Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41776 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41776 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 26/11/2025
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Lucera il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 05/08/2025 del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento del 5 agosto 2025 con cui il Tribunale di Firenze ha rigettato il riesame avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, in data 25 luglio 2025, ha disposto nei suoi confronti la misura coercitiva degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 640-bis, 648-bis cod. pen. e art. 8 d.l.gs. 74/2000.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, deduce violazione degli artt. 309, comma 9-bis, 24 e 111 Cost. nonchØ dell’art. 6 CEDU con conseguente nullità dell’ordinanza impugnata ai sensi dell’art. 178, comma primo, lett. C), cod. proc. pen. per lesione del diritto di difesa
2.1. Il COGNOME espone che il Tribunale del riesame, con motivazione asseritamente contraddittoria e manifestamente illogica, avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di rinvio dell’udienza di trattazione del riesame avanzata dal suo difensore, nonostante la sussistenza di evidenti e giustificati motivi idonei a fondare il richiesto differimento.
In particolare, il ricorrente rappresenta che, unitamente alla proposizione dell’istanza di riesame, sarebbe stata avanzata richiesta di rilascio di copia integrale del carteggio processuale, al dichiarato fine di consentire la predisposizione dei motivi aggiunti di gravame. Tale richiesta sarebbe stata evasa soltanto in data 31 luglio 2025, mediante trasmissione telematica di diciotto file compressi, risultati, tuttavia, non consultabili per rilevanti problemi tecnici, che avrebbero impedito al legale del COGNOME di prendere cognizione degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari.
Secondo la prospettazione difensiva, tale circostanza avrebbe determinato una concreta e
non imputabile impossibilità di esercitare in modo effettivo il diritto di difesa, diritto garantito e tutelato da norme di rango costituzionale e comunitario. Proprio in ragione di tale impedimento, sarebbe stata tempestivamente avanzata istanza di rinvio dell’udienza di trattazione del riesame, evidenziando l’oggettiva impossibilità di svolgere i doverosi uffici difensivi in assenza della conoscenza del materiale indiziario posto a fondamento della misura cautelare.
2.2. Il Tribunale, tuttavia, non si sarebbe limitato -come doveroso- a verificare l’effettiva sussistenza delle ragioni addotte a sostegno della richiesta di rinvio ma avrebbe proceduto a una indebita valutazione della qualità e dell’adeguatezza dei motivi difensivi, formulando considerazioni incongrue in punto di opportunità e tempestività dell’istanza di differimento. Tale modus procedendi si porrebbe in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e avrebbe comportato una lesione del diritto di difesa con conseguente nullità dell’ordinanza impugnata ai sensi dell’art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.
In data 24 novembre 2025 il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui ha insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La difesa, deducendo la violazione di legge e di norme processuali in relazione al rigetto dell’istanza di differimento dell’udienza dinanzi al Tribunale, ha sostanzialmente denunciato la sussistenza di una motivazione meramente apparente.
Tale censura risulta fondata, come emerge dal tenore della motivazione adottata dai giudici del riesame basata su argomentazioni che attengono non già alla concreta incidenza del dedotto impedimento sull’esercizio del diritto di difesa bensì a profili valutativi estranei al perimetro del sindacato loro demandato, risolvendosi, pertanto, in un apparato argomentativo apparente.
In particolare, il Collegio ha valorizzato la tardività della richiesta di rilascio di copia degli atti, formulata in data 28 luglio 2025 e, quindi, a distanza di nove giorni dalla notifica dell’avviso di deposito degli atti (avvenuta il 27 maggio 2025 contestualmente all’invito a rendere interrogatorio preventivo) senza tuttavia considerare l’effettiva fruibilità del materiale trasmesso dalla Cancelleria e la sua concreta utilizzabilità ai fini difensivi.
¨ stata, inoltre, richiamata la possibilità per la difesa di estrarre copia degli atti depositati nel sistema telematico TIAP in occasione dell’interrogatorio preventivo, assumendo tale evenienza come sufficiente a soddisfare le esigenze difensive, in tal modo sostituendo una valutazione astratta di mera possibilità a quella, doverosa, relativa alla effettività dell’esercizio del diritto di difesa.
Ulteriormente, il Tribunale ha attribuito rilievo alla circostanza che l’indagato si fosse sottoposto all’interrogatorio preventivo rispondendo alle domande, desumendone la conoscenza dei fatti oggetto di accusa, sebbene tale circostanza non possa surrogare l’effettiva conoscenza dell’intero compendio indiziario posto a fondamento della misura ed il conseguente pieno esercizio del diritto di difesa.
- Ciò premesso in punto di fatto, giova ricordare che l’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. dispone che ‘su richiesta formulata personalmente dall’imputato entro due giorni dalla notificazione dell’avviso, il Tribunale differisce la data dell’udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell’ordinanza sono prorogati nella stessa misura’.
Al riguardo, questa Corte ha già chiarito che, alla luce della stessa formulazione dell’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen., il Tribunale del riesame Ł tenuto a disporre il differimento
dell’udienza qualora nell’istanza difensiva siano indicati giustificati motivi. Tale previsione non consente alcuna valutazione discrezionale che ecceda la mera verifica della loro sussistenza: il dato letterale della norma Ł, infatti, inequivoco, poichØ utilizza l’espressione ‘il Tribunale differisce’, significativamente diversa dalla formula ‘può differire’, che presupporrebbe un potere valutativo piø ampio.
