La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15453 del 2024, offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali. La pronuncia in esame sancisce l’inammissibilità del ricorso riesame quando le censure sollevate dalla difesa risultano generiche e non si confrontano specificamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato. Questo principio è cruciale, specialmente in contesti di criminalità organizzata dove le esigenze cautelari sono valutate con particolare rigore.
I Fatti del Caso: Dalla Misura Cautelare al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da un’ordinanza del Tribunale di Bari, che aveva rigettato l’istanza di riesame presentata nell’interesse di un indagato. Quest’ultimo era stato sottoposto alla misura della custodia in carcere per una serie di gravi delitti, tra cui ricettazione, favoreggiamento personale e illecita detenzione di armi, tutti aggravati ai sensi dell’art. 416bis.1 del codice penale, ovvero per aver agito al fine di agevolare un’associazione di tipo mafioso.
La difesa dell’indagato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione di legge e vizi di motivazione da parte del Tribunale del Riesame.
I Motivi del Ricorso: Le Doglianze della Difesa
Il difensore ha articolato il ricorso su diversi punti, sostenendo principalmente:
- Omessa considerazione della memoria difensiva: Secondo la difesa, il Tribunale non avrebbe fornito adeguata risposta ai rilievi presentati, limitandosi a replicare le motivazioni del provvedimento genetico.
- Errori di valutazione e travisamento dei fatti: Il ricorrente ha evidenziato presunti errori palesi nell’ordinanza, come l’erronea attribuzione di vicinanza a un noto boss, confondendo l’indagato con un altro soggetto. Inoltre, si contestava che le minacce a un testimone, attribuite all’indagato, fossero state in realtà formulate da altre persone.
- Illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari: La difesa ha criticato l’uso di un’informativa di polizia giudiziaria del tutto estranea alla posizione del proprio assistito per giustificare l’attualità delle esigenze cautelari.
La Decisione della Cassazione e l’Inammissibilità Ricorso Riesame
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure proposte generiche e aspecifiche. I giudici hanno sottolineato come il ricorso non si fosse rapportato dialetticamente con l’ampia e dettagliata motivazione fornita dal Tribunale del Riesame.
Genericità e Aspecificità delle Censure
Il punto centrale della decisione è che il difensore si è limitato a una confutazione generica, senza affrontare puntualmente le argomentazioni del Tribunale. Un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma deve individuare e criticare specifici vizi logici o giuridici presenti nel provvedimento impugnato. La Corte ha chiarito che il richiamo a un’informativa non direttamente pertinente all’indagato non inficiava la tenuta complessiva della motivazione, poiché era stato utilizzato solo per illustrare la generale inefficacia di misure meno afflittive in contesti di criminalità associata.
La Corretta Applicazione delle Presunzioni di Legge
La Corte ha inoltre confermato la corretta applicazione, da parte del Tribunale, della doppia presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, cod.proc.pen. In presenza di gravi indizi per delitti con aggravante mafiosa, si presume sia la sussistenza di esigenze cautelari sia l’adeguatezza della sola custodia in carcere. Il Tribunale aveva correttamente escluso la presenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, valorizzando i precedenti penali dell’indagato, la sua vicinanza a figure apicali del sodalizio (come riferito da collaboratori di giustizia) e la gravità dei fatti contestati.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Il Tribunale del Riesame aveva adeguatamente analizzato la specifica posizione dell’indagato, evidenziando la sua pericolosità sociale e l’intenso rischio di recidiva. Aveva richiamato le dichiarazioni dei collaboratori, le pendenze e i precedenti giudiziari, nonché le pressioni esercitate su un testimone chiave, che aveva espresso timore nei confronti dell’indagato. Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorso della difesa è apparso privo di quella specificità necessaria per superare il vaglio di ammissibilità, risolvendosi in una mera contrapposizione fattuale, non consentita in sede di legittimità.
Le Conclusioni
La sentenza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: per ottenere una revisione da parte della Corte di Cassazione, è indispensabile che il ricorso sia tecnicamente preciso, puntuale e critico verso specifiche aporie o fratture logiche della motivazione impugnata. L’inammissibilità del ricorso riesame diventa la conseguenza inevitabile quando le doglianze si limitano a una rilettura alternativa degli elementi di fatto, senza scalfire la coerenza e la logicità dell’impianto argomentativo del giudice della cautela.
Per quali motivi un ricorso per cassazione contro un’ordinanza di riesame può essere dichiarato inammissibile?
Secondo la sentenza, il ricorso è dichiarato inammissibile quando le censure sono generiche e aspecifiche, cioè quando non si confrontano dialetticamente con l’ampia motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a una confutazione non puntuale delle argomentazioni.
In caso di reati aggravati da finalità mafiose, cosa deve dimostrare la difesa per ottenere una misura cautelare meno afflittiva della custodia in carcere?
La difesa deve fornire elementi concreti che attestino l’insussistenza delle esigenze cautelari o che siano idonei a giustificare l’adozione di una misura meno grave, superando così la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere prevista dalla legge in questi casi.
Il richiamo a un’informativa di polizia non direttamente pertinente all’indagato rende nulla la motivazione di un’ordinanza cautelare?
No. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il richiamo all’informativa, pur non essendo pertinente alla posizione specifica del ricorrente, non incidesse sulla tenuta argomentativa complessiva, in quanto era stato utilizzato solo per illustrare un contesto più ampio, come la scarsa efficacia del regime domiciliare per gli associati mafiosi.