Non integra il reato di omessa risposta alle richieste di informazioni dell'ispettorato del lavoro previsto dalla L. 22 luglio 1961, n. 628, articolo 4, la condotta omissiva del datore di lavoro al quale sia stata genericamente richiesta la trasmissione della "documentazione di lavoro", in quanto è penalmente sanzionata solo la mancata risposta a richieste di informazioni specifiche e strumentali rispetto ai compiti di vigilanza e di controllo dell'ispettorato medesimo (Sez.