Ne consegue che al giudice non Ł attribuito il compito di apprezzare la qualità o l’intensità delle ragioni addotte, ma esclusivamente quello di accertare se esse siano riconducibili alla categoria dei ‘giustificati motivi’. Una lettura complessiva della disposizione in esame consente, infatti, di individuare i limiti del controllo demandato al Tribunale, il quale deve verificare: a) che i motivi siano stati effettivamente indicati; b) che essi siano correlati a concrete esigenze di difesa; c) che non risultino manifestamente pretestuosi.
Ne discende che, fatta eccezione per le ipotesi in cui la richiesta di differimento risulti ictu oculi priva di consistenza -come nei casi di assoluta esiguità del materiale investigativo da esaminare, tali da rendere evidente la finalità meramente dilatoria dell’istanza- il Tribunale non può spingersi a sindacare il merito delle ragioni prospettate. In particolare, non gli compete valutare l’adeguatezza del termine ordinario per lo studio degli atti, la necessità di attendere il completamento di attività difensive in corso nØ l’opportunità di concedere al difensore di nuova nomina un tempo congruo per la preparazione della difesa (vedi Sez. 6, n. 12556 del 3/3/2016, COGNOME, Rv. 267207-01; Sez. 2, n. 22961 del 31/05/2022, COGNOME, Rv. 283408-01; Sez. 1, n. 6360 del 12/10/2022, COGNOME, Rv. 284355-01).
La scelta legislativa di fare riferimento, in termini generali, alla ricorrenza di ‘giustificati motivi’ deve essere, infatti, interpretata nel senso che al giudice Ł richiesto soltanto di dar conto della loro esistenza e della loro non pretestuosità. Ciò anche in considerazione del carattere eccezionale della previsione, che introduce una limitata dilazione di un termine decisorio particolarmente breve e assistito da una rigorosa sanzione processuale, posta esclusivamente a tutela dell’interesse dell’indagato sottoposto a misura cautelare a ottenere una decisione tempestiva. In tale prospettiva, appare coerente e ragionevole riconoscere al destinatario della misura il diritto a una contenuta proroga del termine, funzionale a garantire l’effettività delle sue prerogative difensive.
Nel caso di specie, il provvedimento di rigetto dell’istanza di differimento dell’udienza risulta sorretto da una motivazione del tutto eccentrica rispetto al contenuto della richiesta formulata dal difensore dell’indagato. Il Tribunale non ha, infatti, chiarito se ricorressero o meno i giustificati motivi dedotti, concentrando l’argomentazione su profili non pertinenti rispetto alle doglianze prospettate.
L’ordinanza impugnata si limita ad un richiamo meramente stereotipato ad una pretesa tardività dell’istanza, senza procedere ad un effettivo esame delle ragioni addotte dalla parte ricorrente. Tali ragioni erano chiaramente finalizzate a rendere possibile un concreto esercizio del diritto di difesa, in un contesto caratterizzato da una oggettiva e significativa compressione dei tempi di trattazione del procedimento.
Ne consegue che la decisione adottata Ł viziata da errore di diritto, avendo il Tribunale del riesame fatto applicazione di criteri valutativi non conformi ai principi che presidiano l’effettività del diritto di difesa.
In particolare, i giudici di merito, arrestando l’analisi alla sola affermazione della tardività della richiesta, hanno omesso qualsiasi verifica in ordine alla concreta possibilità per il difensore di accedere alla documentazione trasmessa dalla Cancelleria. Nessuna valutazione Ł stata svolta circa l’effettiva consultabilità dei diciotto file contenenti gli atti di indagine nØ circa la conseguente possibilità di esaminare tali atti in un arco temporale
compatibile con la data fissata per l’udienza.
Il Tribunale non ha, pertanto, fornito risposta alle specifiche doglianze poste a fondamento dell’istanza di rinvio, relative all’impossibilità tecnica di apertura dei file per ragioni non imputabili alla difesa. I giudici del riesame si sono limitati a dare atto dell’avvenuto invio del materiale, senza argomentare in ordine alla sua effettiva fruibilità, richiamando principi astratti -quali la possibilità di accedere agli atti depositati nel TIAP in occasione dell’interrogatorio preventivo- del tutto incoerenti con il contenuto e la finalità dell’istanza difensiva.
Il provvedimento impugnato risulta, pertanto, affetto da una carenza assoluta di motivazione ai sensi dell’art. 125, comma terzo, cod. proc. pen., vizio che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, ricorre non solo nei casi di totale mancanza dell’apparato argomentativo, ma anche quando la motivazione si risolva in un’esposizione meramente apparente, priva di effettiva capacità giustificativa della decisione adottata.
Nel caso in esame, l’omesso confronto con le specifiche deduzioni difensive, unitamente al richiamo a profili inconferenti e a valutazioni astratte, si traduce in una sostanziale compressione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito, poichØ la mancata considerazione delle concrete esigenze prospettate dalla difesa ha inciso direttamente sulla possibilità di esercitare in modo effettivo e consapevole le prerogative difensive nel procedimento cautelare.
In questa prospettiva, la motivazione apparente si pone come indice sintomatico di una decisione assunta in violazione dei principi che presidiano il contraddittorio e l’effettività della difesa tecnica, determinando un vulnus che inficia la legittimità del provvedimento e ne impone l’annullamento con rinvio al Tribunale di Firenze, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., perchØ proceda a fissare una nuova udienza camerale in cui la parte potrà sviluppare le proprie difese nel rispetto dell’ulteriore spazio per deliberare.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 26/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME