per NOME COGNOME sino alla formazione di un RAGIONE_SOCIALE studentesco unitosi sotto la firma “RAGIONE_SOCIALE“, fortemente critico rispetto al progetto dell’alternanza scuola-lavoro e alla pubblicazione della rivista ” Il sovversivo”.
Le copie del giornale sono state distribuite nel corso della manifestazione tenutasi a Pisa in data 8 settembre 2023 di solidarietà ad NOME COGNOME cui hanno partecipato gli indagati, accompagnati da giovani studenti, definiti da COGNOME nel corso di una conversazione “i nostri ragazzini”.
Nel pomeriggio del 16 novembre 2023 nel corso di una conversazione intercorsa tra COGNOME e la sua compagna COGNOME, l’uomo riferisce di essere a Carrara presso il circolo RAGIONE_SOCIALE dove è in corso l’assemblea dei ragazzi e della realizzazione di un volantino che hanno provveduto ad affiggere presso l’Istituto scolastico “Parentucelli – Arzalà” dal titolo “Stop alla repressione- fuori gli sbirri dalle scuole.”
Dalle immagini della videosorveglianza relative alla manifestazione presso l’istituto gli agenti della Digos hanno riconosciuto gli indagati COGNOME, COGNOME e COGNOME.
3. In data 5 febbraio 2024 è pervenuta memoria del comune difensore di fiducia dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, il quale ha insistito nella declaratoria di inammissibilità del ricorso del Pubblico ministero in quanto volto ad una rivalutazione nel merito dei contenuti dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. L’unico RAGIONE_SOCIALE di ricorso del Pubblico ministero è privo di specificità, nonché manifestamente infondato.
1.1. Il RAGIONE_SOCIALE risulta privo di specificità ex artt. 581, comma primo e 591 comma primo lett. c) cod. proc. pen. nella misura in cui denuncia l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, nonché, in modo cumulativo e promiscuo, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, non indicando specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata. (ex multis, Sez.4, n. 8294 del 01/02/2024, COGNOME, Rv. 285870).
Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, infatti, il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l’onere – sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518 – 02).
1.2. Il RAGIONE_SOCIALE risulta, altresì, manifestamente infondato nella parte in cui non si confronta con i contenuti dell’ordinanza impugnata.
1.2.1. Nell’ unico RAGIONE_SOCIALE il Pubblico ministero ricorrente ha offerto unicamente una diversa valutazione degli elementi indiziari contenuti nel provvedimento rispetto alla ricostruzione operata dal Tribunale del Riesame.
Nell’affermare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all’art. 270 bis cod. pen. – peraltro, in modo del tutto indifferenziato rispetto a tutti i coindagati e senza soffermarsi su ruoli e condotte di ciascuno -, il Pubblico ministero richiama i medesimi elementi che l’ordinanza impugnata ha posto a fondamento della sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato di cui all’art. 414 cod. pen. (capo B), ritenendo, tuttavia, ravvisabile l’ulteriore elemento del “contatto qualificato” tra i coindagati e i componenti noti dell’associazione ai fini della configurabilità del reato di cui all’art.270bis cod. pen.
Il RAGIONE_SOCIALE non si confronta con la motivazione in fatto immune da vizi logici e, come tale non censurabile in questa sede, del Tribunale del riesame che non ha ravvisato, allo stato, elementi di fatto tali da integrare l’esistenza di un contatto qualificato, quanto piuttosto l’esistenza di “un mero contatto (inteso come relazione, rapporto) legato alla indubbia importanza del ruolo riconosciuto a COGNOME nell’ambito dell’RAGIONE_SOCIALE.”
1.2.2. L’ ordinanza impugnata ha, poi, operato espresso richiamo alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui:
in tema di associazione con finalità di terrorismo, di cui all’art.270-bis cod. pen., la partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE o, comunque, ad analoghe associazioni internazionali di matrice islamica, in fase cautelare, richiede comunque che l’azione del singolo si innesti nella struttura organizzata, cioè che esista un contatto operativo, un legame, anche flebile, ma concreto tra il singolo e l’organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche indiretta, dell’adesione da parte del soggetto agente (Sez. 6, n. 14503 del 19/12/2017, dep.2018, PM c. Messaoudi Rv. 272730; Sez. 6, n. 40348 del 23/02/2018, NOME, Rv. 274217);
in tema di associazione con finalità di terrorismo, di cui all’art. 270-bis cod. pen., costituisce condotta di partecipazione all'”RAGIONE_SOCIALE” la sistematica reiterazione da parte di chi intrattenga contatti operativi con componenti o con soggetti comunque riconducibili, anche in via mediata, al sodalizio – di atti di indottrinamento, proselitismo e propaganda apologetica rivolti a terzi. (Sez. 5, n. 17079 del 18/01/2022, NOME, Rv. 283077).
Dopo avere richiamato le suindicate pronunzie, l’ordinanza impugnata ha evidenziato che il giudizio di partecipazione all’associazione eversiva terroristica presuppone la consapevolezza dell’esistenza di un nucleo centrale e stabile di gruppi e di persone che ne costituiscono l’essenza unitamente alla volontà di operare in contatto qualificato con l’organizzazione e con i suoi esponenti noti come tali, con la conseguenza che occorre distinguere nettamente:
l’adesione ideologica (penalmente irrilevante) e gli apporti volti alla diffusione del movimento insurrezionale anche attraverso iniziative editoriali di carattere propagandistico (Capo B: art.414 cod. pen.);
i diversi apporti concretamente volti ad assicurare la efficace operatività dell’associazione che consentono di configurare la ipotesi associativa di cui all’art.270bis cod. pen.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero. Così deciso in Roma in data 21 febbraio 2024 Il cons GLYPH ensore