Inammissibilità del ricorso per querela sopravvenuta: la Cassazione fa chiarezza
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 32225/2024, affronta una questione procedurale di grande attualità, generata dalla Riforma Cartabia: la sorte dei ricorsi basati sulla mancanza di una querela, requisito di procedibilità introdotto solo dopo la sentenza di condanna. La decisione stabilisce un principio fondamentale sull’inammissibilità del ricorso, delineando confini precisi per l’applicazione delle nuove norme procedurali ai processi già in corso. Questo intervento chiarisce che le modifiche legislative sopravvenute non possono essere usate per invalidare retroattivamente una decisione giudiziaria.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, previsto dall’art. 590-bis del codice penale. La sentenza di condanna, emessa dal Tribunale di La Spezia e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Genova nel febbraio 2023, prevedeva una pena di quattro mesi di reclusione.
Successivamente alla pronuncia della Corte d’Appello, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione. Il motivo del ricorso era unico e specifico: la richiesta di declaratoria di improcedibilità dell’azione penale per mancanza di querela. Tale richiesta si fondava sulle novità introdotte dalla cosiddetta “Riforma Cartabia” (D.Lgs. n. 150/2022), che per il reato in questione ha trasformato la procedibilità da d’ufficio a querela di parte. Crucialmente, questa modifica legislativa è entrata in vigore dopo la sentenza di appello, ma prima della presentazione del ricorso.
La questione sull’inammissibilità del ricorso
La questione giuridica sottoposta alla Corte Suprema era la seguente: può un ricorso per cassazione essere considerato ammissibile se si fonda esclusivamente sulla mancanza di una condizione di procedibilità (la querela) introdotta da una legge entrata in vigore dopo la pronuncia della sentenza impugnata? In altre parole, la modifica normativa sopravvenuta può essere utilizzata come unico motivo per contestare una decisione giudiziaria precedente?
La difesa dell’imputato sosteneva che, essendo la querela ora necessaria per procedere, la sua assenza dovesse portare all’estinzione del processo. La Procura Generale presso la Corte, invece, si è opposta a questa interpretazione, richiamando un principio consolidato in giurisprudenza che limita la possibilità di sollevare questioni procedurali basate su modifiche normative successive alla decisione oggetto di impugnazione. Questo ha portato la Corte a dover bilanciare l’applicazione del principio del favor rei con le esigenze di certezza del diritto e di stabilità delle decisioni giudiziarie.
Le motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, aderendo a un orientamento giurisprudenziale già consolidato (in particolare, la sentenza n. 49513 del 2023). La motivazione della Corte è puramente processuale e di estrema chiarezza.
Il principio cardine affermato è che un ricorso è inammissibile se il suo unico motivo, o se si accompagna ad altri motivi parimenti inammissibili, riguarda l’improcedibilità per mancanza di querela quando tale requisito sia stato introdotto dalla legge successivamente alla sentenza impugnata. Il momento rilevante per valutare la correttezza della decisione del giudice di merito è quello in cui la decisione stessa è stata emessa. Al tempo della sentenza della Corte di Appello di Genova, il reato era procedibile d’ufficio e, pertanto, la decisione era giuridicamente corretta secondo la legge allora in vigore.
La Corte sottolinea che non è possibile utilizzare una modifica legislativa posteriore per creare un vizio “ex post” in una sentenza che, al momento della sua emissione, era immune da censure su quel punto. Di conseguenza, il motivo di ricorso è stato giudicato privo dei requisiti di ammissibilità, impedendo alla Corte di esaminare la questione nel merito. L’inammissibilità del ricorso ha quindi una valenza “troncante”, che precede e assorbe ogni altra valutazione.
Le conclusioni
La decisione della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, stabilisce un chiaro limite all’applicazione retroattiva delle modifiche procedurali introdotte dalla Riforma Cartabia, preservando la validità delle sentenze emesse prima della sua entrata in vigore. In secondo luogo, previene un uso strumentale del ricorso per cassazione, evitando che le aule di giustizia vengano intasate da impugnazioni basate unicamente su questioni procedurali sopravvenute.
La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende è la diretta conseguenza di questa declaratoria di inammissibilità. Questa ordinanza rafforza il principio della certezza del diritto e della stabilità delle decisioni giudiziarie, confermando che i cambiamenti normativi, sebbene importanti, devono essere applicati nel rispetto delle regole procedurali che governano le impugnazioni.
È possibile presentare ricorso per cassazione per mancanza di querela se questo requisito è stato introdotto dalla Riforma Cartabia dopo la sentenza di appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito l’inammissibilità del ricorso in questi casi. Se l’unico motivo di ricorso si basa su una condizione di procedibilità (come la querela) introdotta dalla legge dopo la sentenza impugnata, ma prima della presentazione del ricorso, quest’ultimo non può essere esaminato nel merito.
Qual è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in euro 3.000,00.
Perché la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile invece di decidere sulla questione della querela?
La Corte ha applicato un principio procedurale secondo cui un ricorso è inammissibile se si fonda su una questione che non costituiva un vizio della sentenza al momento in cui questa è stata emessa. Poiché al tempo della sentenza di appello il reato era procedibile d’ufficio, il successivo cambio normativo non può costituire un valido motivo di ricorso.