Due imputati hanno concordato una pena davanti al giudice per i reati di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento giudiziario. Successivamente, entrambi hanno proposto ricorso per cassazione lamentando una mancata valutazione autonoma dei fatti da parte del magistrato. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso contro patteggiamento. La legge stabilisce limiti rigorosi e tassativi per contestare l'accordo penale. L'imputato può impugnare la decisione soltanto per vizi della volontà, difformità tra richiesta e verdetto, errata qualificazione giuridica o illegalità della sanzione. La Cassazione ha confermato la condanna e inflitto a ciascun ricorrente il pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione pecuniaria di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
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