Revoca confisca: niente da fare se la pericolosità è “qualificata”
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15454 del 2024, torna a pronunciarsi su un tema di grande attualità: la possibilità di ottenere la revoca confisca di un bene a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019. La decisione chiarisce in modo netto che, se la misura di prevenzione patrimoniale si fonda sulla prova che una persona vive abitualmente con i proventi di attività illecite, la declaratoria di incostituzionalità non ha alcun effetto e la confisca resta valida.
I Fatti del Caso
Due coniugi si erano visti confiscare un immobile, intestato al 50% ciascuno, con un decreto del Tribunale di Pescara emesso nel lontano 2011. Anni dopo, forti della sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2019, che aveva dichiarato parzialmente illegittima la normativa sulle misure di prevenzione per “pericolosità generica”, hanno presentato un’istanza per ottenere la revoca della confisca.
La loro richiesta, tuttavia, è stata respinta sia dal Tribunale di Pescara che, in seguito, dalla Corte di Appello di L’Aquila. Contro questa seconda decisione, i due hanno proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la confisca dovesse essere annullata per violazione di legge, alla luce della nuova interpretazione costituzionale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando integralmente le decisioni dei giudici di merito. Secondo gli Ermellini, i motivi proposti erano manifestamente infondati e non tenevano conto della reale portata della sentenza della Corte Costituzionale e della consolidata giurisprudenza in materia.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nella distinzione fondamentale tra due tipi di pericolosità sociale che giustificano le misure di prevenzione.
Pericolosità Generica vs. Pericolosità Qualificata
La Corte di Cassazione spiega che la sentenza n. 24/2019 della Corte Costituzionale ha colpito solo la cosiddetta “pericolosità generica”, ovvero quella basata su indizi di appartenenza a determinate categorie di soggetti ritenuti dediti a traffici delittuosi (prevista dall’art. 1, lett. a, del D.Lgs. 159/2011).
Tuttavia, la stessa sentenza costituzionale ha ritenuto pienamente legittima la normativa nella parte in cui prevede misure di prevenzione per la “pericolosità qualificata” (art. 1, lett. b, del D.Lgs. 159/2011). Quest’ultima riguarda coloro che, sulla base di elementi di fatto, si ritiene vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.
La revoca confisca e il principio del “doppio titolo”
Nel caso specifico, il decreto di confisca originale del 2011 era fondato proprio su quest’ultima base giuridica. I giudici avevano accertato, con molteplici elementi di fatto, che i ricorrenti si sostentavano abitualmente con i proventi di reati. Pertanto, la confisca si basava su un “titolo” giuridico che non è mai stato toccato dalla declaratoria di incostituzionalità.
La Cassazione, richiamando anche le Sezioni Unite, ribadisce che quando un provvedimento si basa su un “doppio titolo” (cioè sia sulla pericolosità generica che su quella qualificata), e il titolo “qualificato” è autonomo e sufficiente a giustificare la misura, la confisca non può essere revocata. Il provvedimento resta pienamente valido.
L’inammissibilità di nuove prove in Cassazione
I ricorrenti avevano anche tentato di produrre una sentenza di assoluzione, ottenuta nel 2016 per un reato specifico. La Corte ha dichiarato tale produzione inammissibile, ricordando che nel giudizio di legittimità possono essere presentati solo documenti che non si è stati in grado di esibire nei gradi precedenti e che non richiedano una nuova valutazione del merito. Inoltre, la Corte ha sottolineato come la misura di prevenzione fosse basata su reati contro il patrimonio (numerosi furti), rendendo l’assoluzione per un reato diverso del tutto irrilevante ai fini della decisione.
Le Conclusioni
La sentenza consolida un principio cruciale: la revoca confisca non è una conseguenza automatica della sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2019. È necessario verificare la base giuridica originaria del provvedimento ablativo. Se la confisca è stata disposta perché il soggetto viveva dei proventi di reati, la misura resta legittima e intoccabile. La pronuncia della Consulta ha avuto effetto solo sui casi di pericolosità “generica”, lasciando inalterata l’efficacia delle misure fondate su una pericolosità “qualificata”, concretamente accertata dai giudici.
È possibile chiedere la revoca di una confisca dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019?
Sì, ma solo se la confisca era basata esclusivamente sulla cosiddetta “pericolosità generica” (soggetti dediti a traffici delittuosi), dichiarata incostituzionale. Se invece la confisca si fonda sulla prova che il soggetto viveva con i proventi di attività delittuose (“pericolosità qualificata”), la richiesta di revoca non può essere accolta su questa base.
Cosa significa che una confisca è basata su un “doppio titolo”?
Significa che il provvedimento si fonda su due distinte basi giuridiche, ad esempio sia sulla pericolosità generica (art. 1, lett. a) sia su quella qualificata (art. 1, lett. b). In questi casi, anche se la base generica è stata dichiarata incostituzionale, la confisca rimane valida se la base qualificata è autonoma e sufficiente a giustificarla.
È possibile presentare nuove prove, come una sentenza di assoluzione, per la prima volta in Cassazione?
No, di regola non è possibile. La Corte di Cassazione ha chiarito che nel giudizio di legittimità si possono produrre solo documenti che non è stato possibile esibire prima e che non richiedano una nuova valutazione dei fatti. Inoltre, la prova deve essere pertinente: nel caso di specie, l’assoluzione per un reato non era rilevante rispetto ai reati contro il patrimonio posti a fondamento della confisca.