Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16438 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16438 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Nell’interesse di COGNOME NOME viene proposto ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza n. 31447 del 11/01/2023 con la quale la prima sezione penale della Corte di cassazione ha rigettato l’impugnazione proposta dall’odierno ricorrente avverso la decisione assunta in data 19/02/2021 dalla Corte di appello di Reggio Calabria che aveva confermato la condanna del COGNOME per il reato di concorso esterno in
associazione di tipo , mafioso (artt. 110, 416-bis cod. pen.)- così qualificata già in primo grado l’originaria imputazione di partecipazione ad associazione mafiosa (capo D) -.
Deduce il ricorrente che il ricorso straordinario investe “cinque” errori percettivi decisivi:
l’omessa pronuncia in ordine alla dedotta violazione degli artt. 187 e 521 cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, sollevata nel ricorso del 4 aprile 2022 su carta intestata dell’AVV_NOTAIO: il capo di imputazione circoscriveva la condotta oggetto di addebito all’attività di ausilio a favore di cosche operanti nel quartiere Archi della città di Reggio Calabria mentre la condanna ha riguardato il sostegno garantito all’intera RAGIONE_SOCIALE reggina;
l’omessa risposta sulla questione, sollevata nei punti da 1.1. a 1.7. del ricorso su carta intestata dell’AVV_NOTAIO e nell’unico motivo di ricorso su carta intestata dell’AVV_NOTAIO, in merito alla differenza tra opera professionale prestata in favore del singolo e attività consapevolmente orientata ad avvantaggiare l’organizzazione criminale, così evitando di accertare: quali specifiche operazioni avessero riguardato gli appartenenti alla RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE di Archi o di altri territori; quali esigenze associative avrebbero potuto astrattamente soddisfare le operazioni in contestazione: “atteso che esse erano state ritenute tutte lecite in quanto oggetto di pronuncia assolutoria emessa nei due gradi di merito”;
la mancanza del “prescritto giudizio extrafattuale ex post” e la mancata presa d’atto che “non era emerso in cosa fosse effettivamente consistita la messa a disposizione per cui è intervenuta condanna”;
l’omessa risposta sul motivo, coltivato con il ricorso su carta intestata dell’AVV_NOTAIO, circa l’insussistenza del requisito della stabilità del contributo del COGNOME e sul dolo del concorso esterno: la Corte di cassazione non si sarebbe accorta della mancanza di qualsivoglia elemento da cui inferire la necessaria, previa rappresentazione e accettazione, da parte dell’imputato, del nesso funzionale tra la propria azione e il raggiungimento degli scopi della associazione;
l’omessa lettura del quarto motivo del ricorso su carta intestata dell’AVV_NOTAIO con il quale si denunciava il difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La Corte di cassazione, anche a Sezioni Unite (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250527; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686), è ripetutamente intervenuta a chiarire che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
Restano esclusi dall’ambito d’operatività dell’istituto:
i vizi di motivazione della decisione della Corte di cassazione, in quanto il rimedio straordinario è ammesso per la correzione di errori di fatto, che si verificano quando la sentenza impugnata sia viziata per effetto di una falsa rappresentazione della realtà a causa di una inesatta percezione di essa risultante dalla stessa sentenza o dagli atti processuali riguardanti il giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 18216 del 10/03/2003, Aragona, Rv. 225258);
l’errata valutazione di elementi probatori, in quanto l’errore di fatto preso in considerazione dalla menzionata disposizione consiste in una falsa percezione delle risultanze processuali in cui la Corte di Cassazione sia incorsa, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento di esse (Sez. 2, n. 45654 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 227486; n. 23417 del 23/05/2007, COGNOME, Rv. 237161);
l’errore di fatto privo del carattere della decisività e della oggettiva immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall’inesatta percezione e non dall’errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quella corrispondente all’errore di giudizio (Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Baini, Rv. 229099).
l’omesso esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, quando la pretermissione non sia l’effetto di una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura ovvero quando l’omesso esplicito esame non lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso; in ogni caso l’omissione così connotata rileverebbe ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen. soltanto quando ne sarebbe derivata una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della
considerazione del motivo (cfr. da ultimo Sez. 1 n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, Piromalli, Rv. 285553 – 01).
In AVV_NOTAIO va osservato che la lettura dei motivi posti a base del ricorso straordinario – che nel “ritenuto in fatto” sono stati riportati anche “testualmente” – ne rende evidente l’estraneità al perimetro segnato dall’art. 625-bis cod. proc. pen..
Il ricorrente – nel tentativo di ottenere un ulteriore grado di giudizio, successivo alla definitività della pronuncia di condanna – riproduce tutti i motivi dell’originario ricorso per poi lamentare, su ciascuno di essi, una omessa risposta che traduce in asserite “sviste” circa la mancanza degli elementi costitutivi del reato e circa il trattamento sanzionatorio.
Siffatto impiego del rimedio straordinario di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. non è consentito e cade inevitabilmente sotto il maglio della inammissibilità.
La sentenza impugnata espone in maniera chiara e analitica tutti i motivi di ricorso, distinguendo i cinque motivi contenuti nel ricorso su carta intestata dell’AVV_NOTAIO ampiamente ripercorsi ai paragrafi da 2.1. a 2.5. del ritenuto in fatto (pagg. 3-5) e l’unico motivo del ricorso su carzta intestata dell’AVV_NOTAIO, di cui dà adeguato conto al paragrafo 3 (pagg. 5 e 6).
Il primo e il secondo motivo del primo ricorso e l’unico motivo del secondo ricorso vengono ampiamente esaminati ai paragrafi 2 e 3 (pagg. 6-11), il terzo e il quarto motivo del primo ricorso (che attengono alla sussistenza delle ritenute aggravanti) sono valutati al paragrafo 4 (pagg. 11 e 12), il quinto motivo del primo ricorso (concernente il trattamento sanzionatorio) forma oggetto delle considerazioni espresse al paragrafo 5 (pagg. 12-13).
Il che dimostra che alla valutazione della Corte di cassazione non è sfuggito alcun motivo.
Fermo quanto appena concluso, tutte le ipotetiche sviste indicate con i numeri da due a cinque costituiscono generiche contestazioni di carattere valutativo, come tali pacificamente inammissibili.
Quanto alla prima (asserita) svista, la dedotta mancata risposta sulla dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza non è, comunque, riconducibile alla nozione di “errore di fatto decisivo” per le seguenti concorrenti ragioni.
Anzitutto l’eccezione, che riguarda una nullità a carattere intermedio, non era stata sollevata in quei termini in sede di appello e quindi la Corte di cassazione avrebbe anche potuto ignorarla (il gravamt sosteneva, su altro fronte, che alcune
specifiche condotte -“vicenda COGNOME“, “vicenda COGNOME” e altre – non avevano formato oggetto di specifica contestazione).
In secondo luogo alla prima sezione non è sfuggita l’eccezione in rassegna, poiché ne dà espressamente atto: “con il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO viene dedotto un unico motivo di censura, con il quale è prospettata la violazione degli artt. 110, 416-bis, 187, 192, 521, 530, cod. proc. pen. e vizio della motivazione” (cfr. paragrafo 3, pag. 5 sentenza impugnata).
Quindi, per le ragioni in premessa tracciate, non è configurabile alcun errore percettivo, dato che al più si verterebbe in una ipotesi di omessa risposta su una questione che non è però sfuggita al giudice di legittimità; peraltro una risposta, sia pure succinta, si trova a pagina 9 della sentenza impugnata.
Da ultimo l’ipotetico errore non rivestirebbe carattere di decisività, poiché non risulta che dall’esame specifico dell’eccezione sarebbe derivata una decisione incontrovertibilmente diversa da quella di rigetto effettivamente adottata dalla prima sezione.
Va ricordato che: «In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 – 01).
Nella specie:
a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, l’originaria imputazione che riguardava il reato di partecipazione alla associazione mafiosa, qualificata, all’esito del giudizio di primo grado, in termini di concorso esterno – contestava all’imputato di aver posto le proprie competenze professionali di consulente e commercialista “a servizio dell’imprenditoria espressione della RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE o contigua a questa”, ‘RAGIONE_SOCIALE che, come recita il medesimo editto accusatorio, si era strutturata, dopo la guerra di mafia, in un “direttorio di governo unitario della città di Reggio Calabria”;
esattamente per questo fatto storico, riqualificato ai sensi dell’art. 110-416 bis cod. pen., il ricorrente è stato condannato; mentre il riferimento al quartiere Archi è dato di mero contorno, privo di efficacia preclusiva, che non ha prodotto alcuna lesione del diritto di difesa.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende.