Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16747 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16747 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMOROSO NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposto da:
COGNOME NOME, nato ad Oria in data DATA_NASCITA
NOME nata a Manduria in data DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto del 13/07/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte d’Appello di Lecce, in data 13/07/2022, ha riformato in parte la sentenza della Gup di Taranto emessa nei confronti di COGNOME, socio accomandatario della “RAGIONE_SOCIALE
CRAGIONE_SOCIALE“, COGNOME NOME, procuratore ed amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, assolvendoli per ii reato loro contestato al capo a) d’imputazione, artt. 81, 110, 512-bis, cod. pen., e confermando la condanna inflitta per il capo b), artt. 81, 110 cod. pen., art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.
Avverso la decisione COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto, tramite il comune difensore, ricorso per cassazione articolato nei motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo ed il secondo motivo, accorpabili per omogeneità di critica, si lamenta la omessa e comunque illogica e contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato al capo b).
5.Nel terzo motivo di ricorso si lamenta il vizio di motivazione relativo al trattamento sanzionatorio inflitto ai ricorrenti.
6.Nel quarto motivo di ricorso si lamenta il vizio di motivazione in relazione all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo si ricorso è fondato e merita accoglimento
2.Nei limiti di quanto di interesse per il presente ricorso, giova ricordare che al capo a), si contestava al COGNOME, di aver, in concorso con la COGNOME e con lo COGNOME, fittiziamente attribuito in tempi diversi la titolarità del locale sito in Lec di proprietà della RAGIONE_SOCIALE“, cedendolo dapprima con atto notarile del 29/7/2005 alla RAGIONE_SOCIALE, e successivamente, con atto notarile del 19.4.2017, alla RAGIONE_SOCIALE; nonché di aver attribuito sempre alla RAGIONE_SOCIALE, con il medesimo rogito notarile, un appartamento della RAGIONE_SOCIALE al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure patrimoniali – essendo il COGNOME sottoposto ad indagini per i reati di cui agli artt. 416-bis, 629, comma 2, cod. pen., 12 quinquies d.lgs. n. 306 del 1992 – e di agevolare la commissione dei reati di cui agli artt. 648 e 648-ter, cod. pen.
Al capo b) si contestava agli odierni ricorrenti di aver, in concorso tra loro, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni ai fini IVA e delle imposte dirette relative
periodo d’imposta 2016, avvalendosi delle fatture emesse nei confronti della RAGIONE_SOCIALE dalla società bulgara RAGIONE_SOCIALE inerenti operazioni economiche oggettivamente inesistenti.
Ebbene, la Corte d’appello, nel confermare la decisione di primo grado, si è limitata a recepirne le argomentazioni omettendo di vagliarle alla luce dei rilievi critici prospettati in sede d’appello, facendo così illegittimamente propria una motivazione riferita al diverso contesto giuridico e fattuale di primo grado in cui la sussistenza del reato a) veniva addotta quale giustificazione della sussistenza del reato di cui al capo b).
L’iter logico seguito è pertanto del tutto insufficiente a dare conto delle ragioni per le quali, disposta l’assoluzione di cui al capo a), residuerebbe la responsabilità dei ricorrenti per il capo b).
Né vale a colmare tale lacuna la parte motiva contenuta a pag. 11 della decisione impugnata nella quale si afferma: «Residua naturalmente il delitto di cui al capo b) a carico dei reale e incontestato gestore dell’immobile dell’attività in questione (per le ragioni qui e nella sentenza appellata evidenziate e rimaste, a riguardo prive di sostanziale ed efficace censura) e della COGNOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE essendo evidente l’evasione fiscale sottesa all’utilizzo di fatture false passive da parte di detta società)»: trattasi, infatti, di motivazione apparente in quanto avulsa dalle risultanze processuali, apodittica e priva di efficacia dimostrativa, essendo il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente.
2.L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento delle ulteriori doglianze.
Per queste ragioni la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce
Così deciso il 07/03/2023