Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Ricorso
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del processo penale, un’area in cui il giudice valuta la personalità dell’imputato e le circostanze del reato per decidere se mitigare la pena. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare i confini di questa discrezionalità e i motivi per cui un ricorso basato sul loro diniego può essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso e il Ricorso in Cassazione
Il caso in esame riguarda un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per una serie di delitti, tra cui l’uso di documenti falsi e false dichiarazioni a un pubblico ufficiale (artt. 495, 489, 497-bis del codice penale). La Corte di Appello di L’Aquila aveva confermato la condanna, negando all’imputato la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: la contestazione del mancato riconoscimento di tale beneficio. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi a favore del suo assistito.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile per le Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la motivazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche non deve essere necessariamente analitica e onnicomprensiva.
La Corte di Appello, infatti, aveva adeguatamente giustificato la propria scelta facendo riferimento a specifici indici di natura fattuale che sconsigliavano la concessione di un trattamento di favore. Questo, secondo gli Ermellini, è sufficiente a rendere la decisione immune da censure in sede di legittimità.
Le Motivazioni: Il Principio della Motivazione Sufficiente
Il fulcro dell’ordinanza risiede nel richiamo a un orientamento giurisprudenziale pacifico. Quando un giudice nega le attenuanti generiche, non ha l’obbligo di prendere in considerazione e confutare punto per punto tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti processuali.
È sufficiente, invece, che egli si limiti a indicare gli elementi ritenuti decisivi per la sua valutazione. In altre parole, la motivazione può essere sintetica, purché ancorata a dati concreti e logicamente coerente. Il giudice può concentrarsi sugli aspetti che, a suo giudizio, hanno un peso preponderante e assorbente rispetto a tutti gli altri, senza che ciò costituisca un vizio della sentenza.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa pronuncia conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche. Le implicazioni pratiche sono significative:
1. Difficoltà dell’Impugnazione: Un ricorso per cassazione basato esclusivamente sul diniego delle attenuanti ha scarse probabilità di successo se la decisione del giudice di merito è motivata, anche in modo sintetico, con riferimento a elementi fattuali.
2. Centralità della Motivazione: La chiave non è la lunghezza o la completezza enciclopedica della motivazione, ma la sua coerenza logica e il suo ancoraggio ai fatti del processo.
3. Conseguenze Economiche: La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro.
Un giudice è obbligato a considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato quando nega le attenuanti generiche?
No. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice può negare le attenuanti generiche limitandosi a fare riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover necessariamente prendere in esame e confutare tutti gli argomenti favorevoli o sfavorevoli.
Quando un ricorso per cassazione che contesta il diniego delle attenuanti generiche è considerato inammissibile?
Il ricorso è considerato inammissibile quando il motivo è giudicato manifestamente infondato. Ciò accade quando la corte d’appello ha fornito una motivazione adeguata e logica per la sua decisione, basandola su specifici indici di natura fattuale che giustificano il diniego.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma di denaro (in questo caso tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42202 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42202 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Consigliere COGNOME – Ud. 23 ottobre 2024
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila che ha confermato la condanna dell’imputato per i delitti di cui agli artt. 495, 497bis, cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura fattuale che hann imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quan nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle pa rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34:364 d 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2024
Il consiglier
